[1]Il creditore, anche se il credito e' soggetto a condizione o a termine, puo' domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1)che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2)che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
[2]
[2]Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
[3]
[3]Non e' soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
[4]
[4]L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
In tema di opposizione allo stato passivo, al creditore ipotecario che agisce per l'insinuazione allo stato passivo del suo credito prelazionario (e che, successivamente alla presentazione della sua domanda, sia stato dichiarato fallito) ben può essere opposta da parte della curatela fallimentare, insinuata dalla predetta domanda, l'eccezione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., essendo tale eccezione diretta semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria avanzata ex adverso dalla curatela fallimentare che domanda l'insinuazione al passivo del suo credito.
In tema di revocatoria ordinaria avente a oggetto l'atto istitutivo di un trust a titolo gratuito, la domanda proposta nei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del trustee, unico litisconsorte necessario insieme al disponente, restando a tal fine irrilevante l'integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti nel corso del giudizio.
In tema di spese giudiziali, il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, di cui all'art. 93 c.p.c., fa sorgere un rapporto di credito diretto tra il difensore e la parte soccombente, autonomo rispetto a quello fondato sul contratto di prestazione d'opera professionale tra patrono e cliente, sicchè quest'ultimo, già parte vittoriosa nella lite, è privo di legittimazione ad agire in revocatoria a tutela del credito oggetto di distrazione.
In tema di azione revocatoria ordinaria di atti di disposizione a titolo gratuito, la prova del requisito soggettivo della scientia damni, in capo al debitore, può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché esse siano oggetto di una valutazione non atomistica, bensì necessariamente complessiva e unitaria, tramite l'esame dei singoli elementi indiziari, al fine di escludere quelli irrilevanti, e, successivamente, tramite un giudizio globale di quelli residui, al fine di verificare se la loro convergenza integri i requisiti di gravità, precisione e concordanza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata la scientia damni del debitore sulla base di una sola presunzione sostanzialmente automatica, desunta dalla natura gratuita dell'atto e dal conseguente depauperamento patrimoniale).
In tema di azione revocatoria ordinaria, è inammissibile la domanda riconvenzionale del terzo acquirente diretta ad ottenere la restituzione del prezzo della compravendita, oggetto dell'azione revocatoria, poiché l'accoglimento di quest'ultima non determina ex se un effetto reale di perdita del bene (evizione), né è possibile ottenere una sentenza condizionata ad un'eventuale futura azione esecutiva del creditore, attesa la mancanza di certezza e inequivocità dell'elemento condizionante alla luce dei variegati esiti dell'azione revocatoria ex art. 2902, comma 1, c.c. e la particolare tutela accordata, nell'art. 2902, comma 2, c.c., al terzo acquirente, che conserva, in ogni caso, le azioni personali nei confronti del venditore.
L'azione surrogatoria conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e ha perciò carattere eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, cosicché, ove il debitore non sia più inerte, ma abbia tenuto comportamenti idonei e sufficienti ad esprimere la sua volontà circa la gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto affinché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore ritenga di esercitare i propri diritti, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui compiute a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria, ovvero l'opposizione di terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione del creditore all'esercizio dell'azione surrogatoria in relazione ad una controversia di impugnazione, per falsità, di un testamento olografo con cui il de cuius aveva designato unico erede il debitore e nella quale quest'ultimo si era costituito aderendo alle domande degli attori e disponendo così del diritto che gli sarebbe derivato dal testamento, in modo da privare il proprio creditore della legittimazione all'azione surrogatoria per insussistenza dell'inerzia).
In tema di azione revocatoria, l'assegnazione, in sede esecutiva ex art. 553 c.p.c., al creditore di un credito già spettante al suo debitore, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che detta assegnazione, realizzando un trasferimento pro solvendo e non pro soluto, non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo all'uopo necessario il pagamento da parte del terzo debitore.
L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee, sicché deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
In tema di azione revocatoria, la mera presenza, sul bene oggetto dell'atto dispositivo, di ipoteche di grado anteriore in favore di terzi, astrattamente idonee a coprire il valore del bene, non è sufficiente ad escludere l'eventus damni, potendo la garanzia ipotecaria venir meno, ridimensionarsi o non essere escussa.
In tema di azione revocatoria ordinaria, il convincimento del giudice di merito che desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, è logico e congruo, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.
Il giudicato che si forma su una sentenza di rito con la quale si nega che una determinata domanda sia stata proposta, con l'atto introduttivo o con altro atto, nel corso del giudizio, si risolve nell'accertamento irretrattabile che non vi è stata alcuna domanda e, dunque, alcun atto determinativo della interruzione della prescrizione, né in via istantanea né in via permanente, fino al giudicato e tale accertamento, ove la domanda venga proposta in un altro giudizio, non può più essere messo in discussione dal giudice investito di essa.
In tema di fondo patrimoniale, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto costitutivo del fondo non coincidono con quelli dell'azione esecutiva sui beni e frutti che lo compongono, con la conseguenza che il creditore in revocatoria non deve provare che il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia cui il fondo è finalizzato.
Ai della proponibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se controverso o litigioso, purché non pretestuoso, quale che ne sia la ragione costitutiva, sicché non costituisce mutatio libelli il fatto di invocare un credito che ha fonte in un titolo diverso da quello inizialmente allegato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'attore avesse inizialmente assunto di essere creditore sulla base dell'avallo di cambiali e, con la memoria ex art. 183 c.p.c., allegato, quale titolo del credito, una transazione).
In tema di revocatoria ordinaria, quando il creditore agisce nei confronti del socio di una società in accomandita semplice per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo da questi compiuto, la sufficienza della garanzia patrimoniale deve essere valutata con riguardo al solo patrimonio del debitore convenuto, senza tener conto del patrimonio sociale, il quale è autonomo anche nel caso in cui la società sia coobbligata in solido con i soci per il medesimo debito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale i soci censuravano la sentenza di merito che, ai fini dell'eventus damni, aveva verificato la capienza del solo patrimonio del socio, senza tenere conto di quello della società coobbligata).
In tema di preliminare di vendita per persona da nominare, ove l'acquisto del terzo per electio amici del promissario acquirente sia impugnato in revocatoria - al fine di contemperare la garanzia patrimoniale dei creditori con l'affidamento del terzo nello svolgimento della propria autonomia privata - mentre la sussistenza dell'eventus damni rispetto al creditore procedente va valutata rispetto al momento della stipula del contratto definitivo, verificandosi solo in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. deve essere valutato riguardo al nominato e al momento di accettazione della nomina, mentre, se tale valutazione dà esito negativo, prevalgono gli stati soggettivi del nominante, trovando applicazione l'art. 1391 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un preliminare di vendita per persona da nominare in cui gli effetti della dichiarazione di nomina si erano realizzati in sede di conclusione del contratto definitivo, aveva individuato nell'accettante la dichiarazione di nomina il "terzo" rispetto al quale aveva accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c.).
L'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 66 della l.fall. e dell'art. 2901 c.c., proposta dal curatore anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che ha trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell'azione revocatoria, comporta per il curatore stesso l'onere di provare, ex art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza, in capo al subacquirente, della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare il ricorso delle condizioni dell'azione anche in relazione all'acquisto del subacquirente medesimo.
La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria o di simulazione non ha efficacia di giudicato, neanche implicito, in ordine all'esistenza del credito legittimante l'azione, dal momento che quest'ultimo non integra un fatto costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio, di modo che il relativo accertamento, non cadendo su una questione pregiudiziale in senso tecnico, non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione.
Nel giudizio relativo all'azione revocatoria dell'atto dispositivo di un bene in comunione legale i coniugi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di una comunione senza quote nella quale entrambi sono titolari di una situazione giuridica unitaria e inscindibile.
In tema di azione revocatoria ordinaria, la dichiarazione del tribunale di improcedibilità della domanda ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore fallimentare, con accoglimento della domanda di quest'ultimo e condanna del convenuto alle spese anche nei confronti dei primi, non esclude la legittimazione degli attori originari a costituirsi nel giudizio di appello proposto dall'acquirente convenuto soccombente per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, ivi compreso il capo delle spese e non giustifica perciò la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla corte di appello in ragione dell'asserito difetto di interesse ad agire.
In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale.
