Art. 139 c.p.c. — Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

[1]Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

[2]Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

[3]In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

[4]Se la copia e' consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione di notificazione, specificando le modalita' con le quali ne ha accertato l'identita', e da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. 171 173

[5]Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto puo' essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

[6]Quando non e' noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa e' ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto o' possibile le disposizioni precedenti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 139 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9925/2026

    17 aprile 2026

    In tema di notificazione degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a persona di famiglia è validamente eseguita quando il consegnatario abbia compiuto quattordici anni e non risulti palesemente incapace, senza che incomba sull'ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, l'obbligo di svolgere ulteriori indagini sulla maturità del minore o sulla presenza di altri soggetti maggiorenni, né di darne conto nella relata di notifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto a distanza di otto anni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ritenendo pienamente valida la notifica dell'atto di citazione in primo grado, effettuata mediante consegna del plico al figlio quindicenne del destinatario presso la residenza di quest'ultimo).

    Art. 139 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 263 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32587/2025

    14 dicembre 2025

    (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto valida la notifica del ricorso per la determinazione dell'affidamento e il mantenimento della figlia minore, effettuata mediante spedizione al vicino di casa del destinatario domiciliato per lavoro in altro comune, avendo quest'ultimo, con messaggi telefonici indirizzati alla ricorrente, espresso consapevolezza dell'esistenza del procedimento giudiziario; con la conseguenza ulteriore della rimessione degli atti di causa al giudice di prime cure).

    Art. 139 c.p.c. · Art. 156 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 31 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 31395/2025

    2 dicembre 2025

    In caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il destinatario che intenda contestare l'avvenuta sottoscrizione dell'avviso di ricezione della cd. raccomandata informativa deve proporre querela di falso.

    Art. 139 c.p.c. · Art. 221 c.p.c. · Art. 140 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 55 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27321/2025

    13 ottobre 2025

    Per ufficio del destinatario - presso il quale, ai sensi dell'art. 139, comma 1, c.p.c., può essere validamente eseguita la notifica - deve intendersi il luogo ove questi presta servizio o svolga un'attività lavorativa (sia essa organizzata o diretta in proprio ovvero alle dipendenze di altri), nel quale, peraltro, non è necessario che egli sia fisicamente presente in modo abituale o costante, essendo sufficiente che sussista un collegamento stabile, suscettibile di fondare una presunzione di reperibilità e conseguente conoscibilità dell'atto consegnato.

    Art. 139 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 85 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 130/2011

    Questione infondata
    13 aprile 2011

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede presidi analoghi a quelli stabiliti per la notificazione a mezzo posta; premesso, infatti, che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, nel caso di specie tale discrezionalità è stata ragionevolmente esercitata, attesa l'intrinseca diversità dei due casi messi a confronto ed in considerazione della natura di pubblico ufficiale spettante all'ufficiale giudiziario. Sulla discrezionalità del legislatore nel regolare gli istituti processuali v., tra le più recenti, le sentenze n. 50 e n. 229 del 2010 e la sentenza n. 17 del 2011. Sulle conseguenze della natura di pubblico ufficiale dell'ufficiale giudiziario v. pure la sentenza n. 17 del 2011.

    Art. 138 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 139 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 153/2004

    Questione infondata
    25 maggio 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 139 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la forma di notificazione da esso regolata si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione della copia dell’atto da parte del portiere anziché a quella di consegna della medesima all’ufficiale giudiziario. Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 28 del 2004, in base all'argomentazione che risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi. – Sul principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione quale principio generale in materia di notificazioni v. le richiamate sentenze n. 477/2002 e n. 28/2004.

    Art. 139 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 650 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 28/2004

    Questione infondata
    23 gennaio 2004

    Per effetto di precedenti sentenze della Corte costituzionale, risulta ormai presente fra le norme generali sulle notificazioni degli atti il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; fermo restando che termini o adempimenti di legge a favore o a carico di quest’ultimo decorrenti dalla notificazione vanno comunque calcolati al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti. Il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione si rinviene nell'art. 149 cod. proc. civ., per effetto della sentenza n. 477 del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 143, per effetto della sentenza n. 69 del 1994) ed è ormai decisivo per l'interpretazione sistematica delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni. Pertanto, non è fondata la questione di costituzionalità, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, «nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario» dovendosi le norme censurate interpretare nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. - In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale ed in tema di notificazioni all'estero, v., citate, rispettivamente, sentenze n. 477/2002 e n. 64/1994.

    Art. 139 c.p.c. · Art. 148 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art139 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari