Accertamento imposte sui redditi

Art. 32 — Poteri degli uffici

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

  • 1)procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;
  • 2)invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 87 130
  • 3)invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
  • 4)inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
  • 5)richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie; 87
  • 6)richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
  • 6-bis)richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le societa' di gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
  • 7)richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di assicurazione per le attivita' finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 87
  • 7-bis)richiedere, con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
  • 8)richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo.
  • 8-bis)invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.
  • 8-ter)richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.
  • 8-quater)svolgere le opportune attivita' di analisi del rischio. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. 87 Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). 87 Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. ((Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.))
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2004, n. 311

87

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1 comma 404) che "Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' quelle di cui al quarto comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1 luglio 2005".

Corte Costituzionale

130

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre - 6 ottobre 2014, n. 228 (in G.U. 1a s.s. 8/10/2014, n. 42), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), numero 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), limitatamente alle parole «o compensi»".

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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Corte di cassazione

14 pronunce che riguardano l’art. 32, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15946/2026

    24 maggio 2026

    In tema di accertamento dei redditi, alla luce dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva escluso il riconoscimento dei costi sostenuti da un'associazione sportiva dilettantistica, in difetto di un rendiconto o di un bilancio in cui fossero distinte le poste relative all'attività istituzionale, senza, tuttavia, accertare l'entità dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente).

    Art. 32 · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14337/2026

    15 maggio 2026

    Ai fini del superamento della sanzione della inutilizzabilità degli elementi informativi non consegnati dal contribuente in sede di controllo, di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, anche alla luce della sentenza resa da Corte cost. n. 137 del 2025, non è idonea una dichiarazione di non imputabilità dell'omissione che non sia veritiera, a causa della riconducibilità dell'inadempimento al sostanziale rifiuto di esibizione - accertabile con qualunque mezzo di prova ed anche attraverso presunzioni - sorretto dalla coscienza e volontà del contribuente di impedire agli accertatori di effettuare l'ispezione documentale, fermo restando che in ogni caso restano esclusi dall'ambito applicativo dell'inutilizzabilità sia gli elementi informativi di contenuto misto, siccome suscettibili di produrre effetti anche solo parzialmente sfavorevoli per il contribuente, sia quelli già in possesso dell'Amministrazione.

    Art. 32 · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 13293/2026

    8 maggio 2026

    In materia di accertamento tributario, l'inutilizzabilità di notizie, dati, documenti, libri e registri, derivante dalla preclusione probatoria di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, alla luce dell'interpretazione fornitane dalla Corte costituzionale con sentenza n. 137 del 2025, opera a condizione che la richiesta dell'amministrazione al contribuente sia specifica e preveda un congruo termine per l'esibizione e riguardi esclusivamente elementi informativi aventi contenuto univocamente "a favore del contribuente" - per tali dovendo intendersi quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell'eventuale pretesa dell'amministrazione finanziaria - e può essere superata dal contribuente allegando in giudizio una causa non imputabile che dimostri il carattere non doloso della mancata esibizione.

    Art. 32

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11347/2026

    27 aprile 2026

    In tema di accertamento dei redditi, in caso di accertamento analitico-induttivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, la deduzione forfetaria dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, opera laddove la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Art. 32

