Art. 2043 c.c. — Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
168 pronunce che riguardano l’art. 2043 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
La Sezioni Unite civili, in tema di azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale subito per l’illegittima privazione della libertà personale e per la lesione del diritto di difesa, in conseguenza dell’illegittimità di provvedimenti di proroga della misura del trattenimento eseguita presso il Centro di identificazione ed espulsione hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: «L’azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all’illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori (nella specie, il ricorso per cassazione), essendo autonomi, complementari e concorrenti il rimedio risarcitorio, volto a ottenere la riparazione danno inferto al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi i rimedi verso l’obiettivo di apprestare una tutela piena ed effettiva della libertà personale». «Allorché l’azione risarcitoria sia esperita senza aver previamente proposto l’impugnazione del provvedimento causativo della lesione, il sindacato del giudice adito sul provvedimento non impugnato può e deve svolgersi esclusivamente incidenter tantum, in coerenza con la funzione propria dell’azione proposta e, dunque, ai soli fini dell’accertamento dei presupposti dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c. e delle relative conseguenze dannose».
Art. 2043 c.c.
In tema di responsabilità da prodotto difettoso, ai fini della prova liberatoria gravante sul produttore, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) e dell'art. 7, lett. a) e b), della direttiva 85/374/CEE - consistente nella dimostrazione di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione - la nozione di "messa in circolazione", quale momento rilevante della valutazione del livello di sicurezza presentato dal bene, non si esaurisce nella fase di trasformazione del prodotto, ma comprende l'intero processo che conduce alla sua immissione nel circuito commerciale, ivi incluse le operazioni di confezionamento, etichettatura, imballaggio, trasporto e stoccaggio, le quali, lungi dal collocarsi al di fuori del processo produttivo, ne costituiscono parte integrante fino al momento dell'ingresso del bene nel mercato; ne consegue che la prova liberatoria non può limitarsi al mero riscontro della regolarità del ciclo produttivo in senso stretto, ma richiede che sia esclusa la sussistenza del difetto con riferimento all'intero arco procedimentale che precede la commercializzazione del bene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in relazione ai danni da ingestione di latte contaminato valorizzando esclusivamente l'assenza di irregolarità nella fase di trasformazione del latte, senza estendere la verifica alle successive operazioni di confezionamento, imballaggio, etichettatura, trasporto e stoccaggio, astrattamente idonee a costituire il momento di insorgenza della contaminazione).
Art. 2043 c.c. · Art. 117 cod. cons. · Art. 118 cod. cons. · Art. 114 cod. cons.
In materia di violazione delle distanze legali, qualora sia accertato un danno risarcibile in capo al proprietario confinante, la liquidazione equitativa deve tener conto del carattere permanente dell'illecito, le cui conseguenze perdurano fino alla eliminazione della causa lesiva mediante riduzione in pristino; il relativo apprezzamento discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione che dia adeguatamente conto dei criteri adottati e consenta di verificare il rispetto dei principi di effettività e integralità del risarcimento.
Art. 2043 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.
Il cessionario di un credito garantito da ipoteca può far valere la responsabilità del notaio per l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, a causa della quale abbia perduto la garanzia, non a titolo di responsabilità, contrattuale, da contatto sociale, non sussistendo alcuna relazione socialmente tipica o qualificata tra il notaio rogante e il terzo cessionario, bensì a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., per l'interferenza illecita del professionista nel rapporto contrattuale (tra cedente e cessionaria) che ne impedisce l'adempimento e lede il diritto della cessionaria a far valere la garanzia.
Art. 2043 c.c. · Art. 1173 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2841 c.c.
In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 185 c.p.
Ai fini della configurabilità di una responsabilità solidale ex delicto, ex art. 2055 cod. civ., in presenza plurime condotte lesive autonome e non coordinate, non è sufficiente che queste insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamente rilevante, essendo, altresì, necessario che esse concorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, dovendosi, pertanto, escludere la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di un medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili in ragione della loro distinta identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in relazione ai danni da infiltrazioni, verificatesi in un fabbricato a causa di un difetto di impermeabilizzazione risalente alla fase di costruzione, aveva escluso la responsabilità solidale del progettista, limitandone il coinvolgimento ai soli danni provocati dal suo operato, nonostante i diversi contributi causali accertati, riferibili a soggetti distinti, avessero concorso alla produzione di un danno-conseguenza unitario).
Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 1294 c.c.
La domanda di risarcimento del danno da abuso del potere disciplinare, proposta da un magistrato amministrativo nei confronti del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (CPGA) con la quale si contesti la legittimità dell'azione disciplinare e dell'intera attività provvedimentale dell'organo collegiale, compete alla giurisdizione amministrativa in quanto, tenuto conto della qualità di soggetto pubblico del CPGA e della pacifica natura amministrativa degli atti disciplinari da esso adottati, trattasi di pretesa in rapporto di causalità diretta con l'esercizio - che si afferma abusivo ed illegittimo - del potere pubblico in ambito disciplinare.
Art. 2043 c.c. · Art. 135 c.p.a. · Art. 33 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c.
La norma contenuta nell'art. 50 del cod. pen., secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne, è espressione di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera del diritto privato, il quale implica, in materia di responsabilità aquiliana, l'esclusione della antigiuridicità dell'atto illecito e lesivo per effetto del consenso del titolare del diritto, purché validamente prestato in relazione ad un diritto disponibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuta scriminata l'occupazione sine titulo da parte della P.A. di un albergo di proprietà privata, protrattasi dopo la scadenza del termine previsto dai decreti di requisizione, in ragione del consenso del titolare del diritto, manifestatosi nella non opposizione al perdurare dell'occupazione e desumibile dalla mancata richiesta di liberazione dell'immobile e dalla continuativa erogazione delle prestazioni alberghiere).
Art. 2043 c.c. · Art. 832 c.c. · Art. 835 c.c. · Art. 50 c.p.
Il procedimento ex art. 709-ter c.p.c., essendo diretto ad assicurare la corretta attuazione o esecuzione dei preesistenti provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà dei genitori o di affidamento della prole minore, non consente l'emissione d'ufficio di una condanna al risarcimento del danno endofamiliare. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'argomentazione della Corte d'appello che, nel confermare la sentenza di condanna al risarcimento del danno endofamiliare emessa dal Tribunale a carico del padre, nei confronti della prole minore, pur in assenza di domanda in tal senso da parte della madre – che aveva chiesto unicamente il risarcimento del danno morale subito in proprio –, aveva ritenuto che tale condanna potesse essere emessa d'ufficio in base al disposto dell'art. 709-ter, comma 2, c.p.c., vigente ratione temporis).
Art. 2043 c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 709-ter c.p.c.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, laddove vengano utilizzati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni che giustificano, sulla base delle analogie tra le fattispecie, il predetto richiamo, ma anche indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo ai fini della quantificazione, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva immotivatamente applicato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da ingiuria, i criteri tabellari relativi ai danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, nonostante la diversità della loro natura e la non comparabilità delle caratteristiche offensive).
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c.
Sebbene la disciplina antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, abbia natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a presidio dell'interesse generale all'integrità del sistema finanziario, tuttavia la sua violazione da parte della banca può, in determinate condizioni, assumere rilievo anche sul piano privatistico, qualora gli obblighi di comportamento da essa imposti - integrando al contempo doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c. - si innestino nel contenuto del rapporto contrattuale con il cliente e il loro inadempimento da parte dell'istituto di credito si traduca in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organi preposti alla vigilanza del settore. (Fattispecie in materia di responsabilità della banca per mancata segnalazione e mancata interruzione del rapporto di credito a fronte di evidenti e ripetute operazioni sospette).
Art. 2043 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 1218 c.c.
Nei procedimenti di affido eterofamiliare, le relazioni d'istituti o di operatori specializzati non integrano una delega a terzi di potere decisorio, poiché le risultanze di dette indagini ed informazioni - che le parti hanno il diritto di esaminare e contestare - sono rimesse, nel quadro di tutte le complessive emergenze istruttorie, alla valutazione finale del giudice procedente, il cui ampio potere di apprezzamento, sovrapponendosi all'iniziativa di servizi sociali e psicologi, assorbe il nesso causale con il danno eventualmente subito.
Art. 2043 c.c. · Art. 5-bis adozione · Art. 330 c.c. · Art. 333 c.c.
In materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione.
Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 100 c.p.c.
La P.A. è responsabile per i danni subiti dai risparmiatori quale conseguenza della violazione della diligenza e della correttezza nella vigilanza e nel controllo delle società fiduciarie, trattandosi di doveri previsti dagli artt. 2 della l. n. 1966 del 1939 e 3 del r.d. n. 531 del 1940, interpretati alla luce dei valori costituzionali a tutela del risparmio e dei principi di imparzialità e buona amministrazione, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale e che integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.; essa è, pertanto, tenuta a subire le conseguenze risarcitorie della propria condotta, che assume i connotati dell'illecito e provoca la lesione di diritti patrimoniali ove sia stata tardiva e comunque carente nell'adozione dei provvedimenti e delle iniziative, anche di informazione, che avrebbero potuto proteggere i risparmiatori dal pericolo della perdita delle somme investite. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'affermazione di responsabilità, per l'omessa vigilanza su una operazione di cessione del portafoglio di mandati fiduciari, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, nonostante le gravi irregolarità riscontrate in capo alla cedente, aveva tardato a revocarne l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e a procedere ad una incisiva verifica sulle attività della cessionaria e aveva omesso di informare i risparmiatori di quest'ultima sui rischi connessi alla complessiva operazione).
Art. 2043 c.c. · Art. 2 Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione · Art. 41 cost. · Art. 47 cost.
In tema di responsabilità sanitaria, il concorso di colpa di uno dei danneggiati congiunto della vittima, salva la proposizione di domanda di regresso nei suoi confronti, non assume rilievo, a fini riduttivi dell'obbligazione risarcitoria, in relazione ai danni patiti iure proprio dagli altri congiunti della vittima stessa, dei quali il medico risponde in via solidale, e, dunque, per l'intero; per il danno di cui il sanitario risponde nei confronti del suddetto danneggiato che abbia colposamente concorso alla sua causazione, trova, invece, applicazione il disposto dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Art. 2043 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 2059 c.c.
