Codice civile

Art. 2384 c.c. — Poteri di rappresentanza

[1]Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina e' generale.

[2]Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2384 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11255/2026

    27 aprile 2026

    In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare la propria qualità, essendo sufficiente l'indicazione della funzione e del potere esercitato, normalmente verificabili mediante pubblici registri; spetta, pertanto, alla controparte che intenda contestare l'effettiva esistenza del potere rappresentativo proporre una eccezione specifica e tempestiva, indicando anche le ragioni per cui tale circostanza non sia verificabile mediante la consultazione dei registri pubblici.

    Art. 2384 c.c. · Art. 2328 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 75 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22325/2025

    2 agosto 2025

    Il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, che abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità è ammissibile, atteso che in tal caso l'identità della persona fisica, titolare prima dei poteri di amministrazione e successivamente di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura nel potere di rappresentanza processuale della società, rendendo irrilevante l'errata formale indicazione della qualità rivestita.

    Art. 2384 c.c. · Art. 75 c.p.c. · Art. 125 c.p.c. · Art. 182 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15914/2025

    14 giugno 2025

    In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo ove esso derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché, in questo caso, i terzi hanno la possibilità di verificarne l'esistenza consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spettando, conseguentemente a questi ultimi fornire la corrispondente prova negativa.

    Art. 2384 c.c. · Art. 2328 c.c. · Art. 75 c.p.c. · Art. 77 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto concerne la rappresentanza sociale, vale anche per le società per azioni il principio già posto dall'art. 2298. L'amministratore a cui la rappresentanza è attribuita obbliga la società per tutti gli atti che esso compie in nome di essa, purchè questi rientrino nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultino dall'atto costitutivo o dalla procura (art. 2384). Tali limitazioni non sono peraltro opponibili ai terzi se non sono state iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. Si rimuove così ogni ragione di incertezza a tutela di questi ultimi e della società, portandosi un notevole elemento chiarificatore in un campo nel quale è quanto mai indispensabile una netta precisazione dei poteri del rappresentante.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 979

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1970 al 1 gennaio 2004. 41 parole tolte, 34 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Gli amministratori che hanno la rappresentanza della societa' possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivoaggiunto: Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina e' generale.

Le limitazioni tolto: al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, aggiunto: ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terziaggiunto: , anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della societa'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2384 · fonte del testo

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