Codice civile

Art. 1705 c.c. — Mandato senza rappresentanza

[1]Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

[2]I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, puo' esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che cio' possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 1705 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4401/2026

    26 febbraio 2026

    In tema d'IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l'ente appaltante, riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza, impone che il regime fiscale della doppia fatturazione, prescritto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sia unitario, con conseguente trasferibilità alle imprese consorziate dell'agevolazione tributaria propria della fattura originaria (tra committente e consorzio) secondo il meccanismo del cd. ribaltamento.

    Art. 1705 c.c. · Art. 2602 c.c. · Art. 2615 c.c. · Art. 3 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33449/2025

    22 dicembre 2025
    • Mandato

    Nel mandato senza rappresentanza, il mandante non ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti del terzo, né durante il rapporto di mandato - poiché l'art. 1705, comma 2, c.c., gli consente di far valere i soli diritti di credito derivanti dagli atti compiuti per suo conto dal mandatario -, né, in assenza di un titolo sopravvenuto, successivamente all'estinzione del rapporto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una polizza assicurativa stipulata per il tramite di una società fiduciaria, aveva negato la legittimazione del cessionario dei diritti dell'assicurato fiduciante ad agire contro la compagnia assicuratrice per il risarcimento dei danni derivanti dal decremento di valore della polizza stessa).

    Art. 1705 c.c. · Art. 1218 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 32560/2025

    13 dicembre 2025
    • Comune

    La convenzione tra enti locali per la gestione condivisa di funzioni e servizi, prevista dall'art. 30 del TUEL, non determina la costituzione di un nuovo soggetto di diritto, dotato di personalità giuridica autonoma, risolvendosi in una delega collettiva ad uno dei comuni associati (ente capofila) per l'esercizio accentrato della funzione - la cui titolarità rimane in capo agli enti deleganti - tramite una mera articolazione organizzativa.

    Art. 1705 c.c. · Art. 30 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 31 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 1388 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28971/2025

    3 novembre 2025

    In tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta e si instaura, inoltre, un rapporto di mandato senza rappresentanza, in cui il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, vi è soggetto pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta, incombendo sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente e, al contribuente, quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto.

    Art. 1705 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 37 Accertamento imposte sui redditi

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Caratteristica del mandato esercitato in nome proprio è che il mandatario, nei confronti del terzo contraente, non solo assume in proprio gli obblighi, ma acquista in proprio i diritti che derivano dall'affare trattato per conto del mandante (art. 1705, primo comma). Tale conseguenza si verifica anche se i terzi abbiano avuto conoscenza del mandato, perchè la conoscenza non equivale normalmente a implicita spendita del nome del mandante (contemplatio domini); tuttavia il mandante, sappiano o non sappiano i terzi dell'esistenza del mandato, ha il diritto (in via diretta e non in via surrogatoria), di far propri di fronte a costoro i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli con ciò non pregiudichi diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso (art. 1795, secondo comma). Ma, per quanto il mandato sia esercitato dal mandatario in nome proprio, l'affare rimane sempre del mandante. Perciò i risultati utili degli affari trattati dal mandatario devono essere devoluti a vantaggio del mandante. Circa il modo di tale devoluzione il nuovo codice distingue nettamente a seconda che gli acquisti consistano in cose mobili ovvero in beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri. Nel primo caso, quando cioè si tratta di mobili, si è ammesso l'immediato ed automatico trasferimento, nel patrimonio del mandante, delle cose acquistate dal mandatario; rispetto alle cose mobili il mandatario ha quindi solo l'obbligo di trasferire il possesso, mentre il mandante può rivendicarne dai terzi la proprietà, salvi gli effetti del possesso di buona fede (art. 1704, primo comma). Nel secondo caso, quando cioè si tratta di beni immobili o di beni mobili iscritti nei pubblici registri, non è ammesso l'acquisto automatico da parte del mandante, perchè, a parte ogni altra considerazione, ciò sarebbe stato in contrasto con le esigenze della pubblicità a cui i trasferimenti relativi sono soggetti. Non si può infatti pensare a far trascrivere al nome del mandante un acquisto fatto in proprio nome dal mandatario, neppure se si richiedesse come condizione indispensabile la trascrizione del mandato. Le esigenze di tutela dei terzi e la necessità di non apportare deroghe all'istituto della trascrizione, fondamentale per la certezza dei rapporti, hanno quindi indotto a richiedere un nuovo autonomo atto di trasferimento dal mandatario al mandante (art. 1706, secondo comma). La tutela del diritto del mandante al trasferimento è poi affidata alla norma che ammette l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre (art. 2932), e alla norma che prescrivendo la trascrizione della domanda, assicura la conservazione dei diritti del mandante contro eventuali atti di disposizione del mandatario (art. 2652, n. 2). Conseguenza di tutto ciò è (art. 1707) che i creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni mobili o sui crediti acquistati dal mandatario o in nome proprio e per conto del mandante, se il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento. Se il mandatario ha acquistato beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, l'azione dei creditori del mandatario su questi beni è pure esclusa, qualora sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento che il mandatario è tenuto a compiere a norma dell'art. 1706, secondo comma, ovvero la trascrizione della domanda giudiziale del mandante diretta a conseguire il ritrasferimento stesso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 713

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1705 · fonte del testo

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