Art. 1226 c.c. — Valutazione equitativa del danno
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Se il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
51 pronunce che riguardano l’art. 1226 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In materia di violazione delle distanze legali, qualora sia accertato un danno risarcibile in capo al proprietario confinante, la liquidazione equitativa deve tener conto del carattere permanente dell'illecito, le cui conseguenze perdurano fino alla eliminazione della causa lesiva mediante riduzione in pristino; il relativo apprezzamento discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione che dia adeguatamente conto dei criteri adottati e consenta di verificare il rispetto dei principi di effettività e integralità del risarcimento.
Art. 1226 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
Il danno da perdita della capacità lavorativa non si esaurisce, di regola, nel solo periodo di attività, ma si proietta anche nella fase successiva, incidendo sulla capacità di sostentamento del danneggiato negli anni successivi al pensionamento, sicché la limitazione automatica del danno alla sola vita lavorativa residua, ove non accompagnata da una specifica liquidazione della componente di pregiudizio incidente sul trattamento previdenziale, si risolve in una sottostima del danno risarcibile; ne consegue che il giudice, nel liquidare il danno, deve valutare, in concreto, se e in quale misura la riduzione del reddito incida anche sulla futura posizione previdenziale del danneggiato, o in alternativa deve escludere l'applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c.
La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, laddove vengano utilizzati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni che giustificano, sulla base delle analogie tra le fattispecie, il predetto richiamo, ma anche indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo ai fini della quantificazione, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva immotivatamente applicato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da ingiuria, i criteri tabellari relativi ai danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, nonostante la diversità della loro natura e la non comparabilità delle caratteristiche offensive).
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
In materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione.
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 100 c.p.c.
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, l'espressione "convivenza" può essere utilizzata secondo modalità differenti (e reciprocamente indipendenti, a fini risarcitori) nei diversi ambiti della rispettiva rilevanza, e cioè, da un canto, su di un piano "descrittivo", come fatto storico funzionale a qualificare l'ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale (non discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale), dall'altro, sul piano "qualitativo", al diverso fine di valutare l'intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione, sicché non integra una illegittima duplicazione risarcitoria la considerazione di tale elemento nelle sue diverse e autonome accezioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, rimettendo al giudice del rinvio il compito di rinnovare la valutazione della qualità del rapporto affettivo tra gli attori e la donna deceduta, membro di una comunità familiare di fatto, tenendo conto dell'indice della convivenza come estremo di maggiore, o minore, afflittività della perdita subita).
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.
In tema di azione di ingiustificato arricchimento, al fine di determinare l'indennizzo spettante all'autore di una prestazione d'opera professionale in favore dell'Amministrazione, in assenza di un contratto valido, il depauperamento patrimoniale deve tenere conto, oltre che dei costi e degli esborsi sopportati, a titolo di danno emergente, del valore economico del sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche spese dal professionista, a titolo di lucro cessante, al netto di ogni percentuale di guadagno, attraverso una valutazione che, per la difficoltà di quantificazione del preciso ammontare, può essere officiosa ed equitativa ex art. 1226 c.c. e può basarsi anche sulla tariffa professionale, da intendersi come mero parametro di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva negato l'indennizzo ex art. 2041 c.c. al professionista, progettista e direttore dei lavori di un appalto di opera pubblica svolto in favore della P.A., in assenza di un contratto valido per difetto di forma scritta, ritenendo inapplicabile la tariffa professionale ai fini della determinazione della diminuzione patrimoniale subita).
Art. 1226 c.c. · Art. 2233 c.c. · Art. 2041 c.c. · Art. 2042 c.c.
Il principio di equità integrativa, che governa la liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce un principio generale di giustizia e consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia, con la duplice funzione della realizzazione della giustizia del caso concreto e della garanzia di parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi.
Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 363-bis c.p.c. · Art. 138 Codice delle assicurazioni private
In tema di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, identificabile con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione e all'immagine, il cui pregiudizio, quale danno-conseguenza, può ritenersi provato ove la persona giuridica fornisca elementi di prova o indiziari da cui poter ricavare che le condotte integranti i reati per cui vi sia stata condanna presentino una potenzialità lesiva, non solo ex se di interessi primari tutelati da una norma penale, ma anche della sua "reputazione sociale". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda, proposta da un ente locale, di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine derivante dalla presenza e dall'operatività, in loco, di una consorteria mafiosa, la cui esistenza era stata provata da una sentenza penale definitiva di condanna).
Art. 1226 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c.
La persona che, in conseguenza della disabilità indotta da un fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto al risarcimento del danno rappresentato dai costi sostenuti per l'acquisto di un nuovo immobile, la cui liquidazione, in quanto impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto dei proventi o dei frutti che la vittima possa ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora.
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1227 c.c.
La liquidazione ai superstiti della rendita INAIL ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 indennizza un pregiudizio di natura patrimoniale ma non assorbe necessariamente tutto il danno patrimoniale patito dagli eredi, i quali hanno diritto all'integrale risarcimento del danno patrimoniale da parte del terzo responsabile, purché ne forniscano la prova.
