Codice civile

Art. 1117 c.c. — Parti comuni dell'edificio

((Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

  • 1)tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
  • 2)le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
  • 3)le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprieta' individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche)).

Testo vigente dal 18 giugno 2013

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Corte di cassazione

33 pronunce che riguardano l’art. 1117 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16556/2026

    27 maggio 2026

    In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c., non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e, cioè, sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva fornirne la prova.

    Art. 1117 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15811/2026

    22 maggio 2026

    Il rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. si estende alle parti comuni di edifici limitrofi (cd. condominio orizzontale) e/o autonomi, in relazione a beni stabilmente e funzionalmente destinati al godimento delle proprietà autonome.

    Art. 1117 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15134/2026

    19 maggio 2026

    Il diritto al rimborso per opere di gestione delle parti comune assunte dal singolo condomino presuppone - ai sensi dell'art. 1134 c.c. - non la mera necessità dei lavori, anche se accompagnata dall'altrui inerzia o da dissensi assembleari, ma l'urgenza degli stessi, non potendo il singolo sostituirsi agli organi condominiali ogniqualvolta l'intervento sia deliberabile o autorizzabile preventivamente. (Nella specie, relativa ad un edificio di interesse storico-artistico, la S.C. ha affermato l'infondatezza della tesi secondo cui il protrarsi del tempo avrebbe determinato un'urgenza sopravvenuta e/o un peggioramento progressivo rendendo improcrastinabili le opere di ristrutturazione del tetto dell'edificio, anche in considerazione della complessità tecnica della progettazione delle opere di ristrutturazione e consolidamento, nonché delle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte della Sovraintendenza).

    Art. 1117 c.c. · Art. 1134 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14015/2026

    13 maggio 2026

    La domanda diretta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio, ma non rientrante tra le parti comuni dello stesso, va proposta nei confronti di dei singoli condomini, che soli possono disporre del diritto in questione, e non nei confronti dell'amministratore del condominio che, carente del relativo potere di disporre del bene, non è litisconsorte necessario degli stessi né fornito di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei titolari del diritto, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c.; con la conseguenza che, ove sia stato erroneamente evocato in giudizio il solo amministratore del condominio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, non ricorrendo le ipotesi né dell'art. 102 c.p.c. (concernente la necessità di integrazione del contraddittorio in primo grado), né dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (riguardante la rimessione della causa da parte del giudice di appello al primo giudice, ove questi non abbia provveduto alla detta integrazione), che si riferiscono ai casi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale e postulano che almeno uno dei soggetti legittimati sia stato evocato in giudizio.

    Art. 1117 c.c. · Art. 1027 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 102 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il secondo capo del settimo titolo è dedicato ai rapporti di comunione ai quali dà luogo la proprietà dei piani o degli appartamenti di uno stesso edificio. A questo fenomeno, allora meno diffuso, il codice del 1865 dedicava le poche disposizioni degli articoli 562-564, facenti parte, nel secondo capo del terzo titolo del secondo libro, della sezione «Delle servitù stabilite dalla legge». Tale collocazione fece sorgere alcune teorie che inquadrarono il diritto dei comproprietari e i loro rapporti reciproci nel sistema delle servitù o delle limitazioni legali della proprietà: più esattamente, però, dalla migliore dottrina si distingue, nel complesso rapporto del condominio negli edifici, una proprietà separata dei singoli piani e una comunione forzosa delle altre parti, la quale, rientrando nel sistema generale della comunione dei beni, per quanto presenti aspetti del tutto singolari, vale a giustificare la diversa collocazione data alla materia. Ma, a prescindere da questioni sistematiche, lo sviluppo assunto dal condominio negli edifici nei tempi più recenti non poteva non consigliare che la relativa disciplina, conseguitasi attraverso provvedimenti speciali, trovasse la sua sede nel codice civile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 525

  • Le cose che, se il contrario non risulta dal titolo, formano oggetto di proprietà comune sono indicate - ma l'elenco non ha carattere tassativo - nell'art. 1117: esse sono dichiarate indivisibili, a meno che la divisione possa farsi senza rendere a ciascun condomino più incomodo l'uso della cosa (art. 1119). Il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni, sempre che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene (art. 1118, primo comma). Si determina in tal modo un criterio unico per tutte le cose comuni, innovando al R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, convertito nella legge 10 gennaio 1935, n. 8, sulla disciplina dei rapporti di condominio delle case, il quale (art. 5), relativamente al suolo, ai locali della portineria, ai cortili, alle terrazze, ai giardini e ad altre cose comuni, disponeva che si tenesse pure conto della natura e della destinazione della cosa e, sussidiariamente, perfino dell'uso: la semplificazione della disciplina offre anche il vantaggio di renderne più agevole l'applicazione. È precluso al condomino di sottrarsi al contributo per la conservazione delle cose che sono oggetto di proprietà comune mediante rinuncia al suo diritto sulle cose stesse (art. 1118, secondo comma), salvo, naturalmente, che la rinuncia sia consentita dagli altri partecipanti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 526

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013. 66 parole tolte, 127 parole aggiunte in 4 capoversi.

Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari tolto: dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta aggiunto: delle singole unita' immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) aggiunto: tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i aggiunto: pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni tolto: d'ingresso aggiunto: di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e tolto: in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune aggiunto: le facciate;

2) aggiunto: le aree destinate a parcheggio nonche' i locali per tolto: la portineria e per aggiunto: i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, tolto: per la lavanderia, tolto: per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e tolto: per altri simili servizi in aggiunto: i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere tolto: che servono all'uso e al godimento aggiunto: destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli tolto: acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per aggiunto: impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento tolto: e simili, aggiunto: ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione tolto: degli impianti ai locali di proprieta' tolto: esclusiva aggiunto: individuale dei singoli condominiaggiunto: , ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1117 · fonte del testo

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