In tema di danno da emotrasfusioni, ai fini della compensatio lucri cum damno tra le somme liquidabili a titolo risarcitorio e l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, il potere officioso del giudice del merito di sollecitazione presso gli uffici competenti, ex art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell'indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest'ultima, dopo aver allegato l'avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni per il suo conseguimento, abbia ingiustificatamente trascurato, nell'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 88, comma 1, c.p.c., di precisare espressamente di non averlo ottenuto, nonostante l'esito positivo in sede amministrativa.
Art. 2043 c.c. · Art. 213 c.p.c. · Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 88 c.p.c.
In tema di diffamazione con il mezzo televisivo, il direttore responsabile della rete non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire la condotta di diffamazione, né ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto norma concernente esclusivamente i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi dell'art. 30 della l. n. 223 del 1990, in quanto le relative previsioni si riferiscono ai soggetti ivi specificamente indicati e non possono trovare applicazione analogica.
Art. 2043 c.c. · Art. 57 c.p. · Art. 30 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
In tema di divulgazione della notizia, il mezzo televisivo si differenzia da quello della carta stampata per la sua natura e per le implicazioni che ne derivano, esplicando un maggiore impatto sul pubblico, in quanto idoneo ad incidere con immediatezza sulla sfera privata dei telespettatori e dotato di una peculiare forza di suggestione, tale da indurre la generalità dei destinatari a ritenere acriticamente vero quanto comunicato e a fissare la notizia nella memoria così come data, senza possibilità di immediata riflessione critica; ne consegue che, nell'esercizio del diritto di critica mediante tale mezzo, è richiesto al giornalista un più elevato grado di prudenza e di responsabilità nella trasmissione di notizie, specie quando queste incidano sui diritti e sulla reputazione dei terzi.
Art. 2043 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 21 cost.
In tema di prova del danno da perdita o lesione del rapporto parentale tra membri della famiglia nucleare, sia originaria che successiva, ai fini dell'accertamento e della liquidazione delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili, occorre tenere distinto il profilo esteriore (cd. danno dinamico-relazionale) il quale richiede la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, della quale il giudice del merito deve tenere conto ai fini della quantificazione complessiva), dall'aspetto interiore (cd. sofferenza morale) il quale è oggetto di presunzione iuris tantum, sicché grava sul convenuto l'onere della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio intercorrente tra la vittima e il congiunto superstite.
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, l'espressione "convivenza" può essere utilizzata secondo modalità differenti (e reciprocamente indipendenti, a fini risarcitori) nei diversi ambiti della rispettiva rilevanza, e cioè, da un canto, su di un piano "descrittivo", come fatto storico funzionale a qualificare l'ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale (non discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale), dall'altro, sul piano "qualitativo", al diverso fine di valutare l'intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione, sicché non integra una illegittima duplicazione risarcitoria la considerazione di tale elemento nelle sue diverse e autonome accezioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, rimettendo al giudice del rinvio il compito di rinnovare la valutazione della qualità del rapporto affettivo tra gli attori e la donna deceduta, membro di una comunità familiare di fatto, tenendo conto dell'indice della convivenza come estremo di maggiore, o minore, afflittività della perdita subita).
Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2059 c.c.
In tema di occupazione abusiva di immobili, la pubblica amministrazione, attraverso i competenti organi, è tenuta a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di sequestro in funzione di sgombero, esclusa ogni discrezionalità, anche di tipo tecnico, con la conseguenza che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad apprestarne i mezzi di esecuzione, è fonte di responsabilità per fatto illecito dell'Amministrazione, poiché l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a tutela di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalla Convenzione EDU costituisce oggetto di un obbligo "rafforzato" ai sensi dell'art. 6 CEDU e, di riflesso, dell'art. 6 del Trattato UE, esponendo lo Stato nel suo complesso all'obbligo di riparazione in favore dei titolari dei diritti lesi.
Art. 2043 c.c. · Art. 41 cost.
In tema di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, identificabile con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione e all'immagine, il cui pregiudizio, quale danno-conseguenza, può ritenersi provato ove la persona giuridica fornisca elementi di prova o indiziari da cui poter ricavare che le condotte integranti i reati per cui vi sia stata condanna presentino una potenzialità lesiva, non solo ex se di interessi primari tutelati da una norma penale, ma anche della sua "reputazione sociale". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda, proposta da un ente locale, di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine derivante dalla presenza e dall'operatività, in loco, di una consorteria mafiosa, la cui esistenza era stata provata da una sentenza penale definitiva di condanna).
Art. 2043 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 1223 c.c. · Art. 2059 c.c.
In relazione ad una domanda di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica, proposta da un dipendente in regime di diritto pubblico nei confronti della propria amministrazione, il riparto di giurisdizione è strettamente connesso alla natura dell'azione di responsabilità fatta valere, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., se trattasi di azione extracontrattuale, invece, appartiene al g.o..; al fine di tale accertamento, devono considerarsi i tratti propri dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti - costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso - o se la condotta presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione amministrativa in ordine alla domanda risarcitoria proposta da un appartenente alla Polizia di Stato che lamentava di aver riportato danni fisici in conseguenza di una caduta causata dalla temporanea collocazione di un cavo elettrico sul pavimento dell'ufficio, trattandosi di condotta violativa degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro).
Art. 2043 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 3 TU pubblico impiego · Art. 63 TU pubblico impiego
Nel caso in cui più danneggiati si siano costituiti parte civile nel processo penale, il rapporto processuale di ciascuno di essi con l'imputato danneggiante è autonomo rispetto agli altri, di modo che l'impugnazione di una sola delle parti civili o del P.M. avverso la sentenza penale assolutoria non produce effetti estensivi in favore delle altre, nei cui confronti può formarsi, pertanto, il giudicato, a seguito di acquiescenza alla sentenza o di rigetto dell'impugnazione dalle stesse proposta. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione ex art. 384 c.p.c., ha confermato la decisione di merito che, a fronte della cassazione con rinvio ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione dell'imputato, aveva dichiarato inammissibili le domanda risarcitorie avanzate, nel giudizio riassunto, da soggetti che, pur originariamente costituitisi parte civile, non avevano proposto il ricorso per cassazione, nonché da una parte nei cui confronti il suddetto ricorso era stato rigettato).
Art. 2043 c.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 329 c.p.c. · Art. 384 c.p.c.
Il proprietario di un immobile danneggiato da infiltrazioni, che abbia ottenuto la rifusione delle spese necessarie al relativo ripristino, non può pretendere anche il risarcimento del danno da deprezzamento del bene, salvo che dimostri che, nonostante il suddetto ripristino, esso abbia comunque perduto parte del suo valore.
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2058 c.c.
In tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, ad accertare se sussista un evento dannoso; se il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); se l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; se lo stesso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.
Art. 2043 c.c.
In sede d'appello è proponibile la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, purché della stessa natura e dipendenti dal medesimo titolo già fatto valere, a condizione che essi siano effettivamente insorti in un momento successivo, in quanto derivati dal protrarsi o dal reiterarsi nel tempo di un comportamento scorretto accertato a carico del danneggiante, ovvero da una situazione di fatto, già dichiarata pregiudizievole, che abbia perdurante attitudine a produrre effetti lesivi, continui o periodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, già provati e riconosciuti in giudizio.
Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 345 c.p.c.
La persona che, in conseguenza della disabilità indotta da un fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto al risarcimento del danno rappresentato dai costi sostenuti per l'acquisto di un nuovo immobile, la cui liquidazione, in quanto impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto dei proventi o dei frutti che la vittima possa ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora.
Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1227 c.c.
In tema di attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la controversia relativa alla responsabilità della P.A. per i danni derivanti dall'incendio di un cassonetto, con la quale si prospetti, ex artt. 2051 o 2043 c.c., l'omessa manutenzione di tali beni e non una gestione malaccorta del ciclo di raccolta dei rifiuti, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in contestazione l'esercizio del potere autoritativo di scelta della collocazione sul territorio e delle modalità di custodia dei manufatti da cui si è originato il danno, ma meri comportamenti materiali.
Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 133 c.p.a.
L'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivanti da vaccinazione obbligatoria (nella specie, quella antivaiolosa ex artt. 266 del r.d. n. 1265 del 1934 e 1 della l. n. 891 del 1939) postula l'allegazione e prova, da parte dell'attore, dello specifico comportamento colposo tenuto dall'amministrazione sanitaria, pur nell'attuazione dell'obbligo normativo.
Art. 2043 c.c. · Art. 266 Testo unico sanitarie · Art. 1 Obbligatorieta' della vaccinazione antidifterica · Art. 2697 c.c.
La liquidazione ai superstiti della rendita INAIL ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 indennizza un pregiudizio di natura patrimoniale ma non assorbe necessariamente tutto il danno patrimoniale patito dagli eredi, i quali hanno diritto all'integrale risarcimento del danno patrimoniale da parte del terzo responsabile, purché ne forniscano la prova.
Art. 2043 c.c. · Art. 85 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.
L'offesa alla memoria di un defunto, realizzata mediante apprezzamenti ingiuriosi della condotta da questi tenuta in vita, è suscettibile di determinare un pregiudizio iure proprio ai prossimi congiunti, poiché l'offesa, riflettendosi immancabilmente sugli stretti familiari, può compromettere indirettamente la loro reputazione.
Art. 2043 c.c. · Art. 597 c.p. · Art. 2059 c.c.
Nel cd. giornalismo d'inchiesta - che rappresenta una tipologia di informazione connotata dall'autonoma ricerca e acquisizione della notizia da parte del giornalista -, ai fini dell'integrazione della scriminante del diritto di cronaca e di critica deve farsi una diversa e meno rigorosa applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia e della continenza espositiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'avvenuta divulgazione, nell'ambito di una trasmissione televisiva a diffusione nazionale, del nominativo della società proprietaria del terreno del quale l'autorità giudiziaria aveva disposto una perquisizione alla ricerca del corpo di una persona scomparsa quindici anni prima, aveva ritenuto non integrato il requisito della continenza formale senza effettuare un'adeguata valutazione della rilevanza dell'informazione, dall'angolo visuale dei rapporti intercorsi tra tale società e il soggetto sospettato dell'omicidio della persona suddetta).
