Legge fallimentare

Art. 98 fallimento — Impugnazioni

((Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo puo' essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione e' proposta nei confronti del curatore. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione e' rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione e' proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 aprile 1986, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui stabilisce che i creatori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anziche' dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo".

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 98 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13321/2026

    8 maggio 2026

    Nel caso di amministrazione straordinaria pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, il commissario straordinario non è legittimato a impugnare le decisioni relative all'ammissione di crediti allo stato passivo.

    Art. 98 fallimento · Art. 100 fallimento · Art. 101 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13360/2026

    8 maggio 2026

    Il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda; ne consegue che non sono ammissibili la proposizione di domande nuove e la modificazione sostanziale delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo. (Nella specie la S.C. ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di ammissione proposta per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, in quanto fondata su un contratto di locazione, a fronte dell'originaria domanda di ammissione al passivo basata sull'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.).

    Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 183 c.p.c. · Art. 2041 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5675/2026

    12 marzo 2026

    In tema di liquidazione coatta amministrativa di imprese di assicurazione, le contestazioni avverso il piano di riparto parziale seguono la disciplina dell'art. 213 l. fall., con applicazione (in quanto compatibile) dell'art. 26 l. fall., sicché il decreto del tribunale reso sulle contestazioni è reclamabile alla corte d'appello e, non essendo definitivo, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., dovendosi intendere tacitamente abrogato, per effetto dell'art. 194, comma 2, l. fall., il rinvio dell'art. 261, comma 3, cod. ass. alle norme sulle impugnazioni dello stato passivo.

    Art. 98 fallimento · Art. 26 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 194 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26630/2025

    3 ottobre 2025

    Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. proposto da altri, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", personale, concreto ed attuale, da valutare caso per caso; ne consegue che, all'atto dell'intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l.f. può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo.

    Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 268 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 120/1986

    Ha colpito questo articolo
    30 aprile 1986

    Posto che l'art. 24, comma secondo, Cost., garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e, più incisivamente, lo svolgimento di un processo giusto, ne consegue che i creditori opponenti allo stato passivo del fallimento - a carico dei quali il comma terzo dell'art. 98 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), prevede l'abbandono dell'opposizione ove non si costituiscano almeno cinque giorni prima dell'udienza - non possono essere lasciati all'oscuro del decreto con il quale il giudice delegato fissa l'udienza. E poiché non par dubbio che della data dell'udienza debba essere data notizia (non solo ai creditori opponenti ma anche al curatore) in tempo utile all'esercizio del diritto di difesa, all'uopo si rende necessario fissare, per la comunicazione suddetta, un termine di quindici giorni (analogamente a quello previsto dal comma primo dello stesso art. 98) decorrente, a ritroso, dalla data dell'udienza. Pertanto è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro costituzionale richiamato - l'art. 98, comma secondo, del medesimo regio decreto, nella parte in cui prevede, nei confronti del creditore opponente, la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore. - S. n. 102/1986, che ha sancito l'incostituzionalità degli artt. 98, comma primo, e 100, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267. - Per l'identità della ratio v., altresì, S. n. 15/1977, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del novellato art. 435, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato.

    Art. 98 fallimento · Art. 24 fallimento · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 100 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 102/1986

    Ha colpito questo articolo
    22 aprile 1986

    In coerenza con le numerose pronunce della Corte che hanno riconosciuto l'illegittimità costituzionale - quanto al dies di decorrenza - dei termini posti da altre norme nell'ambito stesso del procedimento fallimentare ovvero nella più vasta area delle procedure concorsuali extrafallimentari, s'impone - a garanzia dell'effettivita'del diritto di difesa - il superamento, mercè pronuncia manipolativa additiva, della decisione che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), nella parte in cui stabilisce che i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo, anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale di detta norma - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - nella parte surriportata, con conseguente sostituzione nella funzione di dies a quo, al deposito dello stato passivo, della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore è, ai sensi dell'art. 97, comma terzo, tenuto a darne notizia ai creditori esclusi o ammessi con riserva. - S. n. 151/1980, che ha dichiarato illegittimo l'art. 18, comma primo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il debitore dall'affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento; S. n. 152/1980, che ha dichiarato illegittimo l'art. 99, comma quinto, dello stesso regio decreto, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e proporre ricorso per cassazione dalla affissione della sentenza resa sull'opposizione allo stato passivo; S. n. 303/1985, che ha dichiarato illegittimo l'art. 26, comma primo, del medesimo testo, nella parte in cui fa decorrere il termine per il reclamo al tribunale dalla data del decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso a incaricati anziché dalla data della comunicazione dello stesso ritualmente eseguita. Ed ancora: S. n. 255/1974, che ebbe a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 183, comma primo, nel luogo in cui per le parti costituite fa decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza di omologazione o rigetto del concordato preventivo dall'affissione anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa; S. n: 155/1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, comma secondo, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa in liquidazione coatta amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il commissario liquidatore da' notizia dell'avvenuto deposito ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte ammesse. Infine: S. n. 157/1971, che ebbe a dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma primo, nella parte in cui prevede che il termine per la opposizione dei creditori in tutto o in parte esclusi decorra non dalla comunicazione prescritta dall'art. 97 sibbene dalla data di deposito dello stato passivo in cancelleria.

    Art. 98 fallimento · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 100 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 75/2002

    Questione infondata
    19 marzo 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono in materia fallimentare che il ricorso in opposizione allo stato passivo sia presentato al giudice delegato (art. 98) e che il giudice delegato sia il giudice istruttore della causa di opposizione (art. 99); assumendosi con ciò la violazione dell'art. 111 della Costituzione, nel testo novellato, e del principio di imparzialità del giudice. Principio, questo, che risulta, al contrario, pienamente tutelato anche anteriormente alla modifica costituzionale dell'art. 111 predetto, sicché restano validi - e vanno confermati, in mancanza di profili nuovi o diversi - gli argomenti svolti in precedenti pronunce (da ultimo, nella ordinanza n. 167 del 2001); dovendo essere ribadita, in particolare, la netta distinzione tra la cognizione sommaria del giudice delegato e quella piena del giudice dell'opposizione, e tra la formazione dello stato passivo e la pronuncia sulla opposizione, la quale soltanto è suscettibile di assumere effetti di giudicato. - V. anche su analoga questione ordinanza n. 167/2001 e, in precedenza, sentenze n. 94/1975, n. 158/1970, ordinanza n. 304/1998 (qui richiamate).

    Art. 111 cost. · Art. 98 fallimento · Art. 99 fallimento · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1986 al 17 luglio 2006. 84 parole tolte, 238 parole aggiunte.

tolto: I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui tutti i creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a lui, nonche' il termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Almeno cinque giorni prima dell'udienza i creditori devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce, l'opposizione si reputa abbandonata. Possono intervenire in causa gli altri creditoriaggiunto: Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo puo' essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione e' proposta nei confronti del curatore. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione e' rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione e' proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art98 · fonte del testo

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