Corte di cassazione · Massimario

Capacità della persona fisica

Voce 037 della classificazione del Massimario

18 massime, da pronunce dal 29 gennaio 2025 al 27 maggio 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Capacità di agire5 massime
  • Incapacità naturale di intendere e di volere4 massime
  • Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale4 massime
  • Potestà dei genitori (titolarità)3 massime
  • Inabilitazione2 massime

Massime della Corte di cassazione

18 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16629/2026

    Incapacità naturale di intendere e di volere › Atti compiuti da persona naturalmente incapace › Contratti in genere

    Incapacità di intendere e di volere - Estremi - Menomazione e non totale privazione delle facoltà intellettive e volitive - Sufficienza - Prova dei fatti - Caratteri.

    Al fine dell'invalidità del negozio per incapacità naturale, non è necessario che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versi in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, ma è sufficiente che tali facoltà siano perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, elementi suscettibili di essere dimostrati con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi, ferma restando la facoltà del giudice di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in altro giudizio intercorso tra le stesse o tra altre parti.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Invalidità

    Rv. 679148-01Rassegna di maggio 2026, p. 120Art. 428 c.c. · Art. 1425 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5763/2026

    Inabilitazione › Cause › Prodigalità, abuso di alcoolici o stupefacenti

    Condizione di prodigalità - Amministrazione di sostegno - Presupposti - Fondamento.

    L'amministrazione di sostegno può essere disposta, nell'interesse reale e concreto del beneficiario, inerente alla persona e/o al patrimonio, anche in presenza dei presupposti dell'interdizione o dell'inabilitazione e, quindi, anche in relazione alla prodigalità, consistente in un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel donare o nel rischiare in modo eccessivo e sproporzionato rispetto alle condizioni socio-economiche del soggetto e al valore oggettivo del denaro; tale condizione rileva indipendentemente dalla derivazione da una specifica malattia o infermità e anche quando si traduca in scelte lucide e consapevoli di vita, purché riconducibili a motivi futili, quali la mera frivolezza, la vanità o l'ostentazione del lusso, eventualmente accompagnata da disprezzo per il lavoro altrui o da indifferenza verso i doveri di solidarietà familiare.

    Rv. 678469-01Rassegna di marzo 2026, p. 47Art. 404 c.c. · Art. 406 c.c. · Art. 407 c.c. · Art. 413 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5763/2026

    Capacità di agire

    Amministrazione di sostegno - Audizione del beneficiario - Necessità - Fondamento - Volontà contraria all'attivazione o al mantenimento - Necessità del rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata.

    In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.

    Rv. 678469-02Rassegna di marzo 2026, p. 47Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 407 c.c. · Art. 413 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026

    Incapacità naturale di intendere e di volere › Atti compiuti da persona naturalmente incapace › Testamento

    Amministrazione di sostegno - Limiti alla capacità di disporre per testamento - Possibilità ex art. 411, comma 4, c.p.c - Motivazione - Contenuto - Possibilità di disporre la necessaria assistenza dell’amministratore - Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Rv. 677445-01Rassegna di febbraio 2026, p. 45Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 407 c.c. · Art. 409 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1396/2026

    Incapacità naturale di intendere e di volere › Atti compiuti da persona naturalmente incapace › Testamento

    Amministrazione di sostegno - Equiparazione della capacità di gestire una porzione di patrimonio con la capacità a donare e testare - Esclusione - Valutazione - Fattispecie.

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può estendere al beneficiario della misura, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. le limitazioni della capacità di testare o di donare previste dall'art. 591 c.c., senza possibilità di equiparare - al fine di escludere tali effetti - la capacità di amministrare liberamente la porzione di patrimonio rimessa alla disponibilità ordinaria dell'interessato, con la piena capacità di quest'ultimo di compiere atti dispositivi sull'intero patrimonio, mortis causa o donandi causa, occorrendo piuttosto accertare in concreto se sussiste un grado d'incapacità cognitiva e volitiva a riguardo da parte del beneficiario stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui, pur in presenza di un quadro clinico compromesso dal progressivo ed irreversibile grave deterioramento cognitivo dell'amministrato, accertato dal c.t.u., era stata disattesa la richiesta di stabilire limitazioni della capacità di testare e donare, essendosi ritenute tali limitazioni sproporzionate in ragione della cospicua somma mensile di cui l'interessato poteva liberamente disporre).

    Rv. 676786-01Rassegna di gennaio 2026, p. 31Art. 411 c.c. · Art. 591 c.c. · Art. 774 c.c. · Art. 409 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 279/2026

    Potestà dei genitori (titolarità) › Provvedimenti › Procedimento

    Amministrazione di sostegno - Beneficiario in stato di detenzione - Giudice competente - Individuazione - Dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo - Fondamento.

    In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale - quando il beneficiario si trova in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna - va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, poiché non trova applicazione il criterio legale della residenza (quale luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, che coincide, salva prova contraria, con la dimora abituale), che, implicando il carattere volontario dello stabilimento, è escluso per definizione, non potendo l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, fissare liberamente la propria dimora.

    Rv. 676878-01Rassegna di gennaio 2026, p. 14Art. 43 c.c. · Art. 44 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 45 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33823/2025

    Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale

    Amministrazione di sostegno - Revoca della misura - Diritto del beneficiario di nominare un difensore di fiducia - Sussistenza - Necessaria autorizzazione del giudice tutelare - Esclusione.

    Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.

    Rv. 677166-01Rassegna di dicembre 2025, p. 76Art. 404 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 412 c.c. · Art. 413 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30177/2025

    Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale

    Amministratore di sostegno - Rappresentanza processuale del beneficiario - Autorizzazione del giudice tutelare - Limiti e condizioni.

    In tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.

    Rv. 676312-01Rassegna di novembre 2025, p. 28Art. 404 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 374 c.c. · Art. 75 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30177/2025

    Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale

    Giudizio divorzile - Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno del coniuge - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

    Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Sospensione del processo

    Rv. 676312-02Rassegna di novembre 2025, p. 27Art. 404 c.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 149 c.p.c. · Art. 409 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27343/2025

    Inabilitazione › Cause › A seguito di giudizio di revoca dell'interdizione

    Amministrazione di sostegno - Nomina di amministratore esterno pur in presenza di familiari disponibili - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

    In tema di amministrazione di sostegno, la scelta dell'amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario; pertanto, in presenza di un'accesa conflittualità interna alla famiglia, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità non può che essere rappresentata dalla nomina di un soggetto terzo, pur essendovi diversi familiari disponibili, giacché l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 c.c. non ha carattere tassativo né contiene alcun criterio preferenziale.

    Rv. 676409-01Rassegna di ottobre 2025, p. 21Art. 408 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 473-bis.58 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 292/2007Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 411 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale di Venezia – sez. distaccata di Chioggia – con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo d…

  • Ordinanza n. 128/2007Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 407 c.c. · Art. 3 Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codic…

  • Ordinanza n. 4/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 407 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di…

  • Ordinanza n. 198/2006Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 78 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Asti con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006. F.to: Annibale MARINI…

  • Sentenza n. 440/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 409 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 de…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 66/1977Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 409 c.c.

    Dispositivo: a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza della Corte n. 29 del 1976; b) dichiara inammissibili le q…

  • Sentenza n. 51/1972Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 405 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, secondo comma, del codice civile, proposta dal pretore di Sant'Agata di Militello, con ordinanza 5 novembre 1969, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per gravi motivi, ove il coniuge del richiedente rif…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari