Codice penale

Art. 368 c.p. — Calunnia

[1]Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

[2]La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave.

[3]La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte. 5 287

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

L. 11 gennaio 2018, n. 6

287

La L. 11 gennaio 2018, n. 6 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno dei benefici e' stato conseguito".

Testo vigente dal 21 febbraio 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 368 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12875/2025

    14 maggio 2025

    Colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato.

    Art. 368 c.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 2013 al 21 febbraio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 gennaio 2018, n. 6

    La L. 11 gennaio 2018, n. 6 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due terzi se uno dei benefici e' stato conseguito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art368 · fonte del testo

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