Art. 1226 c.c. · Art. 85 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
La liquidazione del danno da intempestiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di prevedere indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio - deve compiersi, non già valorizzando circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno da reato, bensì avendo riguardo a quelle perdite supplementari, sempre nella misura in cui esse risultino provate, patite dai potenziali beneficiari dell'indennizzo per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva stessa.
Art. 1226 c.c. · Art. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 12 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
Art. 1226 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un'utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro.
Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd. "a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di responsabilità civile, in caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso di una condotta umana con una causa naturale, va affermata la responsabilità dell'autore della condotta in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica, di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di sua determinazione, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, all'esito di due CTU che avevano accertato l'impossibilità, in termini scientifici, di differenziare la percentuale di danno uditivo derivato alla minore dalla concausa rappresentata dall'infezione correlata all'assistenza rispetto a quella determinata dalle cause naturali, aveva rigettato la domanda, invece di determinare il danno biologico differenziale in via equitativa).
Art. 1226 c.c. · Art. 41 c.p. · Art. 1223 c.c.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente a responsabilità sanitaria dev'essere quantificato accertando il minor reddito che il danneggiato avrebbe presumibilmente ottenuto in conseguenza della corretta esecuzione del necessario intervento chirurgico e sottraendolo - ove inferiore - da quello conseguito all'operazione errata. (Fattispecie in tema di errata esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di neoplasia del cranio in un soggetto che svolgeva l'attività di architetto).
Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile iure hereditatis va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Art. 1226 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.
In tema di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ove sia impossibile una ricostruzione analitica delle conseguenze negative dell'atto di mala gestio, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante il ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.
Art. 1226 c.c. · Art. 2486 c.c. · Art. 2392 c.c. · Art. 2476 c.c.
In materia di risarcimento del danno per perdita di chance, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che, riformando la sentenza gravata, aveva quantificato equitativamente il danno applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pur non versando in un contratto a esecuzione continuata e senza dare conto dei parametri utilizzati per giungere alla stima).
Art. 1226 c.c. · Art. 1671 c.c. · Art. 37-septies Legge quadro in materia di lavori pubblici
Il risarcimento del danno futuro - in termini di danno emergente, così come di lucro cessante - non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già verificatosi al momento del giudizio, dovendo essere improntato a un criterio di rilevante probabilità, in virtù del quale il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro quando l'effettiva diminuzione patrimoniale costituisca il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.
Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c.
La restituzione del terreno arbitrariamente confiscato, quando ne sia rimasta immutata la consistenza, può costituire di per sè misura idonea e sufficiente a ristorare il danno patito, restando salva per il proprietario la facoltà di dimostrare l'esistenza di ulteriori pregiudizi.
Art. 1226 c.c. · Art. 30 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 44 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 2043 c.c.
I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2727 c.c.
La "tabella" predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione, sotto forma di rendita, del danno patrimoniale da perdita di un reddito futuro, a differenza di quella relativa al danno non patrimoniale, non concretizza il parametro equitativo di cui all'art. 1226 c.c., perché l'individuazione dei criteri scientificamente corretti da utilizzare per la capitalizzazione non si basa sul censimento delle prassi di liquidazione passate ma richiede una serie di accertamenti di fatto e una specifica valutazione equitativa delle circostanze del caso concreto che possono legittimamente far ritenere appropriati, nelle singole ipotesi, criteri anche diversi tra loro, diversamente da quanto avviene per la liquidazione del danno biologico, per la quale, invece, prevalgono esigenze di uniformità di trattamento relativamente al valore della persona umana.
Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c.
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.
Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
I parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri, di modo che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata a una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle suddette Tabelle consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver fatto riferimento alla Tabella milanese, richiamandone la vocazione nazionale, aveva proceduto a liquidare il danno prescindendone del tutto, senza spiegare le ragioni di tale scostamento).
Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).
Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2 cost.
La presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da perdita anticipata della vita, inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero la mancata fruizione del valore biologico relazione residuo. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi in una fattispecie di responsabilità sanitaria, ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno occorso ai parenti di un ottantatreenne, aveva applicato una riduzione del 20% rispetto al valore risultante dall'applicazione della tabella a punti del Tribunale di Milano, in considerazione della limitata aspettativa di vita residua della vittima, a causa di pregresse patologie, rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
La liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa specifica dev'essere effettuata sommando e rivalutando i redditi già perduti dal danneggiato dal momento del fatto illecito a quello della liquidazione, e utilizzando, invece, il metodo della capitalizzazione per i redditi futuri, moltiplicandoli per un adeguato coefficiente corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione medesima.
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate).
