Codice civile

Art. 2099 c.c. — Retribuzione

[1]La retribuzione del prestatore di lavoro puo' essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalita' e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

[2]In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione e' determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.

[3]Il prestatore di lavoro puo' anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 2099 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27738/2025

    17 ottobre 2025

    Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro.

    Art. 2099 c.c. · Art. 2094 c.c. · Art. 2120 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25187/2025

    15 settembre 2025

    Il servizio di pronta disponibilità di cui all'art. 17 del c.c.n.l. per la Dirigenza medica del 3 novembre 2005 può essere sostitutivo di quello di guardia per le ore notturne ed i giorni festivi - se prestato in unità ospedaliere che non necessitano della presenza "in loco" del medico, poiché per esse è sufficiente la possibilità che questi le raggiunga con immediatezza - ovvero integrativo, se prestato in unità che hanno un servizio di guardia, ma che possono avere necessità di implementazione della presenza medica, essendo incompatibile, nel primo caso, con l'esistenza dei reparti di anestesia, rianimazione e terapia intensiva, sicché al medico cui è richiesto di permanere presso questi ultimi in orario notturno, con obbligo di presenza per l'intero turno di lavoro, deve corrispondersi la remunerazione secondo le regole proprie della guardia e non della pronta disponibilità.

    Art. 2099 c.c. · Art. 36 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 25180/2025

    14 settembre 2025

    L'indennità di vacanza contrattuale costituisce un elemento provvisorio della retribuzione previsto dalle norme collettive con la finalità di assicurare una parziale copertura rispetto all'aumento del costo della vita nelle more delle trattative per i rinnovi contrattuali, quale anticipazione dei futuri miglioramenti, sicché essa non spetta ove il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi disposti a tal fine dal c.c.n.l. per il medesimo periodo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che all'indennità di vacanza contrattuale dovuta alla scadenza del c.c.n.l. del Servizio sanitario nazionale, sottoscritto il 31 luglio 2009 per il biennio 2008/2009, non potesse sommarsi la misura delle indennità maturate in riferimento a periodi di vacanza verificatisi in epoche anteriori a tale contratto e decorrenti da precedenti contrattazioni).

    Art. 2099 c.c. · Art. 36 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 21769/2025

    29 luglio 2025

    Il diritto alla retribuzione di risultato del personale dirigente dell'area 1 del Ministero della Giustizia, previsto dall'art. 44 del c.c.n.l. del 5 aprile 2001, sorge solo al ricorrere dei presupposti ivi contemplati (consistenti nella preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993; nella positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi; nell'individuazione, in sede di contrattazione collettiva integrativa, delle modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti; nell'attuazione, nella medesima sede, della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti, mediante la previsione di criteri di riparto), la cui carenza, in conseguenza dell'inerzia prolungata e ingiustificata della P.A., consente al lavoratore di domandare non già il pagamento della retribuzione in questione bensì il risarcimento del danno eventualmente patito, il cui ammontare potrà essere determinato dal giudice anche in via equitativa, tenendo conto degli importi comunque già ottenuti dall'interessato.

    Art. 2099 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/1989

    Questione infondata
    9 marzo 1989

    In materia di determinazione della categoria e della qualifica di inquadramento spettante al dipendente, in relaziona alle mansioni effettivamente svolte, l'autonomia del datore di lavoro, cui spetta l'organizzazione della azienda, è circondata, per la tutela della dignità umana dei lavoratori, da tutta una pregnante serie di limiti (nascenti da specifiche norme di legge, anche di rango costituzionale: artt. 3, 35 e 37 Cost.; 15 e 16 della legge n. 300/'70; 2095 e 2013 cod.civ.; legge n. 848/'55, di esecuzione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo; legge n. 657/'66 di ratifica della Convenzione Generale dell'O.I.L. del 22 giugno 1962; legge n. 881/'77 di ratifica del Patto Internazionale di New York 19 dicembre 1966; nonché da clausole di contratti collettivi di livello sia nazionale che aziendale) che assicurano un'effettiva realizzazione del principio di parità di trattamento, la cui concreta osservanza è, poi, suscettibile di controllo da parte del giudice, abilitato a rimuovere eventuali violazioni ed a garantire cos piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento: è pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto consentirebbero all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parità di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo.

    Art. 2086 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2095 c.c. · Art. 2099 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2099-2102 contengono le norme fondamentali e di generale applicazione in materia di retribuzione del lavoro, restando riservate alla legislazione speciale, alla regolamentazione corporativa, nonchè ai contratti individuali, nei limiti consentiti, le specificazioni e gli adattamenti richiesti per le diverse categorie o nei singoli casi concreti. La molteplice varietà delle forme di retribuzione, ammessa dall'art. 2099, è conforme alle esigenze pratiche e corrisponde anche agli orientamenti del sistema corporativo: non è esclusa la forma della retribuzione in natura, la quale, largamente diffusa in molte imprese, specie col carattere di compenso integrativo o supplementare, oramai non presenta più, sotto il controllo delle organizzazioni sindacali, gli inconvenienti e gli svantaggi in altri tempi lamentati. Notevole è la disposizione del secondo comma dell'art. 2099, in quanto, accogliendo l'opinione dominante, non considera la previa determinazione della retribuzione come un elemento essenziale per la validità del contratto di lavoro: epperò, in mancanza di accordo delle parti, resta autorizzato il giudice a provvedere secondo il suo equo criterio e con le cautele del caso. La libera scelta della forma di retribuzione è presupposta dall'art. 2099, ma subisce una importante eccezione con l'art. 2100, che, uniformandosi alla prassi corporativa e alle giuste esigenze di tutela degli interessi dei lavoratori, rende obbligatorio il cottimo ogni qualvolta il prestatore di lavoro nell'esercizio della sua attività risulti vincolato all'osservanza di un dato ritmo produttivo, che lo costringa a compiere sforzi superiori al normale. L'apprezzamento di questa situazione, intorno a cui è difficile prestabilire criteri tassativi e generali e che d'altra parte è relativo ai vari rami di industria, è stato opportunamente rimesso alle norme corporative. Così pure, per quanto riguarda i criteri di determinazione delle tariffe di cottimo, data la delicatezza della materia e le divergenze che persistono sull'interpretazione del così detto cottimo corporativo, è parso prudente lasciare ampio campo alla disciplina delle norme corporative e, per quanto di ragione, dei contratti individuali, sotto le direttive di ordine generale tracciate nella dich. XIV della Carta del lavoro. L'articolo 2101 si limita perciò solo ad alcune disposizioni sul periodo di esperimento delle tariffe, sulle condizioni che legittimano la modificazione o sostituzione delle stesse, infine sul diritto dei prestatori di lavoro a conoscere tutti i dati interessanti la formazione e l'applicazione delle tariffe.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 850

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2099 · fonte del testo

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