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 228/2014

    Ha colpito questo articolo
    6 ottobre 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1, comma 402, lett. a ), n. 1), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente alle parole «o compensi». La norma - oltre a disporre che i dati ed elementi trasmessi su richiesta, rilevati direttamente ovvero nei controlli relativi alle imposte sulla produzione o consumo, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto nella determinazione dei redditi o che essi non hanno rilevanza a tal fine - prevede che i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito delle predette operazioni sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti (e sono quindi assoggettabili a tassazione), se il contribuente non ne indica i soggetti beneficiari e sempreché non risultino dalle scritture contabili. L'ambito operativo di tale presunzione, originariamente limitato unicamente agli imprenditori, è stato poi esteso ai lavoratori autonomi dall'art. 1 della legge n. 311 del 2004 (inserendo anche i «compensi»). Proprio tale ultima estensione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. Infatti la figure del lavoratore autonomo, pur essendo per molti versi affine a quella dell'imprenditore sia nel diritto interno sia nel diritto comunitario, presenta specificità tali da far ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento. In particolare, l'attività svolta dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo, che è quasi del tutto assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali. Inoltre, la non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria. Infine, la norma non può trovare giustificazione nell'esigenza di combattere l'evasione fiscale rilevante nel settore in quanto essa trova una risposta nella recente produzione normativa sulla tracciabilità dei movimenti finanziari che oltre ad essere uno strumento di lotta al riciclaggio di capitali di provenienza illecita, persegue il dichiarato fine di contrastare l'evasione o l'elusione fiscale attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti che si possono prestare ad operazioni "in nero". (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura) - Sull'inammissibilità di una censura alla luce del carattere alternativo e ancipite della sua formulazione, v., ex multis , sentenze nn. 280/2011 e 355/2010. - Sulla congruità del fondamento economico-contabile del meccanismo delineato dall'art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prima della sua estensione anche ai lavoratori autonomi, v. la citata sentenza n. 225/2005.

    Art. 32 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 137/2025

    Questione infondata
    28 luglio 2025

    Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 47 e 48 CDFUE e agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui dispone la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l’amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso. Da un lato, il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere le disposizioni censurate nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, condizione alla quale è subordinata la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale; dall’altro, la motivazione è insufficiente anche in riferimento agli altri parametri indicati. (Precedenti: S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025 - mass. 46639; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 85/2024).

    Art. 10 cost. · Art. 117 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 10/2023

    Questione infondata
    31 gennaio 2023

    Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via principale dalla CTP di Arezzo in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, che pone la presunzione secondo cui i prelevamenti sul conto corrente, se non risultanti dalle scritture contabili dell'imprenditore e salvo che quest'ultimo ne indichi il beneficiario, costituiscono, per un pari importo, ricavi. La disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. La possibilità della prova contraria da parte del contribuente - estesa a ogni presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. e integrata dalla deducibilità del fatto notorio ai sensi dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ. - assicura la non arbitrarietà della presunzione legale in favore del fisco, fondata su dati di esperienza generalizzati secondo l' id quod plerumque accidit , nonché il rispetto della capacità contributiva. ( Precedenti: S. 188/2018 - mass. 40295; S. 269/2017; S. 228/2014 - mass. 38120; S. 139/2010 - mass. 34603; S. 225/2005 - mass. 29442; S. 346/1999 - mass. 24842; O. 260/2000 - mass. 25479 ).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1973

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  4. 3 dicembre 2016 — 22 febbraio 2024per 7 anni
  5. 9 ottobre 2014 — 3 dicembre 2016per 2 anni
  6. 17 luglio 2011 — 9 ottobre 2014per 3 anni
  7. 5 agosto 2009 — 17 luglio 2011per un anno
  8. 12 agosto 2006 — 5 agosto 2009per 3 anni
  9. 3 dicembre 2005 — 12 agosto 2006per 8 mesi
  10. 1 gennaio 2005 — 3 dicembre 2005per 11 mesi
  11. 9 marzo 1999 — 1 gennaio 2005per 6 anni
  12. 1 gennaio 1998 — 9 marzo 1999per un anno
  13. 1 gennaio 1996 — 1 gennaio 1998per 2 anni
  14. 1 gennaio 1992 — 1 gennaio 1996per 4 anni
  15. 24 luglio 1982 — 1 gennaio 1992per 9 anni
  16. 16 ottobre 1973 — 24 luglio 1982testo originarioper 9 anni

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2024 al 29 giugno 2024. 60 parole aggiunte.

… non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabileaggiunto: . Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art32 · fonte del testo

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