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 21 cost. · Art. 11 Disposizioni sulla stampa
In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - che impone agli Stati membri di riconoscere un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti - la nozione di "vittima del reato" include anche i familiari dell'ucciso, in virtù sia dell'elaborazione a livello unionale e, in particolare, dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 2 maggio 2025, in causa C-640/24, sia della configurazione, nel diritto vivente nazionale, del danno patito dai congiunti quale danno diretto e non riflesso, rilevando l'illecito come fatto plurioffensivo.
Art. 2043 c.c. · Art. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 · Art. 2056 c.c.
In tema di appalto, l'inesatto adempimento del fornitore dell'appaltatore non è di per sé di per sé fonte di una responsabilità aquiliana verso il committente per lesione del suo diritto di credito verso l'appaltatore, non determinando l'impossibilità assoluta della prestazione di quest'ultimo.
Art. 2043 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.
Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 40 c.p.
In tema di danni da somministrazione di talidomide, l'art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007 va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. deve essere riconosciuto solo in misura residuale rispetto ai pregiudizi non ristorati dall'importo dovuto (percepito o percipiendo) a titolo di indennizzo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della CGUE come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che l'abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto.
Art. 2043 c.c. · Art. 392 c.p.c. · Art. 622 c.p.p.
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c.
In caso di diffusione di residui industriali (polveri di silice) su fondi confinanti, la responsabilità per i danni da mancato guadagno, dovuti all'impossibilità di locare gli immobili a causa dell'effetto dissuasivo della presenza del materiale, va inquadrata nel paradigma dell'art. 2043 c.c., con la precisazione che l'ingiustizia del danno e la colpa omissiva del danneggiante si verificano indipendentemente dal superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute, se la presenza dei materiali altera oggettivamente lo stato dei luoghi rendendoli non commerciabili o non fruibili secondo le normali condizioni di mercato, sicché l'obbligo risarcitorio permane sino alla cessazione della condotta lesiva e del relativo nesso causale e, cioè, fino alla rimozione dei residui già depositati.
Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di responsabilità civile della P.A. per omessa predisposizione di opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime l'ente pubblico dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 c.d.s., se tale strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).
Art. 2043 c.c. · Art. 14 c.d.s.
È ammissibile l'azione volta ad ottenere la condanna ad un facere infungibile, in quanto la relativa decisione da un lato è potenzialmente idonea a produrre i propri effetti tipici nel caso di un'eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore; dall'altro, può assumere valenza di accertamento in funzione di una successiva domanda di risarcimento del danno.
Art. 2043 c.c. · Art. 614-bis c.p.c.
In tema di danni cagionati da animali, la responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c. opera sul piano oggettivo e può concorrere con quella colposa dell'affidatario, qualora la condotta di quest'ultimo abbia avuto incidenza causale nella produzione del danno.
Art. 2043 c.c. · Art. 2052 c.c.
Il risarcimento del danno di cui agli artt. 587, comma 2, e 509 c.p.c. - pari alla differenza tra l'importo offerto dall'aggiudicatario inadempiente e il prezzo ricavato dalla vendita forzata successiva alla decadenza dello stesso - sorge dalla violazione di un obbligo inerente al processo esecutivo e spetta esclusivamente ai creditori, procedenti o intervenuti, sicché il titolo ex art. 177 disp. att. c.p.c. si forma ad esclusivo vantaggio dei medesimi, non potendo il debitore vantare alcuna pretesa su tale somma, a differenza di quanto accade con il ricavato della vendita il quale, in caso di sopravanzo rispetto alle ragioni creditorie azionate nel processo esecutivo, dev'essergli restituito in forza dell'originaria proprietà del bene.
Art. 2043 c.c. · Art. 509 c.p.c. · Art. 510 c.p.c. · Art. 587 c.p.c.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dai congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto dai danneggiati, nonostante fosse volto a far valere, come quello principale proposto da uno degli originari convenuti, la responsabilità solidale anche delle altre figure di garanzia coinvolte, nei cui confronti il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda).
Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 334 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.
La domanda di reintegrazione nella disponibilità di un immobile illegittimamente confiscato, ancorché proposta come risarcimento del danno in forma specifica, implica ex se quella di riduzione in pristino del bene, la quale, quindi, può essere validamente avanzata in corso di causa, non integrando domanda nuova né modificazione di quella originaria bensì mera precisazione di quest'ultima.
Art. 2043 c.c. · Art. 2058 c.c. · Art. 30 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 44 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd. "a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, laddove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme a opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e di critica, come avviene nel contesto del giornalismo di inchiesta, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libertà di manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto.
Art. 2043 c.c. · Art. 21 cost. · Art. 2059 c.c. · Art. 51 c.p.
Non costituiscono occupazione acquisitiva, poiché inidonee a comportare un'irreversibile trasformazione del bene, l'effettuazione da parte dell'ente pubblico di lavori di bitumazione e asfaltatura di una strada realizzata dal privato sul proprio fondo, aventi natura di mere migliorie, e la realizzazione al di sotto del suolo di una condotta fognaria, la quale non impedisce al privato l'utilizzo pieno del terreno sovrastante.
Art. 2043 c.c. · Art. 825 c.c. · Art. 936 c.c.
In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sull'effettiva identità del relativo autore può dar luogo, ex art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della conclusione dell'accordo. (Fattispecie in tema di vendita di dipinto dichiarato autentico e successivamente risultato contraffatto).
Art. 2043 c.c. · Art. 1338 c.c. · Art. 1428 c.c. · Art. 1429 c.c.
La violazione delle regole di condotta che disciplinano l'attività propedeutica alla conclusione del contratto, quando abbia per effetto di indurre l'altra parte alla stipula di un contratto che altrimenti non avrebbe concluso, può dar luogo a responsabilità contrattuale o all'annullamento per vizio del consenso, ma non alla risoluzione dello stesso, la quale ha come presupposto l'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto e non dei patti precontrattuali. (In applicazione principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo aver accertato la violazione, da parte di una società assicuratrice, degli obblighi informativi precontrattuali, aveva accolto la domanda dell'assicurato, volta alla risoluzione del contratto successivamente concluso).
Art. 2043 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1427 c.c. · Art. 1337 c.c.
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile iure hereditatis va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c.
La liquidazione del danno patrimoniale sotto forma di rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 2057 c.c., rientra nella discrezionalità del giudice, il quale può adottarla, in alternativa alla comune capitalizzazione del danno futuro, a prescindere dalla domanda di parte, non essendovi obbligato neppure nel caso in cui la vittima goda di una ridotta aspettativa di vita.
Art. 2043 c.c. · Art. 2057 c.c.
La mancata individuazione nominativa del funzionario cui vada specificamente ascritta la condotta omissiva colposa non esclude la configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c. della Pubblica amministrazione in virtù del nesso di immedesimazione organica di cui all'art. 28 Cost..
Art. 2043 c.c. · Art. 28 cost.
In tema di risarcimento del danno da lesione di diritti fondati sullo status di figlio, il dies a quo del termine di prescrizione decorre da quando il detto status sia definitivamente acquisito, per effetto del riconoscimento volontario, oppure a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che accerta la genitorialità, dovendo tenersi conto che, in caso di danno non patrimoniale da omesso adempimento dei doveri parentali, trattandosi di danno avente natura permanente, la parte deve avere consapevolezza dell'esercitabilità del relativo diritto.
Art. 2043 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2947 c.c.
In tema di abusivo frazionamento del credito, laddove il danneggiato abbia instaurato due distinti giudizi per il risarcimento dei danni alle cose e alla persona e nel primo di essi sia intervenuta una transazione, la seconda domanda non è improponibile, non ravvisandosi il rischio di giudicati contrastanti, che rappresenta la ratio fondamentale del divieto del frazionamento suddetto.
Art. 2043 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 88 c.p.c.
Nel caso di occupazione usurpativa della P.A., il proprietario che proponga un'azione risarcitoria per equivalente, la quale determina un'implicita rinuncia al diritto dominicale, non può introdurre l'alternativa domanda di restituzione del bene (al cui diritto ha già rinunciato), tanto meno come mera emendatio libelli ed in via subordinata, trattandosi di azione che, pur fondata sui medesimi fatti, è incompatibile con quella esercitata in via principale.
Art. 2043 c.c. · Art. 42-bis Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 42 cost.
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 99 c.p.c.
Nel caso di azione risarcitoria contro lo Stato per grave violazione del diritto europeo da parte di un provvedimento giudiziario, l'onere del previo esperimento dei rimedi finalizzati alla rimozione dell'atto lesivo - previsto dall'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 - non può essere esteso sino a ricomprendere la necessità di impugnare atti diversi ed anteriori, al fine di prevenire eventuali provvedimenti giudiziari dannosi futuri, posto che la ratio della disposizione risiede, sotto il profilo oggettivo, nella previsione di una forma obbligatoria di risarcimento in forma specifica, e, sotto il profilo soggettivo, nel dovere di evitare il danno ex artt. 1227, comma 2, e 2056, comma 1, c.c., dovendosi, pertanto, considerare l'onere in discorso come specificazione di una regola generale di limitazione del danno risarcibile ordinariamente stabilita dal diritto interno per l'esercizio di qualunque pretesa risarcitoria e non come espressione di una eccezionale (ed illegittima) limitazione di accesso alla tutela risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'ammissibilità dell'azione risarcitoria, proposta ai sensi della l. n. 117 del 1988 da una società di telefonia per far valere la violazione, da parte di una sentenza del Consiglio di Stato, della direttiva 97/13/CE - come interpretata dalla CGUE nella sentenza del 21 febbraio 2008, in causa C-296/06 - fosse preclusa in ragione della mancata coltivazione del giudizio di impugnazione del d.P.R. n. 318 del 1997, che alla suddetta direttiva aveva dato attuazione nell'ordinamento nazionale).
Art. 2043 c.c. · Art. 4 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 2 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 3 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati
In tema di servitù, l'omissione delle prestazioni accessorie, derivanti dal titolo costitutivo e gravanti sul proprietario del fondo servente, non costituisce illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., integrando piuttosto inadempimento di obbligazioni aventi natura propter rem. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contrattuale la responsabilità del proprietario del fondo gravato da una servitù di oleodotto, per aver danneggiato la relativa conduttura nel corso delle operazioni di pulitura di un canale irriguo, sul presupposto che dal contratto costitutivo del diritto reale fosse chiaramente evincibile l'assunzione, da parte del proprietario del fondo servente, dell'obbligo di astenersi dal compiere attività potenzialmente idonee ad impedire il pieno esercizio della servitù).
Art. 2043 c.c. · Art. 1067 c.c. · Art. 1079 c.c. · Art. 1218 c.c.
Il gestore di una vasca idromassaggio ha un obbligo di protezione degli utenti della stessa che si sostanza nell'adozione delle misure necessarie a garantirne l'uso in condizioni di sicurezza, anche impendendo comportamenti altrui con esso oggettivamente inconciliabili, la cui omissione, ove addebitabile quantomeno a colpa, integra un illecito aquiliano sussumibile nella previsione dell'art. 2043 c.c. (Nella specie, in relazione ai danni patiti da un utente della vasca idromassaggio in conseguenza di una pallonata scagliata da ragazzi presenti nell'impianto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. del gestore della struttura ritenendolo non tenuto ad impedire l'attività di gioco della palla).
Art. 2043 c.c.
In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Art. 2043 c.c. · Art. 591-bis c.p.c. · Art. 2236 c.c. · Art. 1176 c.c.
La restituzione del terreno arbitrariamente confiscato, quando ne sia rimasta immutata la consistenza, può costituire di per sè misura idonea e sufficiente a ristorare il danno patito, restando salva per il proprietario la facoltà di dimostrare l'esistenza di ulteriori pregiudizi.
Art. 2043 c.c. · Art. 30 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 44 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 2059 c.c.
Il coniuge che agisce per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve allegare e provare la sola esistenza del rapporto coniugale, mentre grava sul danneggiante, che intenda ridurre o escludere la propria responsabilità, dimostrare l'assenza o la minore intensità del legame affettivo, rispetto a quello ordinariamente presumibile, senza che la prova della sola separazione (legale o di fatto) sia sufficiente ad escludere la sua obbligazione risarcitoria, in mancanza di ulteriori elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere che essa, per le ragioni e le modalità con cui si è concretizzata, abbia definitivamente sciolto ogni relazione affettiva tra i coniugi.
Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2059 c.c.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza californiana di condanna ai "treble damages", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge).
Art. 2043 c.c. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2727 c.c.
In tema di responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino antipolio di tipo "Sabin", il parametro di valutazione della colpa non può essere ricondotto a una generica e indiscriminata pericolosità dello stesso per la salute del paziente, dovendo essere tarato sulle specifiche condizioni di quest'ultimo, come accertate dal personale sanitario al momento della somministrazione stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla grave patologia contratta da un minore a seguito dell'inoculazione della quarta dose del vaccino "Sabin" nel febbraio del 1967, aveva escluso la responsabilità del Ministero della Salute, sul presupposto che la controindicazione alla somministrazione di tale tipologia di vaccino, in relazione alle contingenti condizioni di salute del bambino, non fosse nota alla stregua delle conoscenze scientifiche dell'epoca, essendo stata evidenziata solo con il d.m. del 25 maggio 1967, in epoca, dunque, successiva alla somministrazione medesima).
Art. 2043 c.c.
La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.).
Art. 2043 c.c. · Art. 32 cost. · Art. 844 c.c. · Art. 2059 c.c.
Il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, inutiliter data.
Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 2051 c.c.
In tema di appalto pubblico, la domanda di annullamento dell'aggiudicazione e degli atti presupposti rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche ove sia stata dedotta la violazione di diritti di privativa industriale da parte dell'aggiudicatario. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'afferenza alla giurisdizione ordinaria della domanda di annullamento fondata sulla dedotta non conformità dell'offerta dell'aggiudicatario al disciplinare, in quanto contenente soluzioni tecniche coperte da brevetto nella titolarità di altro partecipante, rilevando tale circostanza ai soli fini della valutazione dell'offerta medesima ai fini dell'aggiudicazione).
Art. 2043 c.c. · Art. 5 c.p.c. · Art. 41 c.p.c.
La responsabilità da contatto sociale postula l'ingerenza, da parte di un soggetto, nella sfera giuridica di un altro, per lo svolgimento di un'attività richiedente un particolare titolo abilitativo imposto dallo Stato - soggetta a regole di condotta prescritte dalla legge, specificamente volte a tutelare i terzi esposti ai rischi ad essa potenzialmente connessi -, con il conseguente affidamento del soggetto nella cui sfera giuridica si produce l'ingerenza in ordine alla conformità della prestazione ricevuta alle norme e agli standard professionali che la regolano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base della qualificazione come da contatto sociale della responsabilità di un geometra in qualità di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di un soppalco all'interno di un immobile, aveva condannato il professionista a risarcire il danno nei confronti del proprietario del bene, nonostante l'incarico gli fosse stato conferito dal conduttore).
Art. 2043 c.c. · Art. 1173 c.c. · Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c.
La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti).
Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1241 c.c. · Art. 1243 c.c.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'incolpevole affidamento su un atto amministrativo ampliativo successivamente annullato in autotutela decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento di tale annullamento e non già da quello del definitivo accertamento giudiziale della relativa legittimità, risiedendo il fondamento della domanda non già nell'illegittimità di tale ultimo provvedimento bensì in quella dell'originario atto ampliativo, sintomatica della scorrettezza del contegno della P.A..
Art. 2043 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2947 c.c.
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2 c.p. · Art. 185 c.p.
La causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale è quella che, pur innestandosi nella catena causale già in atto, introduce un rischio nuovo rispetto a quello che il danneggiante è chiamato a governare e dà origine a una nuova sequenza causale autonoma, capace da sola di determinare l'evento dannoso, mentre, nella diversa ipotesi in cui il processo causale avviato dal primo autore sia ancora in atto e in evoluzione, l'interruzione non si verifica e l'illecito iniziale resta il fatto generatore dell'evento. (Nella specie, la S.C ha escluso che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni patiti dai terzi acquirenti di immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia, la vendita degli stessi costituisse causa sopravvenuta autonoma e sufficiente a interrompere il rapporto causale con la condotta del progettista e direttore dei lavori, realizzando, al contrario, uno dei rischi che quest'ultimo è chiamato a governare).
Art. 2043 c.c. · Art. 41 c.p.
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di competenza territoriale l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e, quindi, anche a quelle di origine extracontrattuale; ne consegue che il convenuto in una causa per responsabilità aquiliana, il quale eccepisca l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla norma (ovvero, quello del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito, per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Art. 2043 c.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 38 c.p.c.
Nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva.
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.
L'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, iure hereditatis, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto.
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di appalto, la clausola che pone a esclusivo carico dell'appaltatore i danni subiti dai terzi, esonerando il committente, non può essere invocata da quest'ultimo per escludere la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, poiché opera soltanto nei rapporti inter partes ai sensi dell'art. 1372 c.c., sicché, verso i terzi, opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di committente-progettista, direttore dei lavori e appaltatore quando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a cagionare il danno, restando valida nei rapporti interni la manleva, mentre l'assicuratore che abbia indennizzato i danneggiati e si sia surrogato ai sensi dell'art. 1916 c.c. subentra nella loro identica posizione di terzo rispetto al contratto e le clausole di esonero non gli sono opponibili.
Art. 2043 c.c. · Art. 1372 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 1916 c.c.
Il danno da lucro cessante per perdita di guadagno da precluso o ridotto svolgimento di un'attività commerciale nell'immobile danneggiato può essere liquidato in via equitativa purché esso sia provato, anche per presunzioni, e a condizione che siano state tempestivamente allegate l'effettiva destinazione economica del bene e la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di condanna di un condominio al risarcimento dei danni conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana in due appartamenti, non essendovi stata tempestiva allegazione dello svolgimento, negli stessi, di attività di affittacamere).
Art. 2043 c.c. · Art. 183 c.p.c.
Al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenti la lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato o la correttezza del comportamento della P.A. compete alla giurisdizione del g.o., venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l'imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione esclusiva del g.a., ex art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a., la domanda con la quale i ricorrenti lamentavano di essere stati indotti ad acquistare un immobile per l'attuazione di un progetto edificatorio, poi divenuto irrealizzabile a seguito dell'annullamento del permesso a costruire, confidando nella prassi del Comune di autorizzare un aumento di volumetria sulla base di un'interpretazione delle norme locali, rivelatasi infondata).
Art. 2043 c.c. · Art. 133 c.p.a. · Art. 7 c.p.a.
Nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia subito lesioni personali in conseguenza del fatto illecito di un terzo, il datore di lavoro, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno patrimoniale da interruzione dell'attività produttiva, deve provare, oltre al nesso di causalità materiale tra la condotta del terzo ed il danno alla produzione, anche la circostanza specifica di non aver potuto sostituire, nonostante i reiterati tentativi espletati, il lavoratore (insostituibile in ragione della specializzazione e dell'assetto organizzativo dell'impresa) e di avere subito una perdita economica direttamente riconducibile all'interruzione dell'attività produttiva.
Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di danno da emotrasfusioni, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera non solo in relazione alle somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche a quelle da percepire in futuro, se riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili, per tali dovendosi intendere l'indennizzo, una volta riconosciuta dalla Commissione medica la sussistenza del nesso causale e la natura della patologia, in quanto il profilo della determinabilità degli importi suscettibili di erogazione a tale titolo deriva comunque dall'applicazione di un parametro normativo costituito dalla categoria tabellare di ascrivibilità dell'infermità indennizzata, in base al rinvio disposto dall'art. 2 della l. n. 210 del 1992 alla tabella allegata alla l. n. 177 del 1976, con la conseguenza che, fermo restando l'onere di allegazione e prova della avvenuta liquidazione dell'indennizzo, il giudice di merito è tenuto ad attivarsi per richiedere le necessarie informazioni alle competenti autorità amministrative, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Art. 2043 c.c. · Art. 213 c.p.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno - la cui sussistenza non può presumersi quale conseguenza automatica di una lesione all'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato, posto che il grado di invalidità permanente da questa determinato non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica - è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, sicché, al fine di valutare l'incidenza delle lesioni sulla capacità di guadagno, occorre verificare quali postumi si siano in concreto verificati, la compatibilità tra questi ultimi e il tipo di impegno (fisico o intellettuale) richiesto dal lavoro svolto dalla vittima e l'esistenza (in atto o in potenza) di una riduzione patrimoniale, con onere per il danneggiato di allegare e provare il pregresso effettivo svolgimento di un'attività economica e la diminuzione del reddito percepito ovvero il possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2697 c.c.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).
Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2059 c.c.
A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.
Art. 2043 c.c. · Art. 622 c.p.p. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p.
L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).
Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 2055 c.c.
La presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da perdita anticipata della vita, inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero la mancata fruizione del valore biologico relazione residuo. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi in una fattispecie di responsabilità sanitaria, ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno occorso ai parenti di un ottantatreenne, aveva applicato una riduzione del 20% rispetto al valore risultante dall'applicazione della tabella a punti del Tribunale di Milano, in considerazione della limitata aspettativa di vita residua della vittima, a causa di pregresse patologie, rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 485 c.p.
La sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunziata in sede penale in relazione a un reato di danno, ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene- interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il quale è necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 539 c.p.p.
In caso di danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento attraverso le impalcature installate per lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, è configurabile la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, che delle stesse si sia avvalso per l'espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedirne un uso anomalo, giacché in tal caso la condotta dell'esecutore dei lavori è dotata di efficienza causale rispetto alla consumazione del reato e non costituisce una mera occasione dello stesso.
Art. 2043 c.c.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, essendo estraneo al rapporto assicurativo, sicché, in caso di fallimento del danneggiante, la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo dovuto al fallimento, nel cui passivo il danneggiato è tenuto ad insinuare il proprio credito, eventualmente con il privilegio di cui sia titolare ex lege, dovendosi, in ogni caso, escludere che il curatore possa acconsentire al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., venendo altrimenti alterata la graduazione dei creditori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una causa di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, aveva respinto la richiesta del danneggiato di chiamare in causa l'assicuratore del datore di lavoro fallito, onde surrogarsi nei diritti vantati dal danneggiante nei confronti dello stesso, tenuto conto che in nessun caso l'assicuratore avrebbe potuto pagare direttamente nelle mani del danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c.).
Art. 2043 c.c. · Art. 1917 c.c. · Art. 2767 c.c. · Art. 2751-bis c.c.
L'illecito antitrust, ascrivibile ai gestori dei servizi aeroportuali in relazione alla quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi addebitati alle compagnie petrolifere per il rifornimento di carburante dei velivoli, non determina la nullità delle pattuizioni contrattuali con cui tali compagnie ne abbiano trasferito il costo in capo al vettore aereo, potendo, al più, giustificare un'azione risarcitoria da parte di quest'ultimo nei confronti dei gestori suddetti.
Art. 2043 c.c. · Art. 1418 c.c.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Art. 2043 c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 2727 c.c.
La liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa specifica dev'essere effettuata sommando e rivalutando i redditi già perduti dal danneggiato dal momento del fatto illecito a quello della liquidazione, e utilizzando, invece, il metodo della capitalizzazione per i redditi futuri, moltiplicandoli per un adeguato coefficiente corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione medesima.
Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.
La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate).
Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
L'eventuale rifiuto opposto da uno dei nubendi alla trascrizione del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico non costituisce atto illecito, dal momento che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, ult. periodo, della legge n. 121 del 1985, il consenso di entrambi integra il presupposto stesso per la suddetta trascrizione, a differenza della previgente disciplina di cui all'art. 14, comma 1, della l. n. 847 del 1929, che la contemplava quale adempimento necessario, espletabile su iniziativa di chiunque vi avesse interesse.
Art. 2043 c.c. · Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede · Art. 449 c.c. · Art. 14 Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio
Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta.
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1224 c.c.
In tema di danni da emotrasfusioni, la pronuncia emessa nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Ministero della Salute ha efficacia di giudicato, circa il momento di acquisizione della consapevolezza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia, nel successivo giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto il diritto alla prestazione assistenziale di cui alla l. n. 210 del 1992, sicché il giudice del merito è tenuto a rilevarne la formazione anche d'ufficio, a condizione che risulti dagli atti di causa.
Art. 2043 c.c. · Art. 2909 c.c.
L'obbligazione risarcitoria per equivalente, anche se relativa a danni la cui eliminazione avrebbe richiesto necessariamente l'esecuzione di una obbligazione di facere non divisibile, non è, a sua volta, indivisibile, avendo ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai danni riportati da distinti immobili, di proprietà di diversi soggetti, aveva equitativamente determinato il risarcimento per equivalente spettante a ciascuno di essi in una frazione proporzionale dell'importo corrispondente alle opere necessarie per il complessivo ripristino di tutti i suddetti immobili, sul presupposto dell'impossibilità di ordinare la relativa esecuzione quale oggetto di una condanna ex art. 2058 c.c.).
Art. 2043 c.c. · Art. 1316 c.c. · Art. 2058 c.c. · Art. 2056 c.c.
Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che è, di per sé, fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto.
Art. 2043 c.c. · Art. 608 c.p.c. · Art. 513 c.p.c.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni subiti nella fase di vita prenatale del danneggiato, a causa dell'assunzione da parte della gestante di farmaci ad effetti teratogeni contenenti talidomide, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 229 del 2005, salvo che il danneggiante provi, anche in via presuntiva, che la consapevolezza del danneggiato circa il nesso causale tra l'assunzione del farmaco e la condizione di disabilità o la menomazione era maturata in epoca anteriore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva collocato temporalmente la conoscibilità del nesso causale tra l'assunzione del farmaco da parte della madre incinta e la patologia da cui era affetta l'interessata agli anni degli studi universitari di giurisprudenza di quest'ultima, o al più tardi nei primi anni del praticantato legale, rappresentando quello degli effetti teratogeni del Talidomide un "caso di scuola" nell'ambito delle trattazioni, anche di carattere manualistico, riguardanti il danno alla salute).
Art. 2043 c.c. · Art. 2947 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2697 c.c.
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, potendo il giudice procedere in via ufficiosa alla quantificazione del suddetto indennizzo ove il relativo pagamento (o, comunque, riconoscimento) abbiano formato oggetto di accertamento o di non contestazione nel giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva proceduto allo scomputo dell'indennizzo nonostante la relativa documentazione fosse stata prodotta in appello dal Ministero dopo che quest'ultimo, sin dal primo grado, ne aveva sollecitato l'acquisizione d'ufficio).
Art. 2043 c.c. · Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 2056 c.c. · Art. 213 c.p.c.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.
Art. 2043 c.c. · Art. 1219 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.
Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2935 c.c.
In tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c.
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.
Le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per la redazione di una perizia medico-legale redatta ante causam, sull'erroneo presupposto che non fossero riferibili all'attività svolta dal professionista in seno al giudizio, nonostante la suddetta perizia fosse stata ritualmente prodotta in primo grado, accompagnata dalla fattura quietanzata relativa al pagamento del relativo compenso).
Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2729 c.c.
Nella responsabilità per attività pericolosa (avente natura oggettiva), l'art. 2050 c.c. attribuisce rilevanza all'attività produttiva in sé, sicché la prova liberatoria richiede che l'esercente dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, comprese quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto o i progressi della tecnica consigliano, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza; diversamente, la responsabilità da prodotto difettoso, di cui agli artt. 114 ss. cod. cons., attiene alla dimensione circolatoria del prodotto finale, con la conseguenza che la valutazione della pericolosità si cristallizza al momento dell'immissione in commercio, con esonero del produttore in caso di cd. rischio da sviluppo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del produttore di una protesi d'anca - in relazione sia agli artt. 114 e ss. cod. cons., sia all'art. 2050 c.c. - sulla sola base della conformità del prodotto agli standard tecnici, nonostante l'evidenza di alcuni studi scientifici, antecedenti all'intervento di impianto, che avevano già evidenziato problematiche connesse all'utilizzo di tale tipologia di protesi, tanto che lo stesso produttore aveva successivamente deciso di ritirarle dal commercio).
Art. 2043 c.c. · Art. 2050 c.c. · Art. 117 cod. cons. · Art. 118 cod. cons.
In tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur a fronte della prova che l'automobilista aveva tenuto una velocità di guida non appropriata, aveva affermato il concorso paritario del pedone nella produzione del danno senza accertarne, in concreto, la percentuale di colpa, e anzi escludendo la possibilità di verificare la misura dell'incidenza causale di ciascuna delle condotte).
Art. 2043 c.c. · Art. 2054 c.c. · Art. 2697 c.c.
Nel caso in cui il giudice nazionale possa procedere al risarcimento del danno causato dalla violazione della Convenzione EDU, nonostante l'avvenuta liquidazione, da parte della Corte EDU, dell'equa soddisfazione ex art. 41 della Convenzione, quest'ultima riveste effetti preclusivi e vincolanti, nel senso che, da un lato, sulla falsariga del giudicato, impedisce al giudice nazionale di esaminare ex novo la medesima pretesa risarcitoria già esaminata dalla Corte di Strasburgo, e dall'altro, secondo una logica assimilabile alla compensatio lucri cum damno, lo obbliga a tener conto della già avvenuta liquidazione, consentendogli, pertanto, di prendere in considerazione solo le domande risarcitorie non proposte dinanzi alla Corte EDU, oppure proposte ma da questa non esaminate, e non anche quelle accolte o rigettate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per essere incorsa nella violazione del giudicato internazionale, avendo accolto la domanda risarcitoria relativa a poste di danno che, sebbene riconosciute solo in parte, erano state tutte già esaminate dalla Corte EDU in seno alla liquidazione ex art. 41 della Convenzione).
Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c.
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.
Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 40 c.p.
La domanda di risarcimento dei danni causati dal medesimo fatto illecito non può essere frazionata in diversi giudizi, essendo, in tal caso, quella proposta per seconda improponibile ovvero inammissibile, a seconda che, al momento della sua introduzione, il primo giudizio (che non può essere unito a quello successivamente instaurato) sia, rispettivamente, ancora pendente ovvero già concluso con sentenza passata in giudicato.
Art. 2043 c.c. · Art. 88 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.
