Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Contratti in genere

Simulazione (nozione)

Sottovoce della voce 058 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 7 gennaio 2025 al 23 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15889/2026

    Prova

    Ricognizione di debito fatta con testamento - Azione di simulazione assoluta esperita da legittimari totalmente pretermessi - Limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - Insussistenza - Applicabilità ai legittimari della disciplina ex art. 1988 c.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Rapporto fondamentale - Onere della prova a carico del destinatario della ricognizione.

    La ricognizione di debito fatta con testamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, può essere simulata in caso di accordo tra il testatore-dichiarante e il destinatario della ricognizione e, rispetto ad essa, i legittimari pretermessi che promuovono l'azione di simulazione, sono terzi e non aventi causa dal testatore, poiché la quota di riserva è un loro diritto personale riconosciuto dalla legge, cosicché, ai sensi dell'art. 1417 c.c., essi possono provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioni, senza che nei loro riguardi valga la dispensa dall'onere probatorio prevista ex art. 1988 c.c. in favore del destinatario della ricognizione, a carico del quale grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza del debito del testatore, al fine di poterlo opporre ai legittimari.

    Classificata anche sotto: Successioni "mortis causa" › Successione necessaria

    Rv. 678924-01Rassegna di maggio 2026, p. 107Art. 1988 c.c. · Art. 1414 c.c. · Art. 1417 c.c. · Art. 536 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3246/2026

    Azione di simulazione

    Prescrizione - Natura assoluta o relativa della simulazione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

    In tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura - assoluta o relativa - dell'azione di simulazione che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell'art. 1422 c.c., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l'esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l'interesse all'accertamento della simulazione del negozio apparente.

    Rv. 677304-01Rassegna di febbraio 2026, p. 51Art. 1414 c.c. · Art. 1422 c.c. · Art. 2934 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3260/2026

    Effetti › Rispetto ai terzi

    Contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam - Prova della simulazione totale o parziale - Controdichiarazione anteriore o coeva all’atto - Necessità - Data certa ex art. 2704 c.c. - Controdichiarazione perfezionata successivamente alla stipula dell’atto - Effetti - Fattispecie in materia di simulazione soggettiva.

    Prova

    La simulazione totale o parziale di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti nei confronti dei terzi soltanto mediante controdichiarazione, anteriore o coeva all'atto simulato, la cui data deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; in presenza di una controdichiarazione formata successivamente alla stipulazione, si realizza, invece, una modifica del contratto originario, con la conseguenza che la stessa non è idonea, di per sé sola, a dimostrare l'asserita simulazione. (Fattispecie in materia di simulazione soggettiva).

    Rv. 677355-01Rassegna di febbraio 2026, p. 51Art. 1414 c.c. · Art. 1417 c.c. · Art. 1350 c.c. · Art. 2704 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1237/2026

    Interposizione di persona

    Interposizione fittizia, negozio fiduciario o di interposizione reale, contratto a favore del terzo - Deducibilità in appello della diversa qualificabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Censurabilità per cassazione - Limiti.

    La diversa qualificabilità di un'operazione negoziale in termini di interposizione fittizia, negozio fiduciario o interposizione reale, contratto a favore del terzo non è deducibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di istituti giuridici diversi, fondati rispettivamente sull'apparenza del negozio (interposizione fittizia), sulla sua effettiva esistenza (negozio fiduciario o interposizione reale) o sulla determinabilità e adesione del terzo beneficiario degli effetti (contratto a favore del terzo): sicché non è censurabile la decisione del giudice d'appello che abbia considerato la diversa qualificazione giuridica nuova, e quindi inammissibile, in mancanza di allegazione della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice di primo grado, con indicazione dello specifico atto in cui ciò è avvenuto.

    Rv. 677567-01Rassegna di gennaio 2026, p. 52Art. 1414 c.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 366 c.p.c. · Art. 1411 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1237/2026

    Prova

    Simulazione per interposizione fittizia di persona - Contratto richiedente forma scritta ad substantiam (compravendita immobiliare) - Regime della prova.

    Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, c.c.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto.

    Rv. 677567-02Rassegna di gennaio 2026, p. 53Art. 1414 c.c. · Art. 1415 c.c. · Art. 2725 c.c. · Art. 2724 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26528/2025

    Prova

    Simulazione posta in essere dal fallito - Azione di simulazione - Qualità di terzo del curatore fallimentare - Condizioni - Conseguenze in materia di prova.

    In tema di simulazione dell'atto di alienazione posta in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il curatore che agisce per la ricostituzione della garanzia patrimoniale della massa assume, quoad probationis, la qualità di terzo rispetto alle parti del contratto, sicché la prova della simulazione non soggiace ai limiti degli artt. 1416 e 1417 c.c., mentre ove il curatore agisca per far dichiarare la simulazione di atti del dante causa del fallito la prova resta soggetta ai limiti dell'art. 2722 c.c., non assumendo lo stesso la qualità di terzo.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 676926-01Rassegna di ottobre 2025, p. 44Art. 1417 c.c. · Art. 2722 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 2697 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23121/2025

    Prova

    Azione di simulazione di un contratto esperita dal creditore di una delle parti - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento - Valutazione globale e sintetica degli indizi - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

    Prova › Presunzioni

    In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del terzo, per cui spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi per deduzioni secondo l'id quod plerumque accidit, incensurabili in sede di legittimità quando sorrette da una adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto che l'azione proposta dal Fallimento - diretta a far valere la simulazione di un contratto di cessione di immobili di cui era stato parte il fallito - poteva essere suffragata dalla prova per presunzioni, non essendo vincolante nei confronti della curatela la dichiarazione relativa al versamento del prezzo pur se contenuta in un rogito notarile, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e traendo, invece, elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui gravava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativa dimostrazione).

    Rv. 675976-01Rassegna di luglio 2025, p. 100Art. 1416 c.c. · Art. 1417 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17534/2025

    Assoluta

    Prescrizione - Declaratoria di nullità per simulazione assoluta del contratto - Accoglimento di azione revocatoria - Sovrapponibilità agli effetti dell'art. 2941, n. 8 c.c. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

    In tema di decorrenza della prescrizione, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta è sovrapponibile all'effetto dell'azione revocatoria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 2941, n. 8 c.c., anche nella simulazione l'esito consiste in un occultamento del diritto, in senso lato, nei confronti del creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto che la prescrizione del diritto nascente da un precedente contratto preliminare potesse decorrere durante un giudizio inteso a far valere la simulazione assoluta di un contratto di vendita immobiliare, invece che dal passaggio in giudicato di tale accertamento).

    Classificata anche sotto: Prescrizione civile

    Rv. 675302-02Rassegna di giugno 2025, p. 68Art. 2935 c.c. · Art. 2941 c.c. · Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 1445/2025

    Effetti › Rispetto ai terzi

    Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 - Obbligo di restituzione - Simulazione di contratto di lavoro subordinato - Prova della simulazione - Poteri delle parti.

    In tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell'INPS, il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua instaurazione e sussistenza.

    Classificata anche sotto: Previdenza (assicurazioni sociali) › Assicurazione contro la disoccupazione

    Rv. 673572-01Rassegna di gennaio 2025, p. 104Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 239/2025

    Prova › Scritta (controdichiarazioni)

    Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Contemporaneità dell'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Provenienza - Dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza.

    In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta.

    Rv. 673496-01Rassegna di gennaio 2025, p. 44Art. 1414 c.c. · Art. 1415 c.c. · Art. 1417 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 95/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2729 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 del codice di procedura civile e 2729 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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