Art. 2727 c.c. — Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
49 pronunce che riguardano l’art. 2727 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c., non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e, cioè, sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva fornirne la prova.
Art. 2727 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 2697 c.c.
Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessario che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versi in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, ma è sufficiente che tali facoltà siano perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, elementi suscettibili di essere dimostrati con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi, ferma restando la facoltà del giudice di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in altro giudizio intercorso tra le stesse o tra altre parti.
Art. 2727 c.c. · Art. 428 c.c. · Art. 1425 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di azione revocatoria ordinaria di atti di disposizione a titolo gratuito, la prova del requisito soggettivo della scientia damni, in capo al debitore, può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché esse siano oggetto di una valutazione non atomistica, bensì necessariamente complessiva e unitaria, tramite l'esame dei singoli elementi indiziari, al fine di escludere quelli irrilevanti, e, successivamente, tramite un giudizio globale di quelli residui, al fine di verificare se la loro convergenza integri i requisiti di gravità, precisione e concordanza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata la scientia damni del debitore sulla base di una sola presunzione sostanzialmente automatica, desunta dalla natura gratuita dell'atto e dal conseguente depauperamento patrimoniale).
Art. 2727 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2729 c.c.
In tema di accertamento dei redditi, alla luce dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva escluso il riconoscimento dei costi sostenuti da un'associazione sportiva dilettantistica, in difetto di un rendiconto o di un bilancio in cui fossero distinte le poste relative all'attività istituzionale, senza, tuttavia, accertare l'entità dei costi forfettari presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente).
Art. 2727 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi
In tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili delle società a ristretta base azionaria, il socio che sia anche amministratore va considerato, di per sé, intraneo alla gestione della società, a meno che non assolva l'onere di dimostrare di aver attivamente, già in costanza di gestione, avversato la conduzione dei coamministratori, contestandone la condotta attraverso idonee e concrete iniziative, anche giudiziarie, suscettibili di essere opposte ai terzi, tra cui l'Amministrazione finanziaria, alla stregua di una reale, evidente, manifesta e documentabile espressione di dissenso.
Art. 2727 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi
In tema di azione revocatoria ordinaria, il convincimento del giudice di merito che desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, è logico e congruo, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.
Art. 2727 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 2729 c.c.
In tema di obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri e del conseguente obbligo di contribuzione, l'art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG), fa discendere dal fatto dell'iscrizione all'albo una presunzione semplice sull'esercizio della libera professione, superabile dall'iscritto attraverso prova contraria, che può essere fornita anche con modalità diverse da quelle indicate nelle delibere adottate, ai sensi del medesimo art. 5, dal Consiglio di amministrazione, le quali costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova, fermo restando la valutazione da parte del giudice dell'ammissibilità degli stessi.
Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 22 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
Sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell'art. 1382 c.c., siano di norma deducibili dal reddito d'impresa in quanto costo inerente all'attività, la loro deducibilità può essere disconosciuta qualora l'Amministrazione finanziaria fornisca un solido quadro probatorio, basato su presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti, dal quale emerga la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione economica nel suo complesso, che, quale elemento sintomatico del difetto di inerenza del costo, determina lo spostamento sul contribuente dell'onere di fornire una prova contraria idonea a dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali con l'attività d'impresa.
Art. 2727 c.c. · Art. 1382 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c.
In tema di locazione, la natura verbale del contratto non esclude né attenua l'operatività della presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c., con la conseguenza che, in mancanza di una descrizione pattizia dello stato dell'immobile al momento della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto il bene in buono stato locativo, gravando su di lui l'onere di dimostrare che i danni riscontrati al momento della restituzione trovino causa in vizi originari o nel normale deterioramento d'uso.
Art. 2727 c.c. · Art. 1590 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di prova del danno da perdita o lesione del rapporto parentale tra membri della famiglia nucleare, sia originaria che successiva, ai fini dell'accertamento e della liquidazione delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili, occorre tenere distinto il profilo esteriore (cd. danno dinamico-relazionale) il quale richiede la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, della quale il giudice del merito deve tenere conto ai fini della quantificazione complessiva), dall'aspetto interiore (cd. sofferenza morale) il quale è oggetto di presunzione iuris tantum, sicché grava sul convenuto l'onere della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio intercorrente tra la vittima e il congiunto superstite.
Art. 2727 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di accertamento del reddito, qualora l'amministrazione finanziaria, pur potendo procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con metodo induttivo puro, abbia effettuato l'accertamento con metodo analitico-induttivo e, in tale contesto, abbia riconosciuto i costi di cui il contribuente abbia dimostrato l'inerenza all'attività d'impresa, un'ulteriore deduzione di costi in via forfetaria, a fronte dell'unicità dell'accertamento del complessivo reddito d'impresa, si risolverebbe, in contrasto con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, in un'illegittima duplicazione degli oneri deducibili.
Art. 2727 c.c. · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c.
In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale, la tabella di ripartizione della responsabilità contemplata - in attuazione dell'art. 150, comma 1, lett. a, c.ass. - dal d.P.R. n. 254 del 2006 rappresenta un parametro di riferimento volto a uniformare le liquidazioni in sede stragiudiziale, privo di valore vincolante in sede processuale, e non assurge a presunzione legale, restando riservata al giudice di merito la ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla base delle circostanze del caso concreto, in conformità alla norma di rango superiore di cui all'art. 2054 c.c..
Art. 2727 c.c. · Art. 2054 c.c.
In tema di prestazione d'opera del difensore, la retribuzione, quale diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia; in tal caso, la prova della gratuità è a carico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto ex art. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione).
Art. 2727 c.c. · Art. 2233 c.c. · Art. 2697 c.c.
I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Art. 2727 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.
In tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora disponga di elementi, anche presuntivi, tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere.
Art. 2727 c.c. · Art. 8 d.P.R. 633/1972 · Art. 2729 c.c.
In tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è legittima, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
Art. 2727 c.c. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 40 Accertamento imposte sui redditi · Art. 1101 c.c.
In tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta e si instaura, inoltre, un rapporto di mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, vi è soggetto pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta, incombendo sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente e, al contribuente, quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto.
Art. 2727 c.c. · Art. 1705 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 37 Accertamento imposte sui redditi
In tema di prova per presunzioni, il giudice non può limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, essendo tenuto ad esplicitare il processo cognitivo seguito, che deve far seguire ad un esame analitico degli elementi indiziari - funzionale a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria - la valutazione sintetica di tutti gli elementi presuntivi selezionati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, eventualmente non raggiunta con certezza alla stregua di una considerazione atomistica degli stessi.
Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 360 c.p.c.
In tema di malattie professionali, la regola secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle della lavorazione e della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) determina l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale di quest'ultima, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'INAIL, va temperata per l'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, per la quale la prova del nesso causale deve consistere non già in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma nella concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via probabilistica - dell'idoneità dell'esposizione al rischio a cagionare l'evento morboso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che, a seguito di ctu medico-legale, aveva escluso che la patologia "tabellata" di spondilo-discopatia lombare fosse stata causata dall'attività di manovale prestata dall'assicurato, sul rilievo che le prime indagini radiologiche risalivano a venti anni dopo la sua cessazione, in guisa tale da far venir meno la congruenza e compatibilità cronologica tra patologia accertata e svolgimento della prestazione lavorativa).
Art. 2727 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2728 c.c. · Art. 3 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
In tema di prova per presunzioni, il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti. (In applicazione di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una banca, aveva valorizzato, al fine di escluderne la scientia decotionis, due elementi indiziari - ovverosia la concessione di un nuovo credito alla società fallita e l'operazione di rifinanziamento compiuta dai soci alcuni anni prima del dissesto - invero privi rispettivamente dei requisiti di "precisione" e "gravità").
Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.
E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).
Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 360 c.p.c.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria, nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, purché fornisca in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la decisione di merito, che aveva escluso in capo al contribuente, socio al 50% di una s.r.l., la qualità di socio occulto al 100% anche di altre due società, per il sol fatto che avesse la delega ad operare sui conti correnti di queste ultime e fosse legato da rapporti di parentela con i relativi soci, in difetto di prova di una sua concreta partecipazione alla gestione delle stesse mediante l'esercizio di poteri decisionali e di controllo).
Art. 2727 c.c. · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 37 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2729 c.c.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, in virtù dei poteri derivantile dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici (o semplicissime) - prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza -, le quali comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma è tenuta pur sempre a determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva.
Art. 2727 c.c. · Art. 38 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41 Accertamento imposte sui redditi
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Art. 2727 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 485 c.p.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni.
Art. 2727 c.c. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Art. 2727 c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 2729 c.c.
In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.
Art. 2727 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 2729 c.c.
Nell'attività di controllo e accertamento volta a determinare l'assoggettabilità alla TARI e la corretta individuazione delle superfici imponibili, i Comuni, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, possono fare uso di presunzioni (legali o semplici), spettando al contribuente l'onere della prova contraria.
Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, la prova del nesso causale può essere generalmente ricavata in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo il medesimo fatto generatore e l'identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il giudice è tenuto ad indicare specificamente nella motivazione.
Art. 2727 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 2087 c.c.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda avanzata dai genitori per la morte del proprio figlio di quattro anni, rimasto schiacciato da un cancello scorrevole fuoriuscito dai binari dopo l'apertura da parte della madre, aveva riconosciuto la personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale oltre il limite tabellare, in considerazione della violenta drammaticità dell'evento morte e degli specifici riflessi del presumibile senso di colpa sviluppato dalla donna).
Art. 2727 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2729 c.c.
La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega).
Art. 2727 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Art. 2727 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c., il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; in tale ipotesi, spetta alla parte che sostiene la validità del negozio testamentario l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.
