Codice civile

Art. 1226 c.c. — Valutazione equitativa del danno

Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

51 pronunce che riguardano l’art. 1226 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16935/2026

    30 maggio 2026

    In materia di violazione delle distanze legali, qualora sia accertato un danno risarcibile in capo al proprietario confinante, la liquidazione equitativa deve tener conto del carattere permanente dell'illecito, le cui conseguenze perdurano fino alla eliminazione della causa lesiva mediante riduzione in pristino; il relativo apprezzamento discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione che dia adeguatamente conto dei criteri adottati e consenta di verificare il rispetto dei principi di effettività e integralità del risarcimento.

    Art. 1226 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16925/2026

    29 maggio 2026

    Il danno da perdita della capacità lavorativa non si esaurisce, di regola, nel solo periodo di attività, ma si proietta anche nella fase successiva, incidendo sulla capacità di sostentamento del danneggiato negli anni successivi al pensionamento, sicché la limitazione automatica del danno alla sola vita lavorativa residua, ove non accompagnata da una specifica liquidazione della componente di pregiudizio incidente sul trattamento previdenziale, si risolve in una sottostima del danno risarcibile; ne consegue che il giudice, nel liquidare il danno, deve valutare, in concreto, se e in quale misura la riduzione del reddito incida anche sulla futura posizione previdenziale del danneggiato, o in alternativa deve escludere l'applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

    Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16318/2026

    26 maggio 2026

    La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.

    Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14139/2026

    14 maggio 2026

    In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, laddove vengano utilizzati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni che giustificano, sulla base delle analogie tra le fattispecie, il predetto richiamo, ma anche indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo ai fini della quantificazione, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva immotivatamente applicato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da ingiuria, i criteri tabellari relativi ai danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, nonostante la diversità della loro natura e la non comparabilità delle caratteristiche offensive).

    Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • La liquidazione del danno derivante da violazione dei doveri inerenti a un rapporto giuridico specifico, anche secondo il nuovo codice deve essere fatta tenendo conto del lucro cessante e del danno emergente, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo (art. 1223): quindi saranno esclusi dal risarcimento i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma). Sono dovuti però soltanto i danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione; se poi l'inadempimento è derivato dal dolo del debitore, devono risarcirsi anche i danni imprevedibili (art. 1225). Questi principii sono tradizionali, concordemente affermati; si è invece sempre discusso se, nel caso di concorso di colpa del creditore nella produzione del danno, sia dovuto l'intero risarcimento o se l'importo del danno debba ridursi proporzionalmente. La dottrina e la giurisprudenza formatasi sul codice civile del 1865, traendo ispirazione anche da singole disposizioni positive (art. 1868 cod. civ. sostituito dall'art. 12, ultimo comma, del r. d. 12 ottobre 1919, n. 2099, sulla responsabilità degli albergatori, e art. 662 del cod. comm. nel testo sostituito con la legge 14 giugno 1925, n. 938, in materia di urto di navi), sul riflesso che tra fatto e danno deve correre un nesso di causalità e che, se concorrono più cause poste in essere da soggetti diversi, questi, nei rapporti interni, rispondono in proporzione del grado di colpa efficiente ascrivibile a ciascuno, aveva affermato che, quando uno dei soggetti in colpa efficiente fosse lo stesso danneggiato, la responsabilità del danneggiante veniva ridotta in proporzione dell'efficienza della colpa del danneggiato. Il codice civile nuovo ha consacrato questa interpretazione nell'art. 1227, primo comma, ove non si è detto che il dolo o la colpa grave del danneggiante assorba, togliendone ogni rilevanza, la colpa lieve del danneggiato; ma, con una formola elastica, si è permesso al giudice di giungere, secondo le circostanze, anche a tale risultato. Il creditore deve provare l'esistenza e l'ammontare del danno. Quanto all'ammontare, in relazione alle varie situazioni che in pratica possono verificarsi, la difficoltà di una prova specifica del danno di cui è sicura l'esistenza è superabile dal giudice con una valutazione concreta equitativa (art. 1226) ovvero con una valutazione-limite, entro la quale egli può rimetterne la determinazione alla coscienza del creditore mediante il giuramento suppletorio (art. 2736, n. 2). Gli articoli 1223, 1226 e 1227 si applicano anche alla liquidazione dei danni dipendenti da fatti illeciti; ma di tale argomento si tratterà in altro luogo (n. 801). DEI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 572

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1226 · fonte del testo

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