Codice civile

Art. 2730 c.c. — Nozione

[1]La confessione e' la dichiarazione che una parte fa della verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.

[2]La confessione e' giudiziale o stragiudiziale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2730 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16890/2026

    29 maggio 2026

    La prova del giudicato esterno, salvo il caso di espressa ammissione della controparte, dev'essere fornita attraverso il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., attenendo ad una questione di ordine pubblico processuale, sottratta al principio di non contestazione; tale prova può essere fornita per la prima volta nel giudizio cassazione solo allorché il giudicato si sia inequivocabilmente formato dopo la pronuncia della sentenza impugnata ovvero dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello e, pertanto, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica.

    Art. 2730 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 324 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 12952/2026

    6 maggio 2026

    La quietanza riveste efficacia probatoria piena, quale confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, soltanto ove contenga una dichiarazione univoca di pagamento, recante l'indicazione dell'importo e del titolo, e provenga dal creditore mediante sottoscrizione a lui riferibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, nell'ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, incolpato di aver indebitamente trattenuto somme spettanti al cliente, aveva negato valore probatorio, in ordine alla loro restituzione, a dichiarazioni apparentemente sottoscritte dal cliente, sul rilievo che, sotto il profilo soggettivo, l'autenticità delle firme apposte era stata contestata dall'interessato e non verificata da perizia grafologica, e, sotto il profilo oggettivo, non vi era indicato con precisione a quale titolo e per quale importo i pagamenti fossero stati effettuati).

    Art. 2730 c.c. · Art. 2702 c.c. · Art. 2733 c.c. · Art. 2735 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15097/2025

    5 giugno 2025

    La portata confessoria delle dichiarazioni rilasciate ad un terzo in contrasto con la quietanza rilasciata nel rogito notarile è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui si era ritenuto che, a fronte della quietanza rilasciata dal venditore nell'atto di compravendita, le dichiarazioni sul mancato pagamento rese dall'acquirente al Pubblico Ministero integrassero gli estremi della confessione stragiudiziale).

    Art. 2730 c.c. · Art. 1199 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2726 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il quinto capo del titolo regola la confessione. La nozione ne è data dall'art. 2730, che ne pone in rilievo l'elemento caratteristico, costituito dall'essere la dichiarazione produttiva di conseguenze giuridiche sfavorevoli al confitente e favorevoli all'altra parte. Nel determinare la capacità richiesta per la confessione, alla formula del codice del 1865 (art. 1361), il quale faceva riferimento alla capacità di obbligarsi, ho sostituito una formula più propria, che fa riferimento alla capacità di disporre del diritto a cui attengono i fatti confessati (art. 2731). Il principio che la confessione è revocabile, quando si provi che fu determinata da errore di fatto, è riaffermato dall'art. 2732, il quale, eliminando una lacuna del codice precedente, la dichiara altresì revocabile se fu determinata da violenza. Ho ritenuto superfluo aggiungere, come si aggiungeva nel codice del 1865 (art. 1356), che la confessione ha carattere giudiziale anche se fatta dinanzi a un giudice incompetente; per contro, ho ritenuto opportuno circoscrivere i limiti della piena efficacia probatoria della confessione giudiziale, escludendo tale efficacia quando la confessione verte su fatti relativi a diritti non disponibili (art. 2733, secondo comma). Una disposizione di nuova formulazione (art. 2733, terzo comma) regola, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa soltanto da alcuni dei litisconsorti. Al riguardo, poichè non è ammissibile che la confessione formi piena prova contro gli altri, non potendo il confitente disporre dei diritti altrui, si conferisce al giudice il potere di apprezzarla liberamente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1119

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2730 · fonte del testo

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