Codice civile

Art. 2702 c.c. — Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata come riconosciuta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 2702 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    6 maggio 2026

    La quietanza riveste efficacia probatoria piena, quale confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, soltanto ove contenga una dichiarazione univoca di pagamento, recante l'indicazione dell'importo e del titolo, e provenga dal creditore mediante sottoscrizione a lui riferibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, incolpato di aver indebitamente trattenuto somme spettanti al cliente, aveva negato valore probatorio, in ordine alla loro restituzione, a dichiarazioni apparentemente sottoscritte dal cliente, sul rilievo che, sotto il profilo soggettivo, l'autenticità delle firme apposte era stata contestata dall'interessato e non verificata da perizia grafologica, e, sotto il profilo oggettivo, non vi era indicato con precisione a quale titolo e per quale importo i pagamenti fossero stati effettuati).

    Art. 2702 c.c. · Art. 2730 c.c. · Art. 2733 c.c. · Art. 2735 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 7305/2026

    26 marzo 2026

    Nel processo tributario, il difensore che ha autenticato la sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico posto in calce o a margine del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, è tenuto, in solido con il ricorrente, al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 22, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 642 del 1972, posto che "sottoscrive" l'atto di certificazione della firma del contribuente apposta in calce al conferimento suddetto; "riceve" tale ultimo atto, in quanto destinatario degli effetti giuridici connessi al trasferimento di poteri operato con il negozio procuratorio; infine, "enuncia" il predetto atto di conferimento nel ricorso, da lui stesso redatto e sottoscritto.

    Art. 2702 c.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 12 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2252/2026

    3 febbraio 2026

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia, l'omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia leso la facoltà delle parti di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto privi di data certa i contratti bancari e ne aveva tratto conseguenze sfavorevoli alla banca senza sollecitare il contraddittorio, non consentendole di dedurre e argomentare che essi recavano timbri postali idonei a conferire la data certa).

    Art. 2702 c.c. · Art. 2704 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33806/2025

    23 dicembre 2025

    Per contestare l'autenticità di un testamento olografo non deve proporsi la querela di falso ma è necessaria l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

    Art. 2702 c.c. · Art. 602 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 214 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi legalmente come riconosciuta è determinata dall'art. 2702 con una formula radicalmente diversa da quella dell'art. 1320 del codice del 1865, il quale confondeva o almeno fondeva insieme, in una proposizione pregnante ma oscura e tecnicamente non esatta, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni con quella del documento e forse anche l'efficacia negoziale con quella probatoria. E da questo era derivata la limitazione soggettiva, contenuta nell'art. 1320, della «fede» che si attribuiva alla scrittura tra quelli che l'avessero sottoscritta e tra i loro eredi ed aventi causa; da questo era derivata anche la disposizione successiva, ed ora soppressa, dall'art. 1324. In realtà, la scrittura come documento, in concorso col successivo riconoscimento della sottoscrizione o col fatto che essa debba legalmente considerarsi come riconosciuta, non fa prova se non di ciò: che le dichiarazioni che essa contiene sono (o valgono come se fossero) dichiarazioni provenienti da chi le ha sottoscritte (o legalmente si ritiene le abbia sottoscritte). E questo per l'appunto dispone l'art. 2702. Quali siano poi le conseguenze giuridiche che derivano dalla dichiarazione, in quanto ne sia così accertata la provenienza, è problema che va risolto secondo i principi generali sulle dichiarazioni negoziali o confessorie od enunciative e non riguarda l'efficacia probatoria del documento. Non ho riprodotto gli articoli 1321 e 1322 del codice anteriore relativi al disconoscimento della scrittura privata e alla verificazione di essa, poichè il loro contenuto è trasfuso negli articoli 214 e 216 del codice di procedura civile. Così pure, come ho detto dianzi, non ho riprodotto il disposto dell'art. 1324, perchè, rettificata la formula dell'art. 1320 del codice precedente, è troppo ovvio che il riconoscimento della scrittura non può precludere a colui contro il quale si produce di opporre le sue ragioni contro il contenuto dell'atto. È eliminata dal testo del nuovo codice la disposizione dell'art. 1325 del codice anteriore, il quale, per le scritture che contenessero l'obbligazione unilaterale di pagare una somma di danaro o di dare altra cosa valutata in quantità, esigeva, ove non fossero scritte per intero da chi si obbligava, che questi alla propria sottoscrizione aggiungesse un buono o approvato indicante in lettere per disteso la somma o la quantità ricevuta. Soppressa ogni distinzione tra materia civile e commerciale, non sarebbe stato possibile mantenere ancora in vita la disposizione anzidetta, circoscritta dal codice precedente alle materie civili, se non estendendola, con evidente regresso, a una massa di rapporti a cui per l'innanzi non si applicava. La rilevata soppressione della distinzione tra materia civile e materia commerciale non consentiva altresì che l'opponibilità della data delle scritture private ai terzi fosse regolata da un duplice sistema: non rimaneva pertanto che o adottare il sistema sancito dall'art. 1327 del precedente codice civile, per il quale la data non è computabile rispetto ai terzi se non dal momento in cui si sono avverati determinati fatti che le conferiscono assoluta certezza, ovvero ammettere la libertà di prova consentita dall'art. 55, secondo comma, del codice di commercio del 1882. Ho preferito adottare il primo sistema, come quello che offre ai terzi una più efficace tutela, e ho riprodotto (art. 2704, primo comma), con alcuni ritocchi, l'articolo 1327 del codice civile anteriore. Temperando l'assolutezza della norma, ho però disposto che la data delle scritture private non recettizie si possa accertare con ogni mezzo e che, tenuto conto delle circostanze, qualsiasi mezzo di prova possa il giudice ammettere per l'accertamento della data delle quietanze (art. 2704 secondo e terzo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1106

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2702 · fonte del testo

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