Codice civile

Art. 1335 c.c. — Presunzione di conoscenza

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita' di averne notizia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 1335 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3453/2026

    16 febbraio 2026

    Nell'ipotesi di notifica all'estero attraverso il servizio postale, il giudice di merito chiamato a valutare, in caso di contestazione della ricezione, se vi sia certezza che il plico sia giunto all'indirizzo estero del destinatario al fine di far scattare la presunzione relativa di conoscenza ex art. 1335 c.c., deve riscontrare la presenza di elementi probatori idonei ad attestare l'ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello offerto dalle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento secondo la normativa italiana. (Nella fattispecie, il plico, contenente una deliberazione assembleare della comunione ereditaria, spedito all'indirizzo negli Stati Uniti di una dei coeredi, era stato restituito al mittente con la dicitura a stampa "refused – returned to sender", priva di firma, e come tale inidoneo a dimostrare che un incaricato del servizio postale statunitense avesse effettivamente tentato la consegna all'indirizzo indicato e che la destinataria fosse presente e avesse personalmente rifiutato il plico).

    Art. 1335 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 398/2026

    8 gennaio 2026

    In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c. e in conformità al principio di cd. "vicinanza della prova", la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello spedito, è onerato della relativa prova, a condizione che l'ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile attraverso gli atti prodotti e che venga depositato almeno in copia.

    Art. 1335 c.c. · Art. 26 Riscossione imposte sul reddito

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28297/2025

    24 ottobre 2025

    La ricevuta di spedizione della lettera raccomandata o del telegramma, rilasciata dall'ufficio postale, costituiscono, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione stessa, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e della relativa conoscenza da parte di quest'ultimo ex art. 1335 c.c., spettando conseguentemente al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

    Art. 1335 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26286/2025

    27 settembre 2025

    L'invio di una fattura commerciale, sebbene di per sé insufficiente ai fini ed agli affetti della costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., può risultare idoneo a tale scopo, e anche ad interrompere la prescrizione, se il documento di natura fiscale - oltre a indicare un termine per il pagamento e avvisare che la sua mancata esecuzione alla scadenza produrrà detti effetti - è stato inviato al debitore, e non già ad un terzo, vista la natura recettizia dell'atto di costituzione in mora. (Fattispecie relativa a fattura, emessa da un avvocato per crediti relativi all'attività professionale svolta, inviata non già al debitore, ma al Comune di cui quest'ultimo era assessore, sulla base di un supposto vincolo di solidarietà).

    Art. 1335 c.c. · Art. 1219 c.c. · Art. 2943 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 52/2014

    Questione inammissibile
    21 marzo 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1137, 1334 e 1335 cod. civ., impugnati, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni per l'impugnazione sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell'atto stabilite per la notificazione degli atti giudiziari. L'ordinanza di rimessione presenta numerose e gravi lacune in ordine alla descrizione della fattispecie concreta, poiché non specifica dopo quanti giorni la raccomandata sia stata restituita al mittente, quando la parte interessata abbia tentato di ritirare la raccomandata e dopo quanto tempo il giudizio sia stato effettivamente introdotto, né chiarisce di quale tipo di delibera si tratti e quale vizio la parte ricorrente abbia fatto valere, il che è tanto più importante alla luce della giurisprudenza secondo cui l'art. 1137 cod. civ. si applica solo alle delibere annullabili e non a quelle nulle. Inoltre, il rimettente non prende in adeguata considerazione il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ. ammette sempre la prova contraria, a condizione che il destinatario dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione. Tali carenze si traducono nell'evidente difetto di prova circa la rilevanza della questione. Infine, non è chiaro quale sia l'auspicata correzione del sistema, non comprendendosi se venga sollecitata l'emissione di una sentenza additiva che imponga, al posto della comunicazione prevista dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ., la notifica a mezzo posta, ovvero una sentenza che renda più lungo il termine di trenta giorni ivi stabilito, oppure se si chieda uno spostamento della data di decorrenza del termine, svincolandola dalla comunicazione a mezzo posta.

    Art. 1137 c.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 1335 c.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1335 · fonte del testo

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