Codice civile

Art. 2901 c.c. — Condizioni

[1]Il creditore, anche se il credito e' soggetto a condizione o a termine, puo' domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  • 1)che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
  • 2)che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

[2]Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

[3]Non e' soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

[4]L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

49 pronunce che riguardano l’art. 2901 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16965/2026

    30 maggio 2026

    In tema di opposizione allo stato passivo, al creditore ipotecario che agisce per l'insinuazione allo stato passivo del suo credito prelazionario (e che, successivamente alla presentazione della sua domanda, sia stato dichiarato fallito) ben può essere opposta da parte della curatela fallimentare, insinuata dalla predetta domanda, l'eccezione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., essendo tale eccezione diretta semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria avanzata ex adverso dalla curatela fallimentare che domanda l'insinuazione al passivo del suo credito.

    Art. 2901 c.c. · Art. 2740 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16790/2026

    28 maggio 2026

    In tema di revocatoria ordinaria avente a oggetto l'atto istitutivo di un trust a titolo gratuito, la domanda proposta nei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del trustee, unico litisconsorte necessario insieme al disponente, restando a tal fine irrilevante l'integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti nel corso del giudizio.

    Art. 2901 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2945 c.c. · Art. 101 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16564/2026

    27 maggio 2026

    In tema di spese giudiziali, il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, di cui all'art. 93 c.p.c., fa sorgere un rapporto di credito diretto tra il difensore e la parte soccombente, autonomo rispetto a quello fondato sul contratto di prestazione d'opera professionale tra patrono e cliente, sicchè quest'ultimo, già parte vittoriosa nella lite, è privo di legittimazione ad agire in revocatoria a tutela del credito oggetto di distrazione.

    Art. 2901 c.c. · Art. 93 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 1173 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16565/2026

    27 maggio 2026

    In tema di azione revocatoria ordinaria di atti di disposizione a titolo gratuito, la prova del requisito soggettivo della scientia damni, in capo al debitore, può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché esse siano oggetto di una valutazione non atomistica, bensì necessariamente complessiva e unitaria, tramite l'esame dei singoli elementi indiziari, al fine di escludere quelli irrilevanti, e, successivamente, tramite un giudizio globale di quelli residui, al fine di verificare se la loro convergenza integri i requisiti di gravità, precisione e concordanza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata la scientia damni del debitore sulla base di una sola presunzione sostanzialmente automatica, desunta dalla natura gratuita dell'atto e dal conseguente depauperamento patrimoniale).

    Art. 2901 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nella disciplina dell'azione revocatoria ho avuto cura di risolvere le più importanti questioni pratiche che si sono agitate nel campo di questo istituto. Il consilium fraudis, requisito tradizionale dell'azione revocatoria, è dall'art. 2901, in conformità del concetto prevalso in dottrina e in giurisprudenza, individuato nella conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. L'azione non è sempre legata all'anteriorità del credito rispetto all'atto che s'impugna; anche quando l'atto è anteriore al sorgere del credito l'azione è ammissibile, se l'atto è dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso. La deroga al principio dell'anteriorità del credito è giustificata dalla particolare nota di perversità che caratterizza in questo caso il consilium fraudis. La disposizione codifica una massima più volte enunciata dalla corte di cassazione e s'ispira allo stesso concetto che informa l'art. 194 del codice penale, nel quale, del pari, l'anteriorità del credito non costituisce uno dei presupposti per la dichiarazione d'inefficacia dell'atto. È mantenuta la distinzione tra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso, alla quale è correlativa una parziale diversità dei presupposti dell'azione: trattandosi di atti a titolo oneroso, si richiede che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio ovvero, quando l'atto è anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Ad eliminare eventuali dubbi sulle prestazioni di garanzia, il secondo comma dell'art. 2901 le considera atti a titolo oneroso se sono contestuali al credito garantito. Data, infatti, la contestualità, la garanzia s'inserisce nel negozio a cui accede, come un elemento di questo, configurandosi come corrispettiva della prestazione del creditore, poichè in tanto il credito sorge in quanto ad esso si lega la garanzia. Ho codificato (art. 2901, terzo comma) il principio, ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza, che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto, intendendo qui parlare di adempimento in senso tecnico, senza escludere la possibilità d'impugnare con l'azione revocatoria, ad esempio, la datio in solutum o la novazione, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge. La sorte dei diritti dei subacquirenti - incompiutamente regolata dall'art. 1235 del codice del 1865, il quale, tra l'altro, non poneva la necessaria distinzione tra subacquirenti a titolo oneroso e subacquirenti a titolo gratuito - è disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 2901: la dichiarazione d'inefficacia dell'atto estende i suoi effetti all'acquirente mediato, se l'acquisto fu gratuito; non pregiudica invece il diritto dell'acquirente mediato se l'acquisto fu a titolo oneroso e questi era in buona fede al momento dell'acquisto. Rimangono naturalmente fermi, quando la domanda di revocazione si riferisce ad un atto soggetto a trascrizione, gli effetti della trascrizione della domanda stessa, per cui, se questa fu trascritta prima che il subacquirente operasse la trascrizione o l'iscrizione del suo titolo d'acquisto, la sentenza che dichiara l'inefficacia dell'atto pregiudica anche il subacquirente a titolo oneroso e di buona fede (art. 2652, n. 5). L'art. 2902 determina gli effetti dell'azione revocatoria. Questa giova soltanto al creditore che l'ha proposta, il quale, ottenuta la dichiarazione d'inefficacia, può promuovere le azioni conservative o esecutive sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte dagli articoli 602 e segg. del codice di procedura civile. I beni alienati - come, per altro, era opinione largamente diffusa sotto l'impero del codice precedente - non rientrano nel patrimonio del debitore, ma la revoca è pronunciata al solo effetto di assoggettarli alle azioni del creditore danneggiato. Ad assicurare il soddisfacimento del creditore anzidetto tende l'ultimo comma dell'art. 2902, secondo cui il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria non può concorrere sul ricavato dei beni che hanno formato oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto. Questa regola può a prima vista sembrare molto grave per il terzo contraente, ma occorre considerare che la prevalenza del creditore sul terzo è giustificata dal comportamento normalmente illecito di questo e dal fatto che altrimenti le ragioni del creditore finirebbero con l'essere nella maggior parte dei casi compromesse dal concorso del terzo. Il problema si presenta sotto diverso aspetto in tema di revocatoria fallimentare, tenuto conto delle profonde modificazioni che la revocatoria ordinaria subisce nel fallimento, in cui, agevolata da presunzioni di frode, non è esercitata nell'interesse del singolo creditore, ma nell'interesse generale della massa, senza distinzione tra crediti anteriori e crediti posteriori all'atto impugnato. L'opportunità, nell'interesse sociale della sicurezza degli affari e della certezza dei diritti, che la sorte degli atti suscettivi di revoca non rimanga per lungo tempo sospesa, mi ha indotto, in conformità del voto espresso da autorevoli scrittori, a stabilire in cinque anni il termine di prescrizione dell'azione, il quale decorre dalla data dell'atto (art. 2903). Una norma di rinvio (art. 2904) fa salve le speciali disposizioni che, in altre sedi, disciplinano l'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale. Del sequestro conservativo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1182

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2901 · fonte del testo

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