Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14479/2026
Cessione di crediti futuri - Art. 1248 c.c. - Applicabilità - Esclusione.
Nella cessione di crediti futuri il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, stante l'inapplicabilità dell'art. 1248 c.c., il quale disciplina, in entrambi i suoi commi, il fenomeno della compensazione presupponendo un credito ceduto già esistente e un controcredito parimenti esistente.
Rv. 677999-01Rassegna di maggio 2026, p. 158 ↗Art. 1248 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 1264 c.c.Dove leggere la sentenza