Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15889/2026
Ricognizione di debito fatta con testamento - Azione di simulazione assoluta esperita da legittimari totalmente pretermessi - Limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - Insussistenza - Applicabilità ai legittimari della disciplina ex art. 1988 c.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Rapporto fondamentale - Onere della prova a carico del destinatario della ricognizione.
La ricognizione di debito fatta con testamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, può essere simulata in caso di accordo tra il testatore-dichiarante e il destinatario della ricognizione e, rispetto ad essa, i legittimari pretermessi che promuovono l'azione di simulazione, sono terzi e non aventi causa dal testatore, poiché la quota di riserva è un loro diritto personale riconosciuto dalla legge, cosicché, ai sensi dell'art. 1417 c.c., essi possono provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioni, senza che nei loro riguardi valga la dispensa dall'onere probatorio prevista ex art. 1988 c.c. in favore del destinatario della ricognizione, a carico del quale grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza del debito del testatore, al fine di poterlo opporre ai legittimari.
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Rv. 678924-01Rassegna di maggio 2026, p. 107Art. 1988 c.c. · Art. 1414 c.c. · Art. 1417 c.c. · Art. 536 c.c.Dove leggere la sentenza