Codice civile

Art. 1460 c.c. — Eccezione d'inadempimento

[1]Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

[2]Tuttavia non puo' rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto e' contrario alla buona fede.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 1460 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16893/2026

    29 maggio 2026
    • Opere pubbliche (appalto di)

    In tema di appalti pubblici, il diritto al risarcimento del danno, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante, non può trovare riscontro, sic et simpliciter, nella pregressa iscrizione delle riserve, le quali, tuttavia, ben possono essere assunte dal giudice del merito come base per la verifica, sotto il profilo dell'an e del quantum, della pretesa risarcitoria dell'appaltatore.

    Art. 1460 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12638/2026

    5 maggio 2026

    In tema di revocatoria fallimentare, anche dopo la riforma dell'art. 802 del r.d. n. 327 del 1942 (Codice della navigazione), ad opera del d.lgs n. 151 del 2006, devono ritenersi assoggettabili ad azione revocatoria i pagamenti di diritti e tariffe effettuati dal vettore aereo al gestore aeroportuale, essendo a tal fine irrilevante che quest'ultimo non possa scegliere i vettori aerei ammessi a usufruire dei suoi servizi o negare la partenza degli aeromobili in caso di inadempimento, in quanto occorre unicamente prendere in considerazione il momento in cui il pagamento è effettuato e non l'origine del credito o la data della controprestazione, non assumendo perciò rilievo contrario l'impossibilità di avvalersi dell'autotutela prevista dagli artt. 1460 e 1461 c.c.

    Art. 1460 c.c. · Art. 1461 c.c. · Art. 67 fallimento · Art. 802 c.nav.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6883/2026

    23 marzo 2026

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'eccezione ex art. 1460 c.c. può essere opposta dal curatore al sindaco che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, quando le prestazioni rese dal professionista - a prescindere dal mancato conseguimento del risultato perseguito, dalla gravità dell'inadempimento e dalla dannosità dallo stesso - non sono state, a causa della loro negligente esecuzione, oggettivamente funzionali alla soddisfazione degli interessi del committente.

    Art. 1460 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5964/2026

    16 marzo 2026

    In tema di inadempimento contrattuale, l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. costituisce espressione del potere di autotutela riconosciuto alle parti e, pur essendo diretta a paralizzare la pretesa di adempimento della controparte inadempiente, non è incompatibile con la proposizione della domanda di risoluzione del contratto né con la richiesta di risarcimento del danno, atteso che l'inadempimento di una parte, oltre a escludere il dovere dell'altra di eseguire la propria prestazione, può incidere anche sull'interesse di quest'ultima alla conservazione del vincolo contrattuale.

