Codice civile

Art. 476 c.c. — Accettazione tacita

L'accettazione e' tacita quando il chiamato all'eredita' compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta' di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita' di erede.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 476 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3267/2026

    13 febbraio 2026

    La mancata impugnazione della sentenza notificata collettivamente e impersonalmente ai chiamati all'eredità nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., non integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi in alcun modo una manifestazione di volontà.

    Art. 476 c.c. · Art. 303 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24378/2025

    2 settembre 2025

    In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).

    Art. 476 c.c. · Art. 485 c.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24006/2025

    27 agosto 2025

    L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.

    Art. 476 c.c. · Art. 519 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16594/2025

    20 giugno 2025

    Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.

    Art. 476 c.c. · Art. 457 c.c. · Art. 459 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art476 · fonte del testo

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