Ai fini delle liquidazione dell'indennità di esproprio per pubblica utilità o del risarcimento del danno da perdita della proprietà di un fondo nell'ambito di una procedura di esproprio non culminata nel provvedimento finale, il criterio del valore venale del bene è rispettato avuto riguardo al momento della perdita della proprietà, mentre non è consentito determinare quel valore in un momento diverso (quale quello dell'esperimento peritale), riportando poi il dato monetario a ritroso mediante uso delle tabelle Istat, le quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili.
Art. 2043 c.c.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità.
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c.
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita.
Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.
Art. 2043 c.c. · Art. 10 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 2059 c.c. · Art. 2087 c.c.
La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.
Art. 2043 c.c. · Art. 2050 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 2058 c.c.
In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile al soggetto che abbia concluso con gli utenti il relativo contratto, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio.
Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 1298 c.c.
La configurabilità di una responsabilità extracontrattuale del terzo per lesione della libertà negoziale presuppone, in presenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, il compimento di una ingerenza attiva del terzo, diretta ad alterare l'esercizio della libera esplicazione dell'autonomia privata e dotata di efficienza causale rispetto al danno lamentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione a fatture anticipate da una banca, rivelatesi false, aveva affermato la responsabilità della debitrice ceduta per avere omesso, una volta informata della cessione delle fatture, di segnalare l'inesistenza delle operazioni commerciali di riferimento all'istituto di credito).
Art. 2043 c.c.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva affermato il carattere diffamatorio, per difetto del requisito della verità, anche putativa, di un servizio giornalistico nel quale, mediante domande incalzanti e commenti a chiusura del reportage, le condotte illecite venivano attribuite in termini di certezza ad una persona all'epoca sottoposta a un procedimento penale non ancora concluso, senza chiarire che le accuse mosse costituivano ancora delle mere ipotesi accusatorie non definitivamente suffragate dal vaglio dibattimentale).
Art. 2043 c.c. · Art. 21 cost. · Art. 51 c.p. · Art. 2059 c.c.
In tema di illecito concorrenziale accertato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudicato sull'assenza di fatti impeditivi al soddisfacimento del credito avente titolo nel contratto "a valle" dell'intesa restrittiva "a monte" osta all'accoglimento della domanda risarcitoria il cui danno si assuma discendere, in via diretta o indiretta, da un'esecuzione del contratto stesso, quando tale esecuzione abbia potuto dispiegarsi in forza delle clausole preposte a dare attuazione a quell'intesa.
Art. 2043 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 2 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
La lesione del diritto al voto, costituzionalmente tutelato, per la mancata iscrizione nelle liste elettorali non determina un danno non patrimoniale in re ipsa risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché nell'illecito aquiliano il danno non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto di allegazione e prova, anche per presunzioni.
Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 48 cost.
Il danno non patrimoniale alla reputazione presuppone l'esistenza di conseguenze dannose, quali il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest'ultima la condotta lesiva e non già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all'immagine che dalla divulgazione sia derivato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto sussistente un danno non patrimoniale in conseguenza della mera divulgazione di immagini relative a violenti scontri tra tifosi di una squadra di calcio e forze dell'ordine, senza spiegare come quegli episodi avessero in concreto leso l'immagine dello Stato italiano).
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
In materia di responsabilità per fatto illecito, anche nei rapporti condominiali, ove alla condotta di un condomino ai danni della cosa comune si aggiunga quella di altro condomino, entrambi possono essere indifferentemente chiamati a risponderne, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che la collocazione, da parte di un condomino, di pannelli in cartongesso su una delle due "facce" di una parete vetrata avesse pregiudicato, rispetto alla situazione precedente, la luminosità del vano scala poiché l'oscuramento era già stato realizzato da altro condomino sull'altra faccia).
Art. 2043 c.c. · Art. 1102 c.c. · Art. 2055 c.c.
In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 29 cost.
In tema di responsabilità civile, in applicazione della cosiddetta "thin skull rule", l'autore del comportamento imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze scaturenti dalla sua condotta secondo normalità, non potendo operarsi una riduzione proporzionale o un'esclusione della responsabilità in ragione della particolare condizione in cui versa il danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva escluso il nesso causale tra un tamponamento e l'infarto miocardico sofferto dall'attore, considerato un evento eccezionale da attribuirsi unicamente ai preesistenti fattori di rischio del danneggiato e non riconducibile, in base ad una valutazione svolta secondo l'id quod plerumque accidit, a sinistri del tipo di quello occorso).
Art. 2043 c.c. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p. · Art. 2059 c.c.
L'art. 652 c.p.p., sull'efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenza irrevocabile di assoluzione, non trova applicazione nel caso di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., perché la sentenza di proscioglimento dell'imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma agli effetti penali, non produce effetti extrapenali, operando il rinvio una translatio dell'azione civile dal giudizio penale a quello civile che, pur collocandosi all'interno della medesima vicenda, ha per oggetto unicamente l'accertamento dei fatti costitutivi dell'illecito civile.
Art. 2043 c.c. · Art. 622 c.p.p. · Art. 652 c.p.p.
Nell'appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante è tenuta ad esercitare precisi poteri e ad assolvere contestualmente a specifici obblighi legali previsti dalla normativa pubblicistica, che impongono di mettere in atto le necessarie attività di ingerenza, di propulsione e di adeguata, oltre che la continua sorveglianza nella realizzazione dell'opera, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori e la loro esatta esecuzione e, quindi, implicanti l'indispensabile controllo, preliminare e successivo, della conformità a legge e alle prescritte regole tecniche delle opere stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva omesso di verificare se - in relazione alle lesioni subite da un immobile a causa di un evento franoso conseguente ai lavori commissionati dall'ente pubblico - potesse configurarsi una eventuale corresponsabilità dell'ente committente, alla luce degli obblighi sul medesimo incombenti a seguito dell'approvazione del progetto preliminare e definitivo dell'opera in una zona soggetta a scivolamenti caratterizzati da movimenti traslatori e rotatori).
Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c.
La responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.
Art. 2043 c.c. · Art. 2052 c.c. · Art. 2697 c.c.
Nella liquidazione del danno da perdita di reddito conseguente a lesioni personali, il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello, senza accertare se i postumi permanenti avessero impedito alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che, in primo luogo, la danneggiata avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro).
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1227 c.c.
In tema di condominio, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l'insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.
Art. 2043 c.c. · Art. 1104 c.c. · Art. 1123 c.c. · Art. 2051 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c.
Se un immobile viene assicurato contro il rischio di danni al fabbricato senza altre precisazioni, la garanzia non copre il danno patito dal conduttore e consistito nella forzosa rinuncia alla disponibilità dell'immobile, né quello consistito nella necessità di risarcire il proprietario, in quanto tali pregiudizi possono essere assicurati solo pattuendo la copertura per i danni da interruzione di attività nel primo caso e per quelli da responsabilità civile nel secondo caso; la circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno, ma tale questione non può esser prospettata per la prima volta, né rilevata d'ufficio, in sede di legittimità.
Art. 2043 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1905 c.c. · Art. 1223 c.c.
In tema di risarcimento del danno alla salute, va distinto il mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso (indebolendone o attenuandone l'efficacia) dalla manifestazione di quel fenomeno, nuovo e diverso, costituito dalla perdita totale del senso (o della funzione) corrispondente, con la conseguenza che l'eventuale liquidazione di tale ultimo danno non può limitarsi alla registrazione di una mera differenza quantitativa, ma deve tenere conto dello scostamento qualitativo che separa, con nettezza, la mera attenuazione di una funzione dalla sua completa e definitiva abolizione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che - di fronte alla perdita definitiva e totale della vista, non riconducibile integralmente all'operato dei sanitari - il giudice di merito deve preliminarmente identificare il danno differenziale e poi, nella personalizzazione del danno, deve equamente considerare la perdita del senso, o della funzione, come fatto suscettibile di trasfigurare qualitativamente, in una nuova realtà, la diversa entità del mero danno differenziale).
Art. 2043 c.c.
Ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2947 c.c. - la quale, per l'ipotesi di fatto illecito considerato dalla legge come reato, prevede la decorrenza del termine di prescrizione dall'irrevocabilità della sentenza penale - è necessaria la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in sua mancanza, il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato decorre dalla data del fatto, posto che la mera pendenza del processo penale non rende impossibile l'esercizio del diritto risarcitorio e, in assenza di una espressa disposizione derogatoria, va applicato il principio generale ex art. 2935 c.c..
Art. 2043 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2947 c.c.
Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 210 del 1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito in quanto decaduto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, dalla facoltà di richiederlo all'amministrazione competente, non può essere detratto ex art. 1227, secondo comma, c.c. dall'ammontare del danno risarcibile.
Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1227 c.c.
L'utilizzatore è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa.
Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2697 c.c.
Nei contratti con il consumatore, nei quali l'elenco dei comportamenti scorretti contenuti nella normativa di settore non rappresenta un numerus clausus, la pratica commerciale di apporre una clausola nulla, non avente alcun effetto per la parte disponente, può costituire una pratica ingannevole sussumibile nella disposizione dell'art. 21 del c.cons., in grado di dar luogo a un inadempimento contrattuale e al relativo risarcimento del danno, da cui far conseguire un obbligo informativo correlato alla invalidità della clausola in questione, posto che detta clausola ha un contenuto tale da orientare in maniera ingannevole il consumatore verso quel prodotto anziché verso un altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che, in un contratto avente ad oggetto una polizza vita concluso da un consumatore, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni escludendo che sussistesse in capo alla società assicuratrice l'obbligo di informare il contraente in merito al reale termine di prescrizione, per legge biennale, laddove nel prospetto informativo era indicato come decennale, così ingenerando nell'aderente il ragionevole affidamento in ordine al differimento della presentazione della richiesta).
Art. 2043 c.c. · Art. 21 cod. cons. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c.
Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché, nel regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012, l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costituita dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo; ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accertamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successive del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore).
Art. 2043 c.c. · Art. 1224 c.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 548 c.p.c.
Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c.
