Decreto IVA

Art. 17 d.P.R. 633/1972 — Debitore d'imposta

[1]L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

[2]Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 139 144

[3]Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale puo' assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.

[4]Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

[5]In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. 144

[6]Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

  • a)alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita' dei lavori; 126
  • a-bis)alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
  • a-ter)alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • a-quater)alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;
  • a-quinquies)alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e societa' di cui all'articolo 17-ter del presente decreto ((...)); 244 247
  • b)alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
  • c)alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonche' alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unita' centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;173
  • d)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2016, N. 24;
  • d-bis)ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; 153
  • d-ter)ai trasferimenti di altre unita' che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; 153
  • d-quater)alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a); 153
  • d-quinquies)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2016, N. 24;

[7]Le disposizioni del quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.

[8]Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.

[9]Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonche' ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 2007, n.244

126

La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1, comma 157) che la presente modifica si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 163) che la presente modifica si applica dal 1° febbraio 2008.

L. 15 dicembre 2011, n. 217

139

La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che le modifiche disposte al presente articolo "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

L. 24 dicembre 2012, n. 228

144

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013."

L. 23 dicembre 2014, n. 190

153

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 631) che le modifiche di cui al comma 6, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-quinquies) del presente articolo sono applicabili per un periodo di quattro anni. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 632) che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 6, lettera d-quinquies) del presente articolo e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.

D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24

173

Il D.Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo, sesto comma, lettera c) "si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto".

199

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006".

L. 24 dicembre 2024, n. 207

244

La L. 24 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 58) che "L'efficacia della disposizione di cui al comma 57 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006".

247

La L. 24 dicembre 2024, n. 207, come modificata dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2025, n. 108, ha disposto (con l'art. 1, comma 58) che "L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) ((del sesto comma dell'articolo 17)) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006".

Testo in vigore dal 2 agosto 2025 al 1 gennaio 2027

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 17 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14097/2026

    13 maggio 2026

    In tema di IVA, la non detraibilità dell'imposta in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti - che costituisce un'eccezione al principio di neutralità - si fonda sul rilievo che essa è versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento del tributo, in quanto la fattura è emessa da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti".

    Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8129/2026

    1 aprile 2026

    In materia di IVA, salvo che l'Amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un'ipotesi di elusione o di abuso del diritto, in caso di triangolazioni unionali improprie - nelle quali un operatore avente sede fuori dall'Unione europea cede beni a un operatore avente sede in uno Stato membro, che li cede a sua volta ad un soggetto stabilito in altro Stato membro, con presentazione dei beni alla dogana nel territorio di quest'ultimo - la prima cessione va considerata fuori campo IVA, in quanto priva del requisito della territorialità, non essendo i beni entrati nel paese in cui risiede il primo cessionario, mentre solo la seconda cessione integra un'importazione rendendo, così, esigibile il pagamento dell'imposta e corretta la sua detrazione da parte del secondo cessionario.

    Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 d.P.R. 633/1972 · Art. 7 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 164/2026

    3 gennaio 2026

    In tema di IVA, il rimborso ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche se l'identificazione diretta - che ha natura meramente formale ed è finalizzata allo scopo di favorire il controllo da parte dell'autorità - sia stata effettuata dall'istante solo dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole.

    Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 38-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 35-ter d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15026/2025

    4 giugno 2025

    In tema di IVA, la fusione per incorporazione di una società non residente nel territorio dello Stato non è causa di estinzione del mandato di rappresentanza fiscale della società incorporata, in quanto, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c., il mandato, che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, non si estingue per estinzione del mandante, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. (In una controversia nella quale la ricorrente, in veste di rappresentante fiscale, aveva avanzato, in nome e per conto della incorporata, istanza di rimborso dell'eccedenza IVA, la S.C. ha affermato che la circostanza che l'istanza di rimborso non fosse stata formulata in nome e per conto della incorporante non era idonea ad inficiare il diritto al rimborso del credito IVA, atteso che, da un lato, la società incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e, dall'altro, una tale irregolarità non è, comunque, tale da privare il soggetto passivo del diritto di ottenere il rimborso).

    Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 2504-bis c.c. · Art. 1722 c.c. · Art. 35-ter d.P.R. 633/1972

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 303/2006

    Questione inammissibile
    20 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'arbitro nel corso di un giudizio per arbitrato rituale in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non estendono all'IVA e al contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dovuti sui compensi per l'attività difensiva dell'avvocato, l'esenzione dai tributi prevista riguardo a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti «relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti [...] diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898», oltre che relativi ai procedimenti di separazione personale dei coniugi. Nel sollevare nuovamente la questione, già dichiarata, con l'ord. n. 298 del 2005, manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza, per non avere l'arbitro dato adeguatamente conto della propria competenza a conoscere incidentalmente dei rapporti tributari e previdenziali non compromettibili in arbitri, il rimettente non ha infatti posto rimedio al difetto di motivazione sulla rilevanza allora riscontrato. Infatti, l'affermazione, contenuta in un "lodo parziale" emesso nel medesimo procedimento e richiamata dal remittente per motivare la propria competenza, secondo cui non sussistono questioni sottratte alla competenza dell'arbitro rimettente, è irrilevante, perché riguarda, in base all'ordinanza di rimessione, solo le questioni compromettibili in arbitri di natura meramente privatistica relative alla rivalsa per l'IVA e al contributo previdenziale, e non la competenza a conoscere anche delle questioni incidentali relative alle obbligazioni tributarie e previdenziali escluse dalla cognizione arbitrale ai sensi del primo comma dell'art. 819 cod. proc. civ., e alla quale fa riferimento l'ord. n. 298 del 2005. Né l'ordinanza di rimessione è sufficientemente motivata sulla dichiarata insussistenza di questioni che impongano la sospensione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 819 cod. proc. civ., perché non chiarisce quale sia l'effettivo contenuto del «lodo parziale»: a dette carenze di motivazione, d'altra parte, la Corte costituzionale non può sopperire con l'esame del «lodo parziale» cui fa rinvio il rimettente per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. > >- Per il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale non può prendere in esame atti diversi da essa: ordinanze n. 164/2006, n. 453, n. 423, n. 364 e n. 166/2005, n. 279/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 9 c.p.c. · Art. 819 c.p.c. · Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 298/2005

    Questione inammissibile
    19 luglio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, le attività professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio. Infatti, l’ordinanza di rimessione, emessa nel corso di un arbitrato rituale, presenta una motivazione manifestamente insufficiente in ordine all'affermata competenza dell'arbitro a conoscere delle questioni tributarie e previdenziali in via incidentale.

    Art. 3 cost. · Art. 819 c.p.c. · Art. 19 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio · Art. 11 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

29 versioni dal 1972

1972oggi
  1. 1 gennaio 2027 — oggiabrogatoper 1 giorno
  2. 2 agosto 2025 — 1 gennaio 2027per un anno
  3. 18 giugno 2025 — 2 agosto 2025per un mese
  4. 17 gennaio 2025 — 18 giugno 2025per 5 mesi
  5. 1 gennaio 2025 — 17 gennaio 2025per 16 giorni
  6. 22 febbraio 2024 — 1 gennaio 2025per 10 mesi
  7. 22 giugno 2022 — 22 febbraio 2024per un anno
  8. 25 dicembre 2019 — 22 giugno 2022per 2 anni
  9. 27 ottobre 2019 — 25 dicembre 2019per un mese
  10. 19 dicembre 2018 — 27 ottobre 2019per 10 mesi
  11. 3 marzo 2016 — 19 dicembre 2018per 3 anni
  12. 1 gennaio 2016 — 3 marzo 2016per 2 mesi
  13. 1 gennaio 2015 — 1 gennaio 2016per un anno
  14. 1 gennaio 2013 — 1 gennaio 2015per 2 anni
  15. 12 agosto 2012 — 1 gennaio 2013per 5 mesi
  16. 17 gennaio 2012 — 12 agosto 2012per 7 mesi
  17. 20 febbraio 2010 — 17 gennaio 2012per un anno
  18. 29 luglio 2009 — 20 febbraio 2010per 7 mesi
  19. 1 gennaio 2008 — 29 luglio 2009per un anno
  20. 1 gennaio 2007 — 1 gennaio 2008per un anno
  21. 12 agosto 2006 — 1 gennaio 2007per 5 mesi
  22. 28 gennaio 2006 — 12 agosto 2006per 7 mesi
  23. 31 agosto 2002 — 28 gennaio 2006per 3 anni
  24. 5 febbraio 2000 — 31 agosto 2002per 3 anni
  25. 14 marzo 1997 — 5 febbraio 2000per 3 anni
  26. 1 gennaio 1982 — 14 marzo 1997per 15 anni
  27. 1 febbraio 1979 — 1 gennaio 1982per 3 anni
  28. 29 dicembre 1974 — 1 febbraio 1979per 4 anni
  29. 11 novembre 1972 — 29 dicembre 1974testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2025 al 2 agosto 2025. 18 parole tolte.

a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominatitolto: ..., rese nei confronti di imprese che svolgono attivita' di trasporto e movimentazione di … pubbliche e di altri enti e societa' di cui all'articolo 17-ter del presente decreto tolto: ne' alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276aggiunto: ...;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art17 · fonte del testo

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