Corte di cassazione · Massimario

Istruzione e scuole

Voce 102 della classificazione del Massimario

24 massime, da pronunce dal 19 aprile 2025 al 17 maggio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Personale insegnante9 massime
  • Università6 massime
  • Personale non insegnante4 massime
  • Diritto all'istruzione2 massime
  • Insegnamento religioso1 massima
  • Istruzione artistica1 massima
  • Tasse e contributi scolastici1 massima

Massime della Corte di cassazione

24 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14604/2026

    Personale insegnante

    Decadenza dalla nomina ex art. 436, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994 - Giustificato motivo per la mancata presa di servizio nel termine stabilito - Valutazione dell'Amministrazione - Contenuto - Durata dell'impedimento addotto - Irrilevanza - Fattispecie.

    In tema di decadenza dalla nomina per mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito, l'art. 436, comma 4, del d.lgs. n. 297 del 1994, attribuisce all'amministrazione il potere di valutare se le ragioni addotte a giustificazione consistano in un impedimento dovuto a situazioni serie, gravi e obiettive, o, al contrario, in motivazioni personali legate a scelte di convenienza o opportunità soggettiva, senza che abbia alcun rilievo, a tal fine, la durata, certa o presumibile, dell'impedimento, ma la natura di questo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la decadenza dalla nomina a docente di ruolo della scuola, senza valutare la serietà e gravità dell'impedimento dedotto dal ricorrente - l'essere stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, prontamente rappresentata all'amministrazione - e dando esclusivo rilievo all'assenza di comunicazione del dipendente in ordine alla data di sua possibile cessazione).

    Rv. 678737-01Rassegna di maggio 2026, p. 197Art. 436 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado · Art. 9 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello StatoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 12704/2026

    Diritto all'istruzione

    In tema di sostegno scolastico a portatore di handicap grave, anche prima dell'approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), rientra nella giurisdizione ordinaria, ai sensi del comb. disp. dell'art. 3 della l. n. 67 del 2000 e dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia volta a denunciare che le determinazioni dell'autorità scolastica in ordine all'assegnazione delle ore di sostegno per lo studente disabile siano idonee a porre in essere in danno di questi una discriminazione indiretta, atteso che, una volta individuato il fabbisogno assistenziale dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), tali determinazioni limitano il potere discrezionale del dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale, cui è precluso il potere di ridurre il numero di ore di sostegno attribuito a favore dei singoli diversamente abili.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 678582-01Rassegna di maggio 2026, p. 8Art. 44 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni · Art. 3 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioniDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12444/2026

    Personale insegnante

    Destinazione a scuole italiane all'estero - Periodo di permanenza - Disciplina applicabile - Rapporti tra legge e c.c.n.l. - C.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 - Superamento per effetto della legislazione successiva - Sussistenza - Rilevanza del c.c.n.l. 2016-2018 - Esclusione.

    L'assegnazione del personale docente ad attività scolastiche all'estero, in passato regolata dall'art. 116, comma 1, del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, è ora disciplinata dall'art. 21 del d.lgs. n. 64 del 2017 che, a differenza della disposizione collettiva precedente, prevede limiti temporali di permanenza inferiori, e non trova deroga nell'art. 1, comma 10, del c.c.n.l. del 19 aprile 2018, atteso che detta norma non esprime la volontà di fare salvo il precedente regime di miglior favore, divenuto incompatibile con la legislazione posteriore, e che la materia del servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola rientra tra quelle riservate alla disciplina legislativa, la quale non contiene alcun richiamo all'intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Rv. 678707-01Rassegna di maggio 2026, p. 187Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 9550/2026

    Insegnamento religioso

    In tema di reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza nei confronti dei docenti di religione cattolica, costituiscono misure idonee a sanare l'illecito le procedure di stabilizzazione caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi - comunque da circoscrivere in un periodo contenuto - necessari per l'attribuzione del posto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto sanato l'illecito sulla base della sola circostanza che fosse stato avviato il reclutamento straordinario e la ricorrente avesse fatto istanza per parteciparvi, senza verificare, oltre alla durata contenuta della procedura, se le prove di merito fossero in grado o meno di condizionare l'assunzione o se la stessa fosse comunque assicurata, anche mediante l'utilizzo della graduatoria sino al suo esaurimento).

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Accesso ai pubblici impieghi in genere · Lavoro

    Rv. 678731-01Rassegna di marzo 2026, p. 315Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8812/2026

    Personale non insegnante

    Personale ATA - Periodo di prova - Art. 30 del c.c.n.l. del 19 aprile 2018 - Termine minimo di durata della prova - Computo - Criteri - Fattispecie.