In tema di fondo patrimoniale, l'esecuzione sui beni attribuiti al fondo è consentita ai soli creditori della famiglia e, ai sensi dell'art. 170 c.c., ai creditori che ignoravano l'estraneità del debito ai bisogni di quest'ultima, mentre è preclusa a quelli che ne avevano conoscenza, ferma restando la possibilità per tutti i creditori di esperire l'azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'atto costitutivo, ove ne ricorrano i presupposti.
Il curatore ha diritto di subentrare nell'azione revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall. accettando la causa nello stato in cui si trova, anche in grado di appello, senza preclusioni di sorta; la diversa posizione di inerzia assunta dal fallimento in primo grado non costituisce abdicazione al diritto potestativo di subentro vantato dalla procedura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata nella parte in cui ha ammesso la facoltà per il fallimento, già costituito in primo grado, di contrastare la pretesa dell'istituto di credito in grado d'appello, nonostante in prime cure il fallimento non avesse avanzato alcuna domanda, limitandosi ad aderire alle difese assunte dalla società in bonis per il rigetto dell'azione avversaria).
In tema di azione revocatoria, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'eventus damni, il creditore che disponga di una garanzia di molto superiore al proprio credito ha l'onere di dimostrare, anche per presunzioni, che la relativa escussione è destinata a rimanere infruttuosa, dovendosi operare un bilanciamento tra l'interesse del creditore a non perdere la garanzia generica costituita dall'integrità del patrimonio del debitore e quello di quest'ultimo a disporre dei propri beni.
Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito determina l'inefficacia dell'atto traslativo impugnato con conseguente condanna dell'acquirente alla "restituzione" del bene e, nel caso in cui questo sia fruttifero, dei frutti ritratti dallo stesso con decorrenza dalla domanda giudiziale.
L'opponibilità, nei confronti dei terzi creditori, del trust previsto dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, non è regolata dalla legge del disponente ma dalla lex fori, trattandosi di norme poste a tutela dei creditori per il caso di insolvibilità, alle quali non è possibile derogare mediante una manifestazione di volontà, secondo quanto previsto dall'art. 15, lett. e), della medesima Convenzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano in relazione all'azione revocatoria ordinaria dell'atto costitutivo di un trust interno, contenente una clausola di proroga della giurisdizione in favore della Corte del Jersey, sul presupposto, da un lato, che tale pattuizione non potesse vincolare soggetti terzi quali i creditori, e dall'altro che non potesse derogare a una norma di applicazione imperativa quale l'art. 2901 c.c.).
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., l'interveniente volontario tardivo soggiace alle preclusione istruttoria di cui all'art. 268, comma 2, c.p.c., norma che deve intendersi riferita a qualsivoglia tipo di prova, comprese quelle documentali a sostegno della legittimazione ad intervenire.
Nel giudizio avente a oggetto l'azione revocatoria ordinaria, la modifica dell'entità e della fonte del credito legittimante, riconducibile al medesimo debitore e alla medesima situazione economica sottostante, non costituisce una mutatio libelli ed è, dunque, ammissibile, poiché non altera l'oggetto fondamentale dell'azione, che rimane la dichiarazione di inefficacia dell'atto revocando.
L'eccezione con cui il convenuto deduca l'esenzione da revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto, prevista dall'art. 2901, terzo comma, c.c., costituisce eccezione in senso stretto, in quanto implica l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, e non può essere, dunque, dedotta se non a mezzo di comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell'udienza prevista dall'art. 166 c.p.c.
L'applicabilità all'azione revocatoria fallimentare del regime dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c. non comporta che il curatore possa proporre l'azione nei confronti dei terzi subacquirenti, ma soltanto che possa provare la malafede dei predetti e, quindi, la consapevolezza della lesione arrecata alla par condicio creditorum dall'acquisto effettuato dal dante causa.
In caso di azione revocatoria ordinaria proposta mediante l'instaurazione di procedimento sommario di cognizione, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso, in quanto tale atto, introducendo un giudizio a cognizione piena, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto.
In tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'eventus damni se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l'atto dispositivo, atteso che l'interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione.
La cessione di un credito per estinguere un debito scaduto, non costituendo modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, non è soggetta a revocatoria ordinaria in forza del disposto di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., secondo cui non è soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto mediante qualunque atto idoneo ad estinguerlo.
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l. fall. per gli atti costitutivi di garanzie trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore, poiché anche in tali ipotesi è ravvisabile la medesima esigenza di non revocare una garanzia che la società aveva costituito in vista di un suo risanamento.
In tema di sovraindebitamento, nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'art. 14-octies della l. n. 3 del 2012, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum", atteso che l'art. 14-decies, comma 2, della l. n. 3 del 2012 (integrato dal d.l. n.137 del 2020, conv. con mod. dalla l.n.176 del 2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore) riconosce al liquidatore il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
In tema di azione revocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall., il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto della consistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendere oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori.
Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni.
È ammissibile l'azione revocatoria di un negozio di conferimento di beni in società, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione, regolati dalle norme generali, e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione, la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e non la società che riceve il conferimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che l'atto di conferimento costituisse atto esecutivo di una delibera di aumento di capitale, da ritenersi comunque atto presupposto rispetto alla vicenda traslativa, in quanto per effetto di essa nel patrimonio del conferente si sostituisce al bene - nel caso un immobile - un semplice titolo partecipativo ad un capitale di rischio).
Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "ex latere creditoris".
L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.
In tema di azione revocatoria di un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, ex art. 169 c.c., essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione.
Il curatore speciale, nominato dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 320, comma 6, c.c., ha la rappresentanza processuale del minore con riferimento ai giudizi nei quali sia coinvolto l'atto per il compimento del quale è stato nominato e nei limiti dell'affare che ne ha imposto la nomina, con la conseguenza che detta rappresentanza va esclusa ove il giudizio abbia per oggetto una domanda revocatoria, giacché il suo eventuale accoglimento, non avendo effetto recuperatorio, non inciderebbe negativamente sulla titolarità del diritto conseguito dal minore attraverso l'atto stipulato con l'intervento del curatore.
L'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 415, della l. n. 311 del 2004, è legittimato a promuovere azione revocatoria a tutela del credito spettante all'ente impositore, anche se oggetto di istanza di rateizzazione, senza sottostare alle condizioni ed ai limiti previsti dal successivo art. 50 - che fa salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento - sia perché esula dall'oggetto dell'azione revocatoria ogni valutazione in ordine alla legittimità dell'iscrizione a ruolo o all'accertamento delle somme ancora dovute, sia perché l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali.
In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità.
Nel caso di domanda di revocatoria di un atto di retrocessione conseguente a una simulata alienazione, il conflitto tra creditore revocante e simulato alienante nonché apparente retroceduto dev'essere regolato in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione, se eseguita, delle domande ex art. 2901 c.c. e di simulazione, con la conseguenza che, in presenza della prioritaria trascrizione della prima, la simulazione resta inopponibile al creditore vittorioso.
In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).
Le Sezioni Unite Civili – in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 24237 dell’8 agosto 2023 – hanno pronunciato i seguenti principî: «L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario»; «L’azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese».
In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
Art. 2901 c.c.
Cass. civ., Sez. I, ord. interl. n. 24237/2023
9 agosto 2023
La Sezione Prima civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza: se l’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’art. 2901 c.c. o 66 l.f., nei confronti di un atto di scissione societaria, sia da includere tra le cause e i procedimenti «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario», di cui all’art. 3, comma 2, lett. a). del d.lgs. n. 168 del 2003, per i quali è stabilita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, oppure se detta domanda, non rientrando nell’ambito di applicazione della norma citata, sia soggetta alla disciplina ordinaria sul riparto di competenza.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nella disciplina dell'azione revocatoria ho avuto cura di risolvere le più importanti questioni pratiche che si sono agitate nel campo di questo istituto. Il consilium fraudis, requisito tradizionale dell'azione revocatoria, è dall'art. 2901, in conformità del concetto prevalso in dottrina e in giurisprudenza, individuato nella conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. L'azione non è sempre legata all'anteriorità del credito rispetto all'atto che s'impugna; anche quando l'atto è anteriore al sorgere del credito l'azione è ammissibile, se l'atto è dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito stesso. La deroga al principio dell'anteriorità del credito è giustificata dalla particolare nota di perversità che caratterizza in questo caso il consilium fraudis. La disposizione codifica una massima più volte enunciata dalla corte di cassazione e s'ispira allo stesso concetto che informa l'art. 194 del codice penale, nel quale, del pari, l'anteriorità del credito non costituisce uno dei presupposti per la dichiarazione d'inefficacia dell'atto. È mantenuta la distinzione tra atti a titolo gratuito e atti a titolo oneroso, alla quale è correlativa una parziale diversità dei presupposti dell'azione: trattandosi di atti a titolo oneroso, si richiede che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio ovvero, quando l'atto è anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Ad eliminare eventuali dubbi sulle prestazioni di garanzia, il secondo comma dell'art. 2901 le considera atti a titolo oneroso se sono contestuali al credito garantito. Data, infatti, la contestualità, la garanzia s'inserisce nel negozio a cui accede, come un elemento di questo, configurandosi come corrispettiva della prestazione del creditore, poichè in tanto il credito sorge in quanto ad esso si lega la garanzia. Ho codificato (art. 2901, terzo comma) il principio, ormai consolidato in dottrina e in giurisprudenza, che non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto, intendendo qui parlare di adempimento in senso tecnico, senza escludere la possibilità d'impugnare con l'azione revocatoria, ad esempio, la datio in solutum o la novazione, se sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge. La sorte dei diritti dei subacquirenti - incompiutamente regolata dall'art. 1235 del codice del 1865, il quale, tra l'altro, non poneva la necessaria distinzione tra subacquirenti a titolo oneroso e subacquirenti a titolo gratuito - è disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 2901: la dichiarazione d'inefficacia dell'atto estende i suoi effetti all'acquirente mediato, se l'acquisto fu gratuito; non pregiudica invece il diritto dell'acquirente mediato se l'acquisto fu a titolo oneroso e questi era in buona fede al momento dell'acquisto. Rimangono naturalmente fermi, quando la domanda di revocazione si riferisce ad un atto soggetto a trascrizione, gli effetti della trascrizione della domanda stessa, per cui, se questa fu trascritta prima che il subacquirente operasse la trascrizione o l'iscrizione del suo titolo d'acquisto, la sentenza che dichiara l'inefficacia dell'atto pregiudica anche il subacquirente a titolo oneroso e di buona fede (art. 2652, n. 5). L'art. 2902 determina gli effetti dell'azione revocatoria. Questa giova soltanto al creditore che l'ha proposta, il quale, ottenuta la dichiarazione d'inefficacia, può promuovere le azioni conservative o esecutive sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato, osservando le forme prescritte dagli articoli 602 e segg. del codice di procedura civile. I beni alienati - come, per altro, era opinione largamente diffusa sotto l'impero del codice precedente - non rientrano nel patrimonio del debitore, ma la revoca è pronunciata al solo effetto di assoggettarli alle azioni del creditore danneggiato. Ad assicurare il soddisfacimento del creditore anzidetto tende l'ultimo comma dell'art. 2902, secondo cui il terzo contraente che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria non può concorrere sul ricavato dei beni che hanno formato oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto. Questa regola può a prima vista sembrare molto grave per il terzo contraente, ma occorre considerare che la prevalenza del creditore sul terzo è giustificata dal comportamento normalmente illecito di questo e dal fatto che altrimenti le ragioni del creditore finirebbero con l'essere nella maggior parte dei casi compromesse dal concorso del terzo. Il problema si presenta sotto diverso aspetto in tema di revocatoria fallimentare, tenuto conto delle profonde modificazioni che la revocatoria ordinaria subisce nel fallimento, in cui, agevolata da presunzioni di frode, non è esercitata nell'interesse del singolo creditore, ma nell'interesse generale della massa, senza distinzione tra crediti anteriori e crediti posteriori all'atto impugnato. L'opportunità, nell'interesse sociale della sicurezza degli affari e della certezza dei diritti, che la sorte degli atti suscettivi di revoca non rimanga per lungo tempo sospesa, mi ha indotto, in conformità del voto espresso da autorevoli scrittori, a stabilire in cinque anni il termine di prescrizione dell'azione, il quale decorre dalla data dell'atto (art. 2903). Una norma di rinvio (art. 2904) fa salve le speciali disposizioni che, in altre sedi, disciplinano l'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale. Del sequestro conservativo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1182
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2901 · fonte del testo
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