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
L'obbligazione risarcitoria per equivalente, anche se relativa a danni la cui eliminazione avrebbe richiesto necessariamente l'esecuzione di una obbligazione di facere non divisibile, non è, a sua volta, indivisibile, avendo ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai danni riportati da distinti immobili, di proprietà di diversi soggetti, aveva equitativamente determinato il risarcimento per equivalente spettante a ciascuno di essi in una frazione proporzionale dell'importo corrispondente alle opere necessarie per il complessivo ripristino di tutti i suddetti immobili, sul presupposto dell'impossibilità di ordinare la relativa esecuzione quale oggetto di una condanna ex art. 2058 c.c.).
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1316 c.c. · Art. 2058 c.c.
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.
Art. 1226 c.c. · Art. 1219 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c.
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2729 c.c.
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 116 c.p.c.
La liquidazione equitativa del danno da lesione della reputazione, accertato sulla base di massime d'esperienza, non deve necessariamente uniformarsi a basi di computo tabellari.
Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità.
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita.
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto, rimessa su istanza di parte ai sensi dell’art. 376, secondo comma, c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: «In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile».
Art. 1226 c.c. · Art. 376 c.p.c. · Art. 2056 c.c.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha correlato il giudizio di probabilità sul mancato guadagno conseguente alla mancata commessa in appalto, anche alla particolarità di quest'ultimo, concernente la realizzazione di due dighe, a cura di imprese italiane in territorio libico, con apposite maestranze e mezzi tenuti a disposizione in vista della commessa e non altrimenti utilizzabili in quel territorio).
Art. 1226 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.
In tema di danno da interruzione del servizio di telecomunicazione, l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, che consente la liquidazione equitativa, va intesa in senso relativo, essendo al riguardo sufficiente una difficoltà anche solo di un certo rilievo per escludere che sia consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", atteso che una pronuncia siffatta si risolve nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo l'illegittimità della condotta dell'operatore e l'effettiva lesione subita dall'utente, ha ritenuto che il danno lamentato non fosse risarcibile neanche in via equitativa in quanto "non ancorato ad alcun elemento concreto, né fattuale né giuridico").
Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 112 c.p.c.
In tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.
Art. 1226 c.c. · Art. 1351 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1223 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Art. 1226 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c.
Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
La violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non già per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale.
Art. 1226 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1223 c.c.
In tema di fallimento, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.
Art. 1226 c.c. · Art. 1591 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell'intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima).
Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).
Art. 1226 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c.
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).
Art. 1226 c.c. · Art. 2059 c.c.
In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).
Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La liquidazione del danno derivante da violazione dei doveri inerenti a un rapporto giuridico specifico, anche secondo il nuovo codice deve essere fatta tenendo conto del lucro cessante e del danno emergente, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo (art. 1223): quindi saranno esclusi dal risarcimento i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, secondo comma). Sono dovuti però soltanto i danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione; se poi l'inadempimento è derivato dal dolo del debitore, devono risarcirsi anche i danni imprevedibili (art. 1225). Questi principii sono tradizionali, concordemente affermati; si è invece sempre discusso se, nel caso di concorso di colpa del creditore nella produzione del danno, sia dovuto l'intero risarcimento o se l'importo del danno debba ridursi proporzionalmente. La dottrina e la giurisprudenza formatasi sul codice civile del 1865, traendo ispirazione anche da singole disposizioni positive (art. 1868 cod. civ. sostituito dall'art. 12, ultimo comma, del r. d. 12 ottobre 1919, n. 2099, sulla responsabilità degli albergatori, e art. 662 del cod. comm. nel testo sostituito con la legge 14 giugno 1925, n. 938, in materia di urto di navi), sul riflesso che tra fatto e danno deve correre un nesso di causalità e che, se concorrono più cause poste in essere da soggetti diversi, questi, nei rapporti interni, rispondono in proporzione del grado di colpa efficiente ascrivibile a ciascuno, aveva affermato che, quando uno dei soggetti in colpa efficiente fosse lo stesso danneggiato, la responsabilità del danneggiante veniva ridotta in proporzione dell'efficienza della colpa del danneggiato. Il codice civile nuovo ha consacrato questa interpretazione nell'art. 1227, primo comma, ove non si è detto che il dolo o la colpa grave del danneggiante assorba, togliendone ogni rilevanza, la colpa lieve del danneggiato; ma, con una formola elastica, si è permesso al giudice di giungere, secondo le circostanze, anche a tale risultato. Il creditore deve provare l'esistenza e l'ammontare del danno. Quanto all'ammontare, in relazione alle varie situazioni che in pratica possono verificarsi, la difficoltà di una prova specifica del danno di cui è sicura l'esistenza è superabile dal giudice con una valutazione concreta equitativa (art. 1226) ovvero con una valutazione-limite, entro la quale egli può rimetterne la determinazione alla coscienza del creditore mediante il giuramento suppletorio (art. 2736, n. 2). Gli articoli 1223, 1226 e 1227 si applicano anche alla liquidazione dei danni dipendenti da fatti illeciti; ma di tale argomento si tratterà in altro luogo (n. 801). DEI MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 572
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1226 · fonte del testo
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