Codice civile

Art. 2043 c.c. — Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

168 pronunce che riguardano l’art. 2043 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 18658/2026

    9 giugno 2026

    La Sezioni Unite civili, in tema di azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito per l’illegittima privazione della libertà personale e per la lesione del diritto di difesa, in conseguenza dell’illegittimità di provvedimenti di proroga della misura del trattenimento eseguita presso il Centro di identificazione ed espulsione hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: «L’azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all’illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori (nella specie, il ricorso per cassazione), essendo autonomi, complementari e concorrenti il rimedio risarcitorio, volto a ottenere la riparazione danno inferto al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi i rimedi verso l’obiettivo di apprestare una tutela piena ed effettiva della libertà personale». «Allorché l’azione risarcitoria sia esperita senza aver previamente proposto l’impugnazione del provvedimento causativo della lesione, il sindacato del giudice adito sul provvedimento non impugnato può e deve svolgersi esclusivamente incidenter tantum, in coerenza con la funzione propria dell’azione proposta e, dunque, ai soli fini dell’accertamento dei presupposti dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c. e delle relative conseguenze dannose».

    Art. 2043 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17126/2026

    31 maggio 2026

    In tema di responsabilità da prodotto difettoso, ai fini della prova liberatoria gravante sul produttore, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) e dell'art. 7, lett. a) e b), della direttiva 85/374/CEE - consistente nella dimostrazione di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione - la nozione di "messa in circolazione", quale momento rilevante della valutazione del livello di sicurezza presentato dal bene, non si esaurisce nella fase di trasformazione del prodotto, ma comprende l'intero processo che conduce alla sua immissione nel circuito commerciale, ivi incluse le operazioni di confezionamento, etichettatura, imballaggio, trasporto e stoccaggio, le quali, lungi dal collocarsi al di fuori del processo produttivo, ne costituiscono parte integrante fino al momento dell'ingresso del bene nel mercato; ne consegue che la prova liberatoria non può limitarsi al mero riscontro della regolarità del ciclo produttivo in senso stretto, ma richiede che sia esclusa la sussistenza del difetto con riferimento all'intero arco procedimentale che precede la commercializzazione del bene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in relazione ai danni da ingestione di latte contaminato valorizzando esclusivamente l'assenza di irregolarità nella fase di trasformazione del latte, senza estendere la verifica alle successive operazioni di confezionamento, imballaggio, etichettatura, trasporto e stoccaggio, astrattamente idonee a costituire il momento di insorgenza della contaminazione).

    Art. 2043 c.c. · Art. 117 cod. cons. · Art. 118 cod. cons. · Art. 114 cod. cons.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16935/2026

    30 maggio 2026

    In materia di violazione delle distanze legali, qualora sia accertato un danno risarcibile in capo al proprietario confinante, la liquidazione equitativa deve tener conto del carattere permanente dell'illecito, le cui conseguenze perdurano fino alla eliminazione della causa lesiva mediante riduzione in pristino; il relativo apprezzamento discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione che dia adeguatamente conto dei criteri adottati e consenta di verificare il rispetto dei principi di effettività e integralità del risarcimento.

    Art. 2043 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17028/2026

    30 maggio 2026

    Il cessionario di un credito garantito da ipoteca può far valere la responsabilità del notaio per l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, a causa della quale abbia perduto la garanzia, non a titolo di responsabilità, contrattuale, da contatto sociale, non sussistendo alcuna relazione socialmente tipica o qualificata tra il notaio rogante e il terzo cessionario, bensì a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per l'interferenza illecita del professionista nel rapporto contrattuale (tra cedente e cessionaria) che ne impedisce l'adempimento e lede il diritto della cessionaria a far valere la garanzia.

    Art. 2043 c.c. · Art. 1173 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2841 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 156/1999

    Questione infondata
    10 maggio 1999

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2051 - in quanto non applicabile anche alla p.a. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini - 2043 - in quanto prevede che l'inerzia colposa della p.a., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa solo in presenza di una situazione di "insidia" stradale - e 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta "insidia", un accertamento del concorso di colpa del danneggiato - sia perché, relativamente all'art. 2051 - ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse - l'interpretazione, secondo cui alla p.a. non è applicabile tale disposizione, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformità alla evidente 'ratiò dello stesso art. 2051, i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043; sia perché, relativamente all'art. 2043, nell'ambito di questa disposizione - interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilità contrattuale della p.a. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051, dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una "insidia" (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico - la nozione di "insidia stradale" viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame; sia perché, relativamente all'art. 1227 comma 1, una volta acclarata la responsabilità della p.a., l'inapplicabilità di tale disposizione dipende da evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di "insidia", essendo questa contraddistinta dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del pericolo; sia, infine, perché l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all'art. 2051), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del "neminem laedere" allo stesso modo per la p.a. e per i privati, eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione. red.: S. Di Palma

    Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 165/1998

    Questione inammissibile
    8 maggio 1998

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, nella fattispecie, manca il presupposto necessario alla configurazione di una responsabilità dell'amministrazione in conseguenza di un atto amministrativo - cioè l'accertamento della illegittimità dell'atto o del comportamento dell'amministrazione stessa - che, dalla prospettazione del Tribunale rimettente, appare essere ancora all'esame del giudice amministrativo. Invero, la previa definizione della controversia sulla illegittimità dell'atto di diniego della concessione edilizia (attività provvedimentale devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) costituisce un indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa. Pertanto, la dichiarata rilevanza della questione medesima è meramente ipotetica, e non attuale, essendo prematuro il dubbio di legittimità costituzionale: per applicare l'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della risoluzione della controversia amministrativa non doveva, infatti, necessariamente essere affrontato e risolto in via preliminare il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., <<anche perché - secondo la valutazione dello stesso giudice rimettente - si configuravano nel contempo posizioni di diritti soggettivi coesistenti con interessi legittimi>>. (Nella specie, nel corso di un giudizio promosso dall'Ente Risorse Idriche Molisane contro il Comune di Civitanova del Sannio, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo diniego della concessione edilizia per la realizzazione delle opere relative alla captazione delle acque del gruppo "Pincio", il Tribunale di Isernia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 2043 c.c., precisando che l'oggetto della causa civile riguardava il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca da parte del CIPE del finanziamento di . 5.903.000.000 concesso per l'esecuzione delle opere indicate nonché il danno relativo al sottodimensionamento dello sfruttamento delle potenzialità delle condotte idriche oltre al mancato introito di entrate connesse alla captazione delle acque, e, da ultimo, alla non avvenuta consegna dei lavori all'impresa appaltatrice). red.: G. Leo

    Art. 2043 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.

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  • Sentenza n. 188/1995

    Questione infondata
    23 maggio 1995

    Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, e segnatamente delle Sezioni unite, nell'occupazione acquisitiva o accessione invertita non si realizza un fenomeno traslativo, ma piuttosto una vicenda di manipolazione-distruzione di un bene giuridico con la parallela acquisizione di un diverso bene, residuale a quella manipolazione: l'area illecitamente occupata, in seguito alla realizzazione su di essa dell'opera pubblica, perde la sua individualità pratico-giuridica, subendo una trasformazione così totale ed irreversibile - per la non restituibilità del suolo incorporato nell'opera - da provocare la perdita dei caratteri e della destinazione propria del fondo, e quindi l'estinzione del diritto di proprietà per svuotamento dell'oggetto. È proprio tale "perdita" l'evento legato da un rapporto di causalità diretta all'illecito della p.a., mentre l'acquisto da parte di quest'ultima del nuovo bene, e cioè l'acquisizione dell'opera di pubblica utilità costruita su quel suolo, si atteggia come una conseguenza ulteriore, eziologicamente dipendente non dall'illecito, ma dalla situazione di fatto che ha il suo antecedente storico nella illecita occupazione e nell'illecita destinazione del fondo alla costruzione dell'opera. La ricostruzione della fattispecie dalla quale muove nel caso il giudice 'a quò è perciò inesatta, non essendo l'istituto in parola riconducibile e neppure comparabile ad uno schema traslativo come quello presupposto dall'art. 42 Cost., di talché va esclusa la violazione, oltre che del principio che non consente la produzione di effetti positivi a mezzo di atto illecito in favore del suo autore, dell'art. 3 e dell'art. 42 della Costituzione. L'accessione invertita è quindi un modo di acquisto della proprietà, previsto dall'ordinamento sul versante pubblicistico e giustificato dal bilanciamento fra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera (pubblica) e l'interesse privato alla riparazione del pregiudizio patito, che costituisce concreta manifestazione della funzione sociale della proprietà. - Sulla occupazione appropriativa come esplicazione concreta della funzione sociale della proprietà, S. n. 384/1990. red.: A. Greco

