Corte di cassazione · Massimario

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Voce 188 della classificazione del Massimario

49 massime, da pronunce dal 16 gennaio 2025 al 30 maggio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Processo equo42 massime
  • Trattamento della persona3 massime
  • Corte europea dei diritti dell'uomo2 massime
  • Protezione dell'attività intellettuale1 massima
  • Protocolli1 massima

Massime della Corte di cassazione

49 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17041/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    In tema di equa riparazione, la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese processuali, ove l'istante sia stato costretto ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto, essendo tale compensazione consentita ex art. 92 c.p.c. soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, come risultante dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 77 del 2018. (Nella specie la S.C., nel cassare il provvedimento impugnato, ha escluso la rilevanza, a tal fine, della mancata partecipazione del Ministero all'udienza di opposizione e della sua rimessione al giudice sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi, dopo peraltro avere concluso per il rigetto dell'opposizione).

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili › Compensazione

    Rv. 678540-01Rassegna di maggio 2026, p. 126Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16248/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione - Richiesta avanzata da persona giuridica - Giudizio presupposto - Eventuale avvicendamento di più persone fisiche nella carica di amministratore o legale rappresentante della ricorrente - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze.

    In tema di equa riparazione, in caso di richiesta avanzata da persona giuridica, deve reputarsi irrilevante l'eventuale avvicendamento di più persone fisiche nella carica di amministratore o legale rappresentante della ricorrente durante lo svolgimento del giudizio presupposto, cosicché, al fine di riscontrare il relativo diritto all'equo indennizzo, la durata irragionevole va verificata con riguardo all'intero periodo cronologico del procedimento di cui il predetto ente è stato parte, ancorché più persone fisiche si siano succedute quali organi dello stesso.

    Rv. 679110-01Rassegna di maggio 2026, p. 110Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14125/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001 - Istanza di prelievo ad opera di parte diversa dal richiedente l’indennizzo - Sufficienza - Esclusione - Istanza di fissazione udienza - Sufficienza - Esclusione.

    In tema di procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini dell'esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 3, della legge n. 89 del 2001 non è sufficiente l'Istanza di prelievo proposta da una parte diversa da quella che richiede l'indennizzo, né la mera istanza di fissazione dell'udienza.

    Rv. 677953-01Rassegna di maggio 2026, p. 85Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 71 c.p.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14164/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Indennizzo per durata irragionevole - Limite massimo ex art. 2 bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001 - Riferibilità - All'indennizzo globale - Fondamento.

    In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello accertato dal giudice, onde evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati.

    Rv. 677954-01Rassegna di maggio 2026, p. 85Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13757/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Indennizzo per l’irragionevole durata del processo - Liquidazione - Complessità del giudizio presupposto - Riduzione del moltiplicatore annuo al di sotto del limite minimo - Possibilità - Esclusione.

    In tema di liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, la complessità del giudizio presupposto non consente la riduzione del moltiplicatore annuo al di sotto del limite minimo di cui all'art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001.

    Rv. 678536-01Rassegna di maggio 2026, p. 79Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13760/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione - Durata del processo - Determinazione - Gradi del processo - Valutazione complessiva e unitaria - Conseguenze in tema di liquidazione - Frazioni di anno inferiori a sei mesi nei diversi gradi - Cumulo.

    In tema di equa riparazione, la valutazione della durata del processo deve essere compiuta in modo unitario e non frazionato per gradi del giudizio, sicché, ai fini della liquidazione dell'indennizzo, devono cumularsi le frazioni di anno inferiori a sei mesi maturate nei diversi gradi.

    Rv. 677946-01Rassegna di maggio 2026, p. 79Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13762/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Ragionevole durata del processo - Giudizio di ottemperanza - Proposizione della domanda di equa riparazione - Termine di decadenza - Decorrenza - Individuazione - Passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza - Emissione del mandato di pagamento - Irrilevanza.

    In tema di procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nell'ipotesi in cui al processo di cognizione sia seguita l'azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., il termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di ottemperanza, risultando irrilevante a tal fine l'emissione del mandato di pagamento da parte del commissario ad acta.

    Rv. 677947-01Rassegna di maggio 2026, p. 79Art. 4 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 112 c.p.a. · Art. 114 c.p.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13232/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione - Irragionevole durata del processo - Art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 - Cumulo soggettivo originario o a seguito di riunione - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione percentuale dell'indennizzo prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 trova applicazione ogniqualvolta sia raggiunta la soglia numerica delle parti processuali indicata dalla norma, indipendentemente dal fatto che essa derivi da cumulo soggettivo originario ovvero dalla successiva riunione di procedimenti relativi a cause connesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto che aveva ridotto l'indennizzo spettante a ciascuna delle parti, allorché la soglia numerica era stata raggiunta con la riunione dei distinti ricorsi per l'equa riparazione proposti da soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto).

    Rv. 679352-01Rassegna di maggio 2026, p. 73Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13236/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione - Ragionevole durata del processo - Termine per impugnare - Esclusione dal computo - Fattispecie.

    Nel procedimento di equa riparazione, il termine per proporre impugnazione non si computa ai fini della ragionevole durata del processo, trattandosi di un periodo di stasi processuale non imputabile all'amministrazione della giustizia, in mancanza di un giudice investito della trattazione, come chiarito dall'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della Corte d'appello che aveva determinato la durata del giudizio penale assumendo quale dies ad quem la pubblicazione della sentenza di assoluzione di primo grado, in luogo del suo successivo passaggio in giudicato).

    Rv. 677943-01Rassegna di maggio 2026, p. 74Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13238/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione - Rimedi preventivi ex art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 - Istanza ex art. 281 sexies c.p.c. - Tempestività - Affidamento della parte nella celere definizione del giudizio - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'istanza di decisione con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., quale rimedio preventivo previsto dall'art. 1-ter, comma 1, l. n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al d.lgs. n. 149 del 2022), deve essere proposta prima del maturare o dell'imminente scadenza del termine di durata ragionevole del giudizio, costituendo condizione di ammissibilità della domanda di indennizzo e strumento volto a evitarne il superamento; ne consegue l'irrilevanza dell'affidamento della parte nella prossima definizione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della domanda di equa riparazione per omessa proposizione dell'istanza ex art. 281-sexies c.p.c., escludendo che assumesse rilievo l'originaria fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data prossima al biennio dall'introduzione dell'appello).

    Rv. 678532-01Rassegna di maggio 2026, p. 75Art. 1-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 281-sexies c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

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Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

Se ne mostrano 30 su 49: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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