    In tema di assunzione in prova del personale ATA nella scuola pubblica, l'art. 30 del c.c.n.l. del 19 aprile 2018 stabilisce un termine minimo di durata della prova, dal cui computo, alla luce del complessivo tenore letterale della norma collettiva, devono intendersi esclusi i soli periodi di "assenza" come la malattia o le altre ipotesi previste dalla legge o dal c.c.n.l. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ritenuto computabili nel termine minimo di durata della prova i riposi settimanali, le festività e i giorni di chiusura della scuola, ipotesi non rientranti nel concetto di assenza come individuato dalla contrattazione collettiva).

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 678693-01Rassegna di marzo 2026, p. 313Art. 2096 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6232/2026

    Personale insegnante

    In tema di formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della l. n. 241 del 1990 non è invocabile per sanare l'omessa indicazione nei termini di legge, imputabile esclusivamente all'interessato, dei titoli posseduti ma non dichiarati, deponendo in tal senso, nell'ottica del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., l'esigenza di assicurare la speditezza della procedura informatizzata, la tutela della par condicio e il principio di autoresponsabilità del dichiarante.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico › Accesso ai pubblici impieghi in genere

    Rv. 678761-01Rassegna di marzo 2026, p. 299Art. 97 cost. · Art. 6 l. 241/1990Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 4033/2026

    Personale insegnante

    Docenti di scuola statale - Inquadramento e trattamento economico - Valutazione del periodo pre-ruolo presso scuole paritarie - Esclusione - Contrasto con il diritto dell'U.E. - Esclusione.

    Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale di queste ultime rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, posto che la l. n. 62 del 2000, nel superare il previgente regime - fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta - non ha determinato l'estensione alla scuola paritaria di tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, né ciò si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla CGUE con sentenza del 4 settembre 2025, in causa C-543/23.

    Rv. 678000-01Rassegna di febbraio 2026, p. 104Art. 485 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32431/2025

    Diritto all'istruzione

    Istruzione - Sostegno alunno disabile - Predisposizione di un piano educativo individualizzato - Discrezionalità dell’amministrazione scolastica - Sussistenza - Discriminazione indiretta - Configurabilità - Limiti.

    In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione scolastica, e di essa soltanto, l'individuazione della misura più adeguata alla realizzazione della pari opportunità del disabile nella fruizione del servizio scolastico, da formalizzare attraverso la predisposizione del cd. "piano educativo individualizzato", integrando condotta discriminatoria indiretta - la cui repressione spetta al giudice ordinario - solo la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il diritto alla istruzione come ivi pianificato.

    Rv. 677143-01Rassegna di dicembre 2025, p. 104Art. 38 cost. · Art. 34 cost. · Art. 32 cost. · Art. 12 Legge 104 e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 31920/2025

    Personale non insegnante

    In tema di personale scolastico ATA a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione della prima posizione economica di cui all'art. 50 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, non è sufficiente il mero superamento dell'apposito corso di formazione, occorrendo, altresì, l'utile collocazione nella graduatoria formata in ossequio ai parametri indicati nel medesimo art. 50, oltre che il rispetto della contrattazione integrativa cui detta norma pattizia, come incisa dal c.c.n.l. del 25 luglio 2008, espressamente rinvia.

    Classificata anche sotto: Impiego pubblico

    Rv. 677125-01Rassegna di dicembre 2025, p. 145Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24471/2025

    Personale insegnante

    Responsabilità della scuola di sci per caduta dell'allievo - Natura contrattuale - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova.

    La responsabilità della scuola di sci per i danni subiti dall'allievo durante la lezione ha natura contrattuale, poiché dall'iscrizione al corso deriva l'obbligo, per la scuola stessa scuola ed il maestro da essa incaricato, di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione, con la conseguenza che, in caso di lesioni, si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., onde il creditore danneggiato è tenuto unicamente ad allegare l'inadempimento, desumibile dal danno subito, mentre incombe sulla scuola l'onere di provare che l'evento è stato causato da una circostanza a essa non imputabile, ossia che l'impedimento che ha reso oggettivamente impossibile l'esatta esecuzione della prestazione fosse non prevedibile né evitabile secondo la diligenza qualificata esigibile dal maestro di sci, non essendo, a tal fine, sufficiente dimostrare la correttezza della sua condotta.

    Rv. 676279-01Rassegna di settembre 2025, p. 54Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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