Art. 48 — Personale a rapporto convenzionale

L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. 16 L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

  • 1)il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
  • 2)l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
  • 3)l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
  • 4)la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
  • 5)il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale;
  • 6)l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
  • 7)la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
  • 8)le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
  • 9)le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
  • 10)le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
  • 11)le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
  • 12)le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
  • 13)la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1983, n. 730

16

La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "In applicazione dei principi di contestualita' e di omogeneizzazione affermati nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali, in scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985".

Testo vigente dal 29 dicembre 1983

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 48, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 15464/2026

    20 maggio 2026

    Ai fini della sussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi al Fondo speciale di previdenza dell'ENPAM per specialisti ambulatoriali, in favore dei medici e degli odontoiatri che abbiano un rapporto professionale con Istituti che erogano prestazioni sanitarie in convenzione con il S.S.N. (nella specie i Centri antidiabetici dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta- A.C.I.S.M.O.M.), è necessario che gli accordi per la regolamentazione del rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo collettivo nazionale unico di cui all'art. 48 della l. n. 833 del 1978 ovvero che se ne accerti in concreto l'applicazione, non essendo sufficiente la mera riconducibilità dell'ente erogante tra quelli che operano nell'ambito del servizio pubblico.

    Art. 48

    Rassegna di maggio 2026, p. 204 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 698/2026

    13 gennaio 2026

    Il rapporto di lavoro dei medici convenzionati, pur se costituito in vista dell'interesse pubblico di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, è un rapporto libero professionale parasubordinato che si svolge di regola su un piano di parità con le aziende sanitarie locali e, pertanto, non permette di ravvisare un datore di lavoro, con la conseguenza che la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall'art. 28 della l. n. 300 del 1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali dei predetti professionisti, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali.

    Art. 48 · Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 700 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 89 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23719/2025

    22 agosto 2025

    In tema di rapporti dei medici convenzionati di assistenza primaria, l'art. 59, comma 8, lett. b) dell'accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 - che prevede, per coloro che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo, una riduzione del compenso forfettario annuo in caso di superamento della percentuale del 12% di assistiti complessivi della Regione - ha portata generale, sicché la citata riduzione trova applicazione per tutta la durata del predetto accordo e non solo con riferimento alla situazione esistente al momento della sua entrata in vigore, mentre non opera (o opera solo in parte) in caso di disponibilità di risorse derivanti dalla sotto- utilizzazione di altri istituti previsti dal comma 4 del medesimo art. 59, la cui insussistenza deve essere provata dalla ASL e non dal medico interessato.

    Art. 48 · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 326 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23641/2025

    21 agosto 2025

    Il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie ha natura privatistica di lavoro autonomo-professionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esula dall'ambito del pubblico impiego, con la conseguenza inapplicabilità allo stesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelle disciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001), sicché è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 cit., laddove ha come destinatari i soli lavoratori dipendenti, poiché l'ontologica diversità tra lavoro subordinato e parasubordinato giustifica un differente grado di tutela, che non dà luogo ad una forma di discriminazione o ad un contrasto con la dir. UE 2000/78 del 27 novembre 2000.

    Art. 48 · Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 4 Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta' · Art. 35 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 325 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 656/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Il sistema introdotto dall'art. 48 della L. 833/1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) - che riserva esclusivamente ad un accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la disciplina del convenzionamento esterno con il personale sanitario; con ciò attuando una devoluzione istituzionale del potere normativo al Governo (allo scopo di rendere operanti le clausole degli accordi dal medesimo approvate) - manifestamente non contrasta con l'art. 39 Cost., dacché, in tale contesto, l'accordo sindacale rappresenta solo una fase procedimentale della "disciplina per accordi" e non ha valore di fonte normativa; ne' con gli artt. 5, 128 Cost., poiché la delegificazione come in materia operata non limita le autonomie locali, delle quali è prevista la partecipazione all'accordo e cioè al momento fondamentale e sostanziale di formazione della nuova disciplina; e neppure, infine, con l'art. 97 Cost., dovendosi negare che un sistema di normazione fondato sull'accordo degli interessati, anziché sul momento autoritativo, non sia egualmente in grado di garantire un'organizzazione dei pubblici uffici improntata a criteri di imparzialità e buon andamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 L. 23/12/1978 n. 833, in riferimento agli artt. 5, 39, 97, 128 Cost.). - cfr. S.n. 21/1980.

    Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 5 cost. · Art. 39 cost. · Art. 98 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1983

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1978 al 29 dicembre 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1983, n. 730

    La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "In applicazione dei principi di contestualita' e di omogeneizzazione affermati nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali, in scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985".

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48 · fonte del testo

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