Codice civile

Art. 2233 c.c. — Compenso

[1]Il compenso, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

[2]In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

[3]((Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali)).

Testo vigente dal 12 agosto 2006

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Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 2233 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16201/2026

    25 maggio 2026

    Il diritto al compenso dell'avvocato, per attività stragiudiziale connessa alla stipulazione di una transazione, non può desumersi dalla sola sottoscrizione dell'atto transattivo, giacché il compenso non può fondarsi su elementi meramente formali, occorrendo invece la prova dell'effettivo contributo professionale prestato dal difensore alla formazione e al perfezionamento dell'accordo, in termini di attività negoziale, consulenza o assistenza alle trattative.

    Art. 2233 c.c. · Art. 1965 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15827/2026

    22 maggio 2026

    A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del 1929, non modificato dalla l. n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato; pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, ove il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, il contratto è affetto da nullità anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri.

    Art. 2233 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2230 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15831/2026

    22 maggio 2026

    In tema di compensi per l'attività stragiudiziale dell'avvocato, i minimi tariffari previsti dal d.m. n. 127 del 2004 e dalle tabelle allegate non possono essere derogati per il solo mancato compimento dell'affare, giacché l'art. 6 della relativa tariffa prevede, anche in tal caso, la remunerazione dell'attività effettivamente prestata.

    Art. 2233 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15450/2026

    20 maggio 2026

    In tema di compensi di avvocato, il sindacato giudiziale sulla validità del patto di quota lite - stipulato nel vigore dell'art. 2233 c.c., come modificato dal d.l. n. 223 del 2006 e anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012 - investe l'adeguatezza e la proporzionalità del compenso pattuito, avuto riguardo al risultato perseguito, alla tariffa di mercato e al valore e alla complessità della lite, dovendosi verificare, in concreto, l'equilibrio causale delle prestazioni alla luce dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 45 del codice deontologico forense (nel testo deliberato il 18 gennaio 2007).

    Art. 2233 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 13 Legge professionale forense

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/1974

    Questione infondata
    13 febbraio 1974

    Non è fondata, in relazione agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo e 101, comma secondo della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2233 comma primo, del codice civile, nella parte in cui dispone che, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe e gli usi, il compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale è determinato dal giudice, sentito il parere dell'ordine professionale competente. Detto parere è solo un atto amministrativo che viene assunto nel processo come semplice partecipazione di un giudizio valutativo ad opera del consiglio dell'ordine professionale, e come non integra una decisione o la definizione di un punto in controversia, così non costituisce neppure un atto preparatorio di un provvedimentò giurisdizionale.

    Art. 2233 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il capo II del titolo III contiene la disciplina particolare del contratto d'opera intellettuale posto in essere nell'esercizio di una professione. Si tratta di un rapporto direttamente e profondamente influenzato dall'ordinamento sindacale e corporativo delle professioni. Questo ordinamento non poteva certo formare oggetto di disciplina nel codice civile, in relazione ai criteri generali adottati (art. 2061); ma d'altra parte non poteva essere ignorato. Anche in questa materia il codice pone pertanto solo alcuni principi generali, mentre per il resto rinvia alla legislazione speciale. Così, in conformità del principio già adottato nella disciplina generale dell'impresa (art. 2084), il codice stabilisce che la sola legge possa subordinare l'esercizio di una professione intellettuale all'iscrizione in albi o elenchi (art. 2229, primo comma); così, richiamati i particolari poteri disciplinari, spettanti alle associazioni professionali, il codice riconosce al singolo il diritto al ricorso in via giurisdizionale contro i provvedimenti delle associazioni, che direttamente incidono sull'esercizio della professione (art. 2229, secondo e terzo comma); così, in caso di difetto di iscrizione, il codice dichiara illecita la prestazione effettuata (art. 2231), in omaggio al principio che già trova corrispondente applicazione nell'art. 2126 in tema di rapporto di lavoro; così nel fissare i criteri per la disciplina del compenso, il codice stabilisce che questo in ogni caso deve adeguarsi al decoro della professione, e conferma, con una più appropriata formulazione, il divieto del patto di «quota lite» sancito dall'art. 1458 del codice civile del 1865 (art. 2233, ultimo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 916

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2006

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 12 agosto 2006. 35 parole tolte, 23 parole aggiunte.

tolto: Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori, non possono, neppure per interposta persona, stipulareaggiunto: Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti tolto: alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullita' e dei danni aggiunto: che stabiliscono i compensi professionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2233 · fonte del testo

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