La parte che ha partecipato al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è legittimata ad agire con una azione di accertamento negativo della propria responsabilità, prospettata nell'ambito di detto procedimento, al fine di verificare giudizialmente la correttezza o meno di quanto assunto nell'ATP, posto che la consulenza è liberamente apprezzabile e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite; tuttavia, l'azione, per risultare ammissibile, deve essere sorretta da un concreto e attuale interesse ad ottenere detto accertamento, ex art. 100 c.p.c., tenuto conto del comportamento processuale della controparte, non potendo coincidere unicamente con quello dell'attore di ottenere la refusione delle spese di ATP sostenute nella fase stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'azione di accertamento negativo proposta da un odontoiatra, la cui responsabilità era stata esclusa in sede di ATP, in quanto, stante la condotta inerte assunta dalla controparte, che non aveva contrastato la domanda, risultava finalizzata esclusivamente al rimborso delle spese).
Art. 2043 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 696-bis c.p.c. · Art. 91 c.p.c.
La domanda di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non costituisce elemento dal quale debba automaticamente desumersi la natura reale dell'azione proposta, dato che quella può essere configurata come richiesta di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica.
Art. 2043 c.c. · Art. 2058 c.c.
In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.
Art. 2043 c.c. · Art. 21 cost. · Art. 595 c.p. · Art. 51 c.p.
In caso di responsabilità dell'amministratore di un'associazione non riconosciuta, derivante da operazioni extracontabili e movimentazioni occulte realizzate attraverso conti correnti segreti e pagamenti "in nero", il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, secondo l'ordinaria diligenza.
Art. 2043 c.c. · Art. 38 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 1218 c.c.
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.
Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 345 c.p.c.
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.
Colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato.
Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 368 c.p.
A fronte della domanda di accertamento di un'occupazione senza titolo volta ad ottenere la condanna al rilascio del bene e al risarcimento del danno, compete esclusivamente al convenuto provare il possesso di un titolo che assicura il legittimo godimento del cespite.
Art. 2043 c.c. · Art. 1591 c.c. · Art. 2697 c.c.
Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva detratto dall'importo complessivo liquidato a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - responsabile ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi da un docente nei confronti di alcuni alunni - la provvisionale al cui pagamento era stato condannato il medesimo insegnante nel giudizio penale).
Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 185 c.p. · Art. 539 c.p.p.
L'efficacia dell'atto amministrativo non è di per sé sola idonea a legittimare l'affidamento del privato, perché questo è meritevole di tutela solo quando è sorretto da un convincimento ragionevole rispetto alla correttezza della condotta dell'Amministrazione, che non è configurabile quando quella condotta sia - o possa essere - plausibilmente tacciata d'illegittimità o, addirittura, appaia ictu oculi illegittima oppure sia per sua natura instabile e sub iudice. (In una fattispecie relativa all'utilizzo dei ccdd. "titoli P.A.C." per l'accesso ai benefici comunitari, la S.C. ha affermato che non è configurabile un affidamento meritevole di tutela risarcitoria in capo ad un imprenditore agricolo che ha programmato la sua attività economica sulla base di una circolare, emessa a seguito di una misura cautelare, soggetta a revisione nel corso di un giudizio amministrativo ancora pendente).
Art. 2043 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 7 c.p.a.
Nel caso di perfezionamento di accordo conciliativo "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, per il quale non sono più necessari il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive, la mancata cancellazione, da parte dell'Amministrazione, dell'ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione non incide sul giudizio inerente alla debenza del tributo residuo e delle sanzioni, non potendo essere utilmente contestato davanti al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale cattivo comportamento dell'Amministrazione. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione per conciliazione, la S.C. ha disatteso la censura del contribuente che chiedeva il ripristino del piano rateale e la declaratoria di non debenza delle sanzioni sul tributo residuo quale effetto della mancata cancellazione da parte dell'Agenzia dell'ipoteca iscritta sui beni della società, che aveva determinato il mancato ottenimento di finanziamenti necessari per l'estinzione delle rate e, quindi, la decadenza dal beneficio del termine, potendo eventualmente la contribuente proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione davanti al giudice ordinario).
Art. 2043 c.c. · Art. 48 Disposizioni sul processo tributario · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito
Ai fini dell'accertamento della responsabilità della P.A. per i danni conseguenti alla sospensione cautelare dell'erogazione di aiuti comunitari, il giudice di merito deve valutare se, al tempo dell'applicazione della misura, la notitia criminis ricevuta dalla P.A. fosse priva di fumus boni iuris, sì da rendere manifestamente insussistente il sospetto su cui deve fondarsi la misura cautelare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità dell'ente in relazione al periodo antecedente all'emissione della sentenza penale di assoluzione, considerata come post factum irrilevante rispetto alla cautela preventivamente disposta).
Art. 2043 c.c.
In tema di obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto, la sussistenza del diritto di regresso di taluno dei coobbligati nei confronti degli altri è una questione che deve essere tenuta distinta da quella della misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i coobbligati: la prima è una questione di puro diritto che, nell'ipotesi in cui il titolo di responsabilità sia reputato diverso per i vari coobbligati, postula la soluzione del problema del regresso esercitato dal (o contro il) responsabile oggettivo per fatto altrui; la seconda, invece, è una questione sia di fatto che di diritto, che postula la previa individuazione della gravità della colpa di ogni corresponsabile e delle conseguenze che ne sono derivate, ferma nel dubbio la presunzione ex art. 2055, comma 3, c.c.
Art. 2043 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 2049 c.c. · Art. 2055 c.c.
Il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l'onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del danno derivante dall'aumento di ombra sull'edificio, la violazione delle distanze, in quanto il pregiudizio si realizzava solamente nelle prime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto, e limitatamente al periodo ricadente tra ottobre e febbraio, quando il soleggiamento era più scarso).
Art. 2043 c.c. · Art. 872 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 832 c.c.
Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.
Art. 2043 c.c. · Art. 10 c.p.c. · Art. 14 c.p.c. · Art. 38 c.p.c.
In tema di fallimento, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.
Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 1591 c.c. · Art. 2056 c.c.
L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).
Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 133 c.p.a. · Art. 7 Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Art. 2043 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2947 c.c. · Art. 2598 c.c.
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Art. 2043 c.c. · Art. 6 aborto · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c.
L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.
Art. 2043 c.c. · Art. 1129 c.c. · Art. 1130 c.c.
In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).
Art. 2043 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2598 c.c.
Ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di "neminem laedere" e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità extracontrattuale di un notaio, il quale - pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente ex art. 2882 c.c. - aveva rogato un atto di restrizione di una formalità ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso).
Art. 2043 c.c.
In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).
Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.
Art. 2043 c.c. · Art. 2947 c.c. · Art. 408 c.p.p. · Art. 409 c.p.p.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2051 - in quanto non applicabile anche alla p.a. per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini - 2043 - in quanto prevede che l'inerzia colposa della p.a., atta a creare e a non rimuovere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa solo in presenza di una situazione di "insidia" stradale - e 1227, comma 1, cod. civ., in quanto esclude, ove sia presente detta "insidia", un accertamento del concorso di colpa del danneggiato - sia perché, relativamente all'art. 2051 - ai sensi del quale il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile solo in quanto ne sia custode e dunque sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse - l'interpretazione, secondo cui alla p.a. non è applicabile tale disposizione, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte dei terzi, un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, rimane indubbiamente nell'ambito del sistema codicistico della responsabilità extracontrattuale, venendosi solo a precisare, in conformità alla evidente 'ratiò dello stesso art. 2051, i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dal codice civile in luogo di quello generale posto dall'art. 2043; sia perché, relativamente all'art. 2043, nell'ambito di questa disposizione - interpretata nel senso che colui, il quale intenda far valere la responsabilità contrattuale della p.a. deve, una volta esclusa, nei limiti chiariti, l'applicabilità dell'art. 2051, dimostrare che l'evento dannoso sia eziologicamente ricollegabile ad una "insidia" (o trabocchetto), cioè ad una situazione di fatto che rappresenti pericolo occulto per l'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada aperta al pubblico - la nozione di "insidia stradale" viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire fra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di "semplificazione analitica" della fattispecie generatrice della responsabilità in esame; sia perché, relativamente all'art. 1227 comma 1, una volta acclarata la responsabilità della p.a., l'inapplicabilità di tale disposizione dipende da evidenti ragioni di incompatibilità logica fra un possibile concorso di colpa del danneggiato e la stessa nozione di "insidia", essendo questa contraddistinta dai caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità del pericolo; sia, infine, perché l'utilizzazione giurisprudenziale della suddescritta figura sintomatica di colpa non è estranea neanche alla responsabilità extracontrattuale dei privati, convenuti per il risarcimento dei danni conseguenti a difetto di manutenzione dei loro immobili, e tale difetto, al di fuori di specifici obblighi di legge o contrattuali (e salvo quanto precisato con riguardo all'art. 2051), rileva unicamente sotto specie di violazione del principio del "neminem laedere" allo stesso modo per la p.a. e per i privati, eventuali diversità di giudizio dovendosi ricollegare soltanto alle peculiarità del bene, influenti sulla relativa manutenzione. red.: S. Di Palma
Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto, nella fattispecie, manca il presupposto necessario alla configurazione di una responsabilità dell'amministrazione in conseguenza di un atto amministrativo - cioè l'accertamento della illegittimità dell'atto o del comportamento dell'amministrazione stessa - che, dalla prospettazione del Tribunale rimettente, appare essere ancora all'esame del giudice amministrativo. Invero, la previa definizione della controversia sulla illegittimità dell'atto di diniego della concessione edilizia (attività provvedimentale devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) costituisce un indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa. Pertanto, la dichiarata rilevanza della questione medesima è meramente ipotetica, e non attuale, essendo prematuro il dubbio di legittimità costituzionale: per applicare l'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della risoluzione della controversia amministrativa non doveva, infatti, necessariamente essere affrontato e risolto in via preliminare il dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 2043 c.c., <<anche perché - secondo la valutazione dello stesso giudice rimettente - si configuravano nel contempo posizioni di diritti soggettivi coesistenti con interessi legittimi>>. (Nella specie, nel corso di un giudizio promosso dall'Ente Risorse Idriche Molisane contro il Comune di Civitanova del Sannio, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo diniego della concessione edilizia per la realizzazione delle opere relative alla captazione delle acque del gruppo "Pincio", il Tribunale di Isernia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., dell'art. 2043 c.c., precisando che l'oggetto della causa civile riguardava il risarcimento dei danni conseguenti alla revoca da parte del CIPE del finanziamento di . 5.903.000.000 concesso per l'esecuzione delle opere indicate nonché il danno relativo al sottodimensionamento dello sfruttamento delle potenzialità delle condotte idriche oltre al mancato introito di entrate connesse alla captazione delle acque, e, da ultimo, alla non avvenuta consegna dei lavori all'impresa appaltatrice). red.: G. Leo
Art. 2043 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, e segnatamente delle Sezioni unite, nell'occupazione acquisitiva o accessione invertita non si realizza un fenomeno traslativo, ma piuttosto una vicenda di manipolazione-distruzione di un bene giuridico con la parallela acquisizione di un diverso bene, residuale a quella manipolazione: l'area illecitamente occupata, in seguito alla realizzazione su di essa dell'opera pubblica, perde la sua individualità pratico-giuridica, subendo una trasformazione così totale ed irreversibile - per la non restituibilità del suolo incorporato nell'opera - da provocare la perdita dei caratteri e della destinazione propria del fondo, e quindi l'estinzione del diritto di proprietà per svuotamento dell'oggetto. È proprio tale "perdita" l'evento legato da un rapporto di causalità diretta all'illecito della p.a., mentre l'acquisto da parte di quest'ultima del nuovo bene, e cioè l'acquisizione dell'opera di pubblica utilità costruita su quel suolo, si atteggia come una conseguenza ulteriore, eziologicamente dipendente non dall'illecito, ma dalla situazione di fatto che ha il suo antecedente storico nella illecita occupazione e nell'illecita destinazione del fondo alla costruzione dell'opera. La ricostruzione della fattispecie dalla quale muove nel caso il giudice 'a quò è perciò inesatta, non essendo l'istituto in parola riconducibile e neppure comparabile ad uno schema traslativo come quello presupposto dall'art. 42 Cost., di talché va esclusa la violazione, oltre che del principio che non consente la produzione di effetti positivi a mezzo di atto illecito in favore del suo autore, dell'art. 3 e dell'art. 42 della Costituzione. L'accessione invertita è quindi un modo di acquisto della proprietà, previsto dall'ordinamento sul versante pubblicistico e giustificato dal bilanciamento fra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera (pubblica) e l'interesse privato alla riparazione del pregiudizio patito, che costituisce concreta manifestazione della funzione sociale della proprietà. - Sulla occupazione appropriativa come esplicazione concreta della funzione sociale della proprietà, S. n. 384/1990. red.: A. Greco
Art. 2043 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto il giudice 'a quò dubita della legittimità costituzionale non delle denunciate norme, bensì dell'interpretazione - da lui peraltro non fatta propria - che di esse, a suo avviso (peraltro non del tutto esatto), verrebbe data in giurisprudenza. red.: G.L. rev.: S.P.
Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 3 cost.
Sebbene connesse, la vita e la salute sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi una semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio, la quale implica la permanenza in vita della vittima, sia pur con menomazioni invalidanti. red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 2043 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.
Il risarcimento del "danno non patrimoniale", cui e` tenuto l'autore di un reato (artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.), comprende ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, incluso il c.d. danno biologico, e, cioe`, la lesione del bene della salute, considerato autonomamente e indipendentemente da qualsiasi circostanza e conseguenza di carattere patrimoniale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2043 cod. cov., nella parte in cui non consente il risarcimento del danno alla salute; questione sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost. - nel corso di giudizio per risarcimento del danno all'integrita` fisica derivante da delitto di lesione personale aggravata).
Art. 2043 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 32 cost.
Se ne mostrano 11 su 15, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sotto questa rubrica si comprendono quei fatti produttivi di danno che il codice civile del 1865, denominava delitti o quasi delitti; ossia quei comportamenti e quelle situazioni dell'uomo, rispetto ad altre persone o a cose, contrastanti col principio generale che impone ai singoli, nello svolgimento della loro attività, di non cagionare danni agli altri. È sembrata più esatta la denominazione di «fatti illeciti», anzichè quella di «atti illeciti», perchè in altra parte del libro delle obbligazioni (articoli 1324 e 1334), con la voce atti si sono designati i negozi giuridici.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 793
Fonte di responsabilità può essere il comportamento della persona (fatto proprio), ovvero una determinata relazione con l'autore del fatto o con la cosa (animata o inanimata) da cui il danno è derivato. La responsabilità per fatto proprio si fonda sulla colpa; quella per fatto di altre persone si fonda o sulla colpa propria e altrui (art. 2048) ovvero, trattandosi di persone che operano nella sfera giuridica del soggetto responsabile (art. 2049), soltanto sulla colpa altrui. La responsabilità inerente alla relazione del soggetto con cose o animali (articoli 2051 o 2052) riceve particolare disciplina. Non preme tanto di esporre le varie giustificazioni che essa può avere, per scegliere quella che sembri meglio persuasiva, quanto di rilevare che in essa non può ritenersi operante il principio della pura causalità. Infatti, anche quella dottrina che, nel caso di danno da cose o animali, riteneva di poter parlare di responsabilità obiettiva, ammetteva la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di una causa non imputabile, e comprendeva nel caso fortuito il fatto di un terzo del quale non si debba rispondere e la colpa dello stesso danneggiato. Quale danno cagionato dalla cosa deve considerarsi quello prodotto dall'incendio che si è in essa sviluppato. La responsabilità del custode pertanto deve essere in tale caso regolata dall'art. 2051, sempre che, naturalmente, tra custode e danneggiato, non vi sia un rapporto contrattuale; se tal rapporto vi sia, si osservano le norme degli articoli 1588, primo comma, e 1611. L'onere della prova liberatone incombe sul detentore della cosa, ed ha per contenuto l'identificazione della causa non imputabile dell'incendio, in modo che la causa ignota rimane a carico del detentore medesimo. L'esempio di una legislazione straniera (legge francese 17 novembre 1922), che addossava al terzo danneggiato l'onere di provare la colpa del detentore della cosa, criticato da autorevoli giuristi dello stesso paese, non era da seguire e non è stato seguito. Nessuna ragione vi era per non considerare sullo stesso piano, quale danno prodotto dalle cose in custodia, quello manifestatosi attraverso un incendio e quello prodotto da esplosioni, emanazioni nocive, scolo di liquidi corrosivi, ecc. La durezza di tale situazione fatta al detentore può essere corretta merce contratti di assicurazione. Nel nuovo codice si è tenuta presente l'unità del criterio misuratore della colpa, sia contrattuale che extracontrattuale. Per entrambe si ha riguardo al comportamento dell'uomo di media o normale diligenza e cioè del buon padre di famiglia, che va adeguato, come si è già detto (n. 559), alla natura del rapporto cui si ricollega il dovere di condotta. Quanto all'onere della prova circa la colpa, nel caso di responsabilità per fatto proprio (art. 2043) si è mantenuto fermo, di regola, il principio tradizionale secondo il quale esso incombe sul danneggiato. Talora, con riferimento a casi particolari il principio suddetto pone difficoltà al danneggiato; ma il giudice può ovviarvi utilizzando al massimo presunzioni semplici e regole di comune esperienza. In modo che non appariva necessario seguire la tendenza innovatrice di coloro che avrebbero preferito fondare la disciplina dei fatti illeciti sullo spostamento dell'onere della prova, dal danneggiato che afferma la colpa al danneggiante che la nega. Questo spostamento talora è però necessario. Fu consacrato nel codice abrogato per talune responsabilità indirette (articoli 1153, secondo, terzo, quinto e sesto comma, corrispondenti all'art. 2048 del nuovo codice), e tale norma è stata estesa ad altri casi: chi è obbligato a sorvegliare un incapace, per quanto tenuto ai danni da quello prodotti sulla base di una responsabilità diretta, deve dare la prova liberatoria (art. 2047, primo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 794
Dettata nell'art. 2050 la regola generale sopra esposta, di essa si fa applicazione nell'art. 2054, ove si regola la responsabilità per la circolazione dei veicoli, già disciplinata nell'art. 120 del codice della strada. Quest'ultimo articolo si è accolto nel codice civile senza mutamenti sostanziali; si è fatta solo qualche precisazione di cui si era avvertita la necessità nella pratica applicazione della norma. Si è chiarito cioè che, se vi è usufruttuario acquirente con patto di riservato dominio, la responsabilità ricade sull'uno o sull'altro, e non rispettivamente sul nudo proprietario o sull'alienante. Anche tale responsabilità, come quella del proprietario, viene meno se la circolazione del veicolo ha avuto luogo contro la volontà delle suddette persone, qualora, beninteso, la circolazione stessa non debba essere loro imputata per altro titolo di responsabilità. In ogni caso è salvo il risarcimento in base ad altri titoli di responsabilità, come sarebbe quella per negligente custodia del veicolo (art. 2043) o per omissione della sorveglianza sulle persone che hanno attuato la circolazione non voluta (art. 2048). Nel secondo comma dell'art. 2054 si è regolata la responsabilità nel caso, maggiormente frequente, di scontro tra veicoli. La disciplina accolta si è ispirata alla prevalente giurisprudenza della Corte suprema di cassazione ed è coerente con i criteri posti dall'art. 1227, primo comma, là dove si regola li concorso di colpa del danneggiante e del danneggiato. Nel caso di scontro di veicoli, il concorso delle colpe contrapposte è presunto; rimane quindi ferma la presunzione che grava su ciascun conducente, essendosi ritenuto di non adottare l'opinione secondo la quale, nell'ipotesi considerata, le reciproche presunzioni si eliderebbero, per lasciar posto all'accertamento della responsabilità di ciascuno secondo i criteri ordinari. Ma il concorso delle due colpe non porta neppure ad addossare a ciascun conducente l'intera responsabilità del danno cagionato all'altro veicolo, perchè il danno stesso è la conseguenza di una colpa presunta, comune ad entrambi i conducenti. E allora si applica il principio consacrato nell'art. 1227, primo comma: i conducenti, considerati coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne rispondono in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Accertato il debito rispettivo dei conducenti, si può far luogo alla compensazione; se poi, come avviene nella generalità dei casi, non sia possibile stabilire la proporzione tra le colpe concorrenti e tra la diversa entità dell'efficacia causale, il danno subito da ciascun veicolo sarà risarcito in parti eguali dal suo conducente e dall'altro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 796
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2043 · fonte del testo
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