    Art. 2043 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (15)

Se ne mostrano 11 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sotto questa rubrica si comprendono quei fatti produttivi di danno che il codice civile del 1865, denominava delitti o quasi delitti; ossia quei comportamenti e quelle situazioni dell'uomo, rispetto ad altre persone o a cose, contrastanti col principio generale che impone ai singoli, nello svolgimento della loro attività, di non cagionare danni agli altri. È sembrata più esatta la denominazione di «fatti illeciti», anzichè quella di «atti illeciti», perchè in altra parte del libro delle obbligazioni (articoli 1324 e 1334), con la voce atti si sono designati i negozi giuridici.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 793

  • Fonte di responsabilità può essere il comportamento della persona (fatto proprio), ovvero una determinata relazione con l'autore del fatto o con la cosa (animata o inanimata) da cui il danno è derivato. La responsabilità per fatto proprio si fonda sulla colpa; quella per fatto di altre persone si fonda o sulla colpa propria e altrui (art. 2048) ovvero, trattandosi di persone che operano nella sfera giuridica del soggetto responsabile (art. 2049), soltanto sulla colpa altrui. La responsabilità inerente alla relazione del soggetto con cose o animali (articoli 2051 o 2052) riceve particolare disciplina. Non preme tanto di esporre le varie giustificazioni che essa può avere, per scegliere quella che sembri meglio persuasiva, quanto di rilevare che in essa non può ritenersi operante il principio della pura causalità. Infatti, anche quella dottrina che, nel caso di danno da cose o animali, riteneva di poter parlare di responsabilità obiettiva, ammetteva la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di una causa non imputabile, e comprendeva nel caso fortuito il fatto di un terzo del quale non si debba rispondere e la colpa dello stesso danneggiato. Quale danno cagionato dalla cosa deve considerarsi quello prodotto dall'incendio che si è in essa sviluppato. La responsabilità del custode pertanto deve essere in tale caso regolata dall'art. 2051, sempre che, naturalmente, tra custode e danneggiato, non vi sia un rapporto contrattuale; se tal rapporto vi sia, si osservano le norme degli articoli 1588, primo comma, e 1611. L'onere della prova liberatone incombe sul detentore della cosa, ed ha per contenuto l'identificazione della causa non imputabile dell'incendio, in modo che la causa ignota rimane a carico del detentore medesimo. L'esempio di una legislazione straniera (legge francese 17 novembre 1922), che addossava al terzo danneggiato l'onere di provare la colpa del detentore della cosa, criticato da autorevoli giuristi dello stesso paese, non era da seguire e non è stato seguito. Nessuna ragione vi era per non considerare sullo stesso piano, quale danno prodotto dalle cose in custodia, quello manifestatosi attraverso un incendio e quello prodotto da esplosioni, emanazioni nocive, scolo di liquidi corrosivi, ecc. La durezza di tale situazione fatta al detentore può essere corretta merce contratti di assicurazione. Nel nuovo codice si è tenuta presente l'unità del criterio misuratore della colpa, sia contrattuale che extracontrattuale. Per entrambe si ha riguardo al comportamento dell'uomo di media o normale diligenza e cioè del buon padre di famiglia, che va adeguato, come si è già detto (n. 559), alla natura del rapporto cui si ricollega il dovere di condotta. Quanto all'onere della prova circa la colpa, nel caso di responsabilità per fatto proprio (art. 2043) si è mantenuto fermo, di regola, il principio tradizionale secondo il quale esso incombe sul danneggiato. Talora, con riferimento a casi particolari il principio suddetto pone difficoltà al danneggiato; ma il giudice può ovviarvi utilizzando al massimo presunzioni semplici e regole di comune esperienza. In modo che non appariva necessario seguire la tendenza innovatrice di coloro che avrebbero preferito fondare la disciplina dei fatti illeciti sullo spostamento dell'onere della prova, dal danneggiato che afferma la colpa al danneggiante che la nega. Questo spostamento talora è però necessario. Fu consacrato nel codice abrogato per talune responsabilità indirette (articoli 1153, secondo, terzo, quinto e sesto comma, corrispondenti all'art. 2048 del nuovo codice), e tale norma è stata estesa ad altri casi: chi è obbligato a sorvegliare un incapace, per quanto tenuto ai danni da quello prodotti sulla base di una responsabilità diretta, deve dare la prova liberatoria (art. 2047, primo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 794

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2043 · fonte del testo

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