Art. 2727 c.c. · Art. 591 c.c. · Art. 602 c.c. · Art. 2697 c.c.
Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'actio pauliana).
Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia di separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità.
Art. 2727 c.c. · Art. 151 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 143 c.c.
In tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità al convenuto del fatto lamentato - il taglio di un tubo dell'acqua - perché aveva omesso una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti - quali la disponibilità da parte del convenuto di una motosega ed il suo utilizzo in prossimità del tubo oggetto di rottura nel momento in cui questa era intervenuta, i rilievi contenuti nella relazione dei carabinieri sulla particolarità del taglio del tubo, la sostanziale improbabilità per terzi, rimasti del tutto ignoti, di accedere facilmente all'area ove si trovava il tubo con simili strumenti da taglio, i dissidi conclamati, passati e presenti, tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega e il soggetto danneggiato - così formulando un ragionamento fondato sulla scomposizione atomistica degli elementi di fatto, in contrasto con quella agevolmente enucleabile dal loro complesso).
Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 360 c.p.c.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
Art. 2727 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di società, l'opponibilità all'amministrazione finanziaria di finanziamenti e versamenti dei soci richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, cosicché, in difetto di giustificazioni della società o dei soci, la carenza di delibera assembleare, l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri delle erogazioni in specie se di ingente importo - e l'esecuzione di queste in contanti costituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell'accertamento nei confronti della società per il recupero a tassazione di ricavi corrispondenti alle somme percepite.
Art. 2727 c.c. · Art. 2467 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi
In tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva.
Art. 2727 c.c. · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c.
In tema di ICI, le delibere con le quali il consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge.
Art. 2727 c.c.
Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.
Art. 2727 c.c. · Art. 187-bis Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 2729 c.c.
In tema di accertamento analitico, la documentazione extracontabile legittimamente rinvenuta presso la sede di altra società, dei cui servizi la contribuente ha beneficiato nello svolgimento della propria attività di impresa, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità ed è anzi particolarmente attendibile, perché precostituita in data anteriore al processo e non redatta ai fini della controversia poi insorta.
Art. 2727 c.c. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c.
In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Art. 2727 c.c. · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 19 d.P.R. 633/1972 · Art. 21 d.P.R. 633/1972
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Art. 2727 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2697 c.c.
Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni.
Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c. · Art. 66 fallimento · Art. 2901 c.c.
In tema di prova presuntiva, l'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione, che non lo sia, può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale; tale principio si declina, con maggior rigore, nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del diritto dell'economia, ove l'intervento giudiziale, nell'apprezzamento della prova, non deve essere vincolato dalla "tipizzazione" di precostituite fattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicare nella libertà di adattamento della regola generale al caso concreto.
Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.
In tema di disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, è irrilevante la distinzione tra interposizione fittizia e reale di persona, in quanto la norma imputa al contribuente i redditi formalmente intestati ad altro soggetto laddove, anche in base a presunzioni, vi sia prova che egli ne sia l'effettivo titolare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto direttamente ascrivibili al contribuente alcune attività ed investimenti all'estero, in ragione dell'accertata natura simulata del trust in cui erano confluite le partecipazioni delle società del gruppo di imprese a lui riconducibili).
Art. 2727 c.c. · Art. 37 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c.
In tema di rettifica dei redditi di impresa, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo.
Art. 2727 c.c. · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 55 d.P.R. 633/1972 · Art. 2729 c.c.
In tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.
Art. 2727 c.c. · Art. 37-bis cod. cons. · Art. 2729 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Ho soppresso gli articoli 1342-1346 del codice del 1865, e la soppressione importa che nella determinazione del valore, al fine dell'ammissibilità della prova testimoniale, non influisce il valore della domanda o delle domande proposte in giudizio, ma si debba aver riguardo esclusivamente, con riferimento al tempo della convenzione, al valore dell'oggetto del contratto o dei singoli contratti in ordine ai quali la prova è dedotta. DELLE PRESUNZIONI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1117
Con lievi varianti formali sono riprodotte nei tre articoli 2727-2729, di cui consta il quarto capo del presente titolo, le disposizioni che in tema di presunzioni dettavano gli articoli 1349, 1352, 1353 e 1354 del codice del 1865, rimanendo così inalterata la nozione di presunzione e la duplice partizione delle presunzioni in semplici e legali. Ho eliminato l'art. 1350 che conteneva una classificazione delle presunzioni legali non solo incompleta, ma anche inesatta, in quanto annoverava tra queste l'autorità della cosa giudicata, ora più razionalmente disciplinata nel titolo quarto di questo libro. Esclusa la cosa giudicata dal novero delle presunzioni legali, non avrebbe trovato sede propria nel capo in esame la disposizione dell'art. 1351, che determinava i requisiti subiettivi e obiettivi che devono concorrere perchè il giudicato si formi. DELLA CONFESSIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1118
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2727 · fonte del testo
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