Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Responsabilità civile

Amministrazione pubblica

Sottovoce della voce 148 nella classificazione del Massimario

30 massime, da pronunce dal 26 aprile 2025 al 13 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

30 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14090/2026

    Condotta colposa o dolosa dei dipendenti della P.A.

    Affidamento eterofamiliare - Relazioni di istituti o di operatori specializzati - Delega a terzi di potere decisorio - Esclusione - Valutazione del giudice procedente nel quadro delle complessive emergenze istruttorie - Sussistenza - Conseguenze.

    Nei procedimenti di affido eterofamiliare, le relazioni d'istituti o di operatori specializzati non integrano una delega a terzi di potere decisorio, poiché le risultanze di dette indagini ed informazioni - che le parti hanno il diritto di esaminare e contestare - sono rimesse, nel quadro di tutte le complessive emergenze istruttorie, alla valutazione finale del giudice procedente, il cui ampio potere di apprezzamento, sovrapponendosi all'iniziativa di servizi sociali e psicologi, assorbe il nesso causale con il danno eventualmente subito.

    Rv. 678065-01Rassegna di maggio 2026, p. 149Art. 5-bis adozione · Art. 330 c.c. · Art. 333 c.c. · Art. 2043 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13351/2026

    Opere pubbliche

    In tema di responsabilità da cose in custodia, la responsabilità per i danni cagionati da una rete fognaria a sistema misto (acque nere ed acque meteoriche) grava sul gestore del servizio idrico integrato non già in virtù della mera qualificazione normativa del servizio, bensì in forza del potere di governo e di custodia materiale esercitata sull'infrastruttura fognaria e sulle sue pertinenze (comprese caditoie e griglie), acquisite in gestione senza riserve, anche a fronte di eventuali modifiche convenzionali, atteso che tali modifiche sono inefficaci e inoperative nei confronti dell'ente locale concedente, in difetto di ratifica da parte dell'organo competente e, in ogni caso, nella misura in cui non sia provata positivamente l'esclusione della signoria di fatto sugli impianti.

    Classificata anche sotto: Acque

    Rv. 677996-01Rassegna di maggio 2026, p. 140Art. 2051 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13096/2026

    Atti discrezionali

    Attività di vigilanza e controllo della P.A. - Rispetto dei doveri di diligenza e correttