Codice civile

Art. 602 c.c. — Testamento olografo

[1]Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

[2]La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non e' fatta indicando nome e cognome, e' tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

[3]La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verita' della data e' ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacita' del testatore, della priorita' di data tra piu' testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 602 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12981/2026

    6 maggio 2026

    Nel testamento olografo, qualora la sottoscrizione autentica sia apposta nel corpo delle disposizioni, può ritenersi valida la parte che la precede solo se risulti, in base alle circostanze, che essa chiudeva il testamento, dovendo il giudice di merito accertarne, anche mediante l'esame del contenuto intrinseco, la congruità, completezza ed autonomia; in difetto, il testamento è nullo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in presenza di una sottoscrizione autentica interna e di una apocrifa in calce, aveva ritenuto valida la sola disposizione anteriore sulla base del dato formale della sua collocazione, senza verificarne l'autonomia e la completezza).

    Art. 602 c.c. · Art. 587 c.c. · Art. 606 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7679/2026

    30 marzo 2026

    In tema di divisione ereditaria, una volta proposta in primo grado la relativa domanda sulla base della prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenere la medesima divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato e prodotto in giudizio da una parte, anche se non istituita erede nella scheda testamentaria, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e la sua deduzione non altera comunque gli elementi essenziali del petitum, relativo ai beni ereditari da dividere, e della causa petendi, fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa; è, dunque, possibile la richiamata modifica della domanda di divisione, in quanto le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.

    Art. 602 c.c. · Art. 457 c.c. · Art. 713 c.c. · Art. 345 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33806/2025

    23 dicembre 2025

    Per contestare l'autenticità di un testamento olografo non deve proporsi la querela di falso ma è necessaria l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

    Art. 602 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2702 c.c. · Art. 214 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20961/2025

    23 luglio 2025

    In tema di incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c., il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; in tale ipotesi, spetta alla parte che sostiene la validità del negozio testamentario l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.

    Art. 602 c.c. · Art. 591 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Com'è stato suggerito a proposito dei requisiti essenziali del testamento olografo, ho indicato prima la data e poi la sottoscrizione, convenendo peraltro nell'avviso di escludere che sussista una causa di nullità nel fatto che la data segua eventualmente la sottoscrizione. Ha riscosso approvazione l'art. 144 del progetto definitivo anche per quanto riguarda il tormentato problema della data nel testamento olografo. Ho creduto necessario tuttavia riesaminare tale problema e ho provveduto a eliminare la parte dell'articolo in cui si disponeva che la data indica il giorno della sua apposizione. Questa norma è stata da molti discussa e criticata in base alla considerazione che la data, quando è apposta a una dichiarazione negoziale, non rappresenta una dichiarazione a sè stante, ma indica il momento cronologico in cui il negozio viene compiuto. D'altro lato, la difficoltà pratica di determinare concretamente quando il testamento è stato fatto e se la data deve riferirsi al momento in cui il testamento fu sottoscritto o a uno dei momenti in cui il testamento fu scritto, o addirittura al momento in cui fu datato, non poteva essere risolta con una precisa norma di legge, che avesse riguardo a tutte le contingenze e tanto meno con una norma, che determinasse aprioristicamente uno di questi vari possibili momenti. Si tratta di un punto sul quale è bene che l'interprete abbia una certa libertà di movimenti che gli permetta di adattare la norma alle mutevoli esigenze concrete. Del resto, l'accennata difficoltà pratica è, nella normalità dei casi, irrilevante, in quanto che si è mantenuto il principio, sul quale concorda la più recente giurisprudenza, che la data fittizia (antidata e postdata) non importa nullità del testamento e che non si può dare la prova della non verità della data se non quando tale circostanza sia decisiva per risolvere una questione che debba decidersi appunto con la considerazione del tempo in cui è stato fatto il testamento. Tale principio, per ogni verso approvabile, impedisce facili impugnazioni del testamento; mentre la determinazione del momento che la data deve indicare si desumerà, quando eccezionalmente tale determinazione avrà rilievo pratico, dai principi generali relativi alla data nelle dichiarazioni di volontà.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 293

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art602 · fonte del testo

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