    Art. 1460 c.c. · Art. 1453 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'inadempimento di una delle parti legittima la domanda di risoluzione solo se abbia notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455). Il principio, non ostante il silenzio del codice del 1865, era già ammesso dalla coscienza giuridica comune quale criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La giurisprudenza ne aveva fatto applicazioni varie escludendo valore non soltanto all'inadempimento di un obbligo contrattuale accessorio, ma anche a quello di un'obbligazione principale se l'inadempimento stesso, per le modalità e le circostanze, appariva di lieve entità. Il principio, applicato nell'art. 1525 con riferimento alla vendita a rate, è ripetuto nell'art. 1564 a proposito della somministrazione, per precisarne la portata rispetto a questo contratto: ne può produrre infatti la risoluzione soltanto l'inadempimento che sia tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti. La risoluzione può essere chiesta anche se la parte fedele ai propri obblighi aveva promosso giudizio per ottenerne l'esecuzione; il che è ovvio dato che perdura lo stato di violazione del contratto. Non è invece consentito che la domanda di risoluzione si muti in domanda di adempimento (art. 1453, secondo comma); scegliendo la risoluzione, il contraente implicitamente dichiara di non avere più interesse al contratto, e il debitore non deve ulteriormente mantenersi pronto per l'esecuzione della prestazione. Reciprocamente, la domanda di risoluzione impedisce la purgazione della mora (art. 1453, terzo comma); per non indulgere eccessivamente verso il debitore, il nuovo sistema nega ogni diritto a dilazione giudiziaria, in modo che si evita ogni turbamento alla prontezza degli adempimenti, fondamentale in ogni ramo dell'economia, e si adegua tutto il sistema delle obbligazioni alla norma dell'art. 42 cod. comm. Quando non vi è clausola risolutiva espressa, la risoluzione si può ottenere mediante un procedimento monitorio di diffida ad adempiere (art. 1454), che rinvia il contraddittorio sulla controversia conseguente all'inadempimento, subordinandolo ad un'opposizione dell'inadempiente, e che dà al creditore il vantaggio di evitare le lungaggini di un'ordinaria azione giudiziale. Il creditore intimerà al debitore, per iscritto, di adempiere in un termine non inferiore a quindici giorni, salva diversa convenzione o salvo che, per la natura del contratto o in base agli usi, risulti congruo un termine minore. La diffida deve contenere la dichiarazione che, decorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intenderà risoluto; e infatti la persistente inadempienza del debitore provoca la risoluzione ipso iure. A tutela del creditore si è evitato l'effetto automatico assoluto, tanto della clausola risolutiva espressa quanto del termine essenziale. Tale automatismo potrebbe non corrispondere più all'interesse del creditore nell'atto in cui l'inadempimento si verifica: il creditore può quindi rinunciare all'effetto della clausola risolutiva espressa non dichiarando di volersene valere (art. 1456, secondo comma); può rinunciare all'effetto del termine essenziale domandando entro tre giorni l'esecuzione tardiva (art. 1457, primo comma). In caso di termine essenziale la dichiarazione del creditore è sottoposta a decadenza, perchè normalmente i contratti a termine essenziale hanno per oggetto prestazioni di valore variabilissimo e per non consentire al creditore di speculare senza limiti di tempo sulle possibilità alternative di conseguire la prestazione o il risarcimento: il sistema sostanzialmente è quello già previsto dall'art. 69 cod. comm. (cfr. anche art. 1517). Gli effetti della risoluzione per inadempimento sono stabiliti negli articoli 1458 e 1459 anche rispetto ai contratti plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune; i limiti entro cui è consentito sospendere o rifiutare l'adempimento sono determinati negli articoli 1460, 1461 e 1462 in relazione all'exceptio inadimpleti contractus, al mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti e alla clausola salve et repete.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 661

  • La sospensione della prestazione è considerata legittima quando è conforme a buona fede (articoli 1460 e 1461; cfr. anche art. 1565); così se la prestazione non adempiuta è di lieve importanza, l'inadempimento di una parte non può invocarsi dall'altra per giustificare il proprio. Anche quando talvolta la legge consente la sospensione di fronte ad una inadempienza di lieve entità (art. 1565), la deviazione dal principio generale di proporzione è soltanto apparente, perchè si pone in tal caso l'obbligo di preannunziare la sospensione della propria prestazione; in modo che l'insistere nell'inadempimento, nella specifica ipotesi legale, converte in grave ciò che grave di per sè non sarebbe. È da notare il ristretto ambito entro cui funziona la clausola del salve et repete (art 1462). Essa non impedisce di opporre le eccezioni di nullità, di annullabilità o di rescindibilità del contratto, perchè tali impugnative investono l'efficacia stessa della clausola, che non può esplicare validamente la sua funzione prescindendo dalla valida esistenza del contratto che la contiene, e quindi in contrasto con ogni principio di buona fede. Nell'ipotesi poi in cui ha pieno effetto, la clausola non deve servire a preordinare un'autotutela quando motivi gravi inducono a ritenere che ciò sia esorbitante. Il giudice, delibando l'eccezione, può constatare che essa presenta elementi di fondatezza, che vi sia addirittura già una prova semipiena o che sia possibile una pronta indagine sull'eccezione: in tal caso, se si ammettesse una pronunzia sulla domanda, che non tenga conto delle eccezioni, si rivestirebbe il contratto di una forza giuridica superiore a quella che ha il titolo cambiario, contro il quale, non ostante il tradizionale rigore della relativa materia, sono opponibili le eccezioni personali di non lunga indagine (art. 65, secondo comma, legge cambiaria). Perciò l'art. 1462 consente che il giudice, anche di fronte alla clausola del solve et repete, possa rinviare la pronunzia sulla domanda quando esistono gravi motivi che giustificano una sospensione della condanna; salvo, a somiglianza di quanto dispone la legge cambiaria, il potere di imporre al debitore, se del caso, una cauzione. Dell'impossibilità sopravvenuta.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 662

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1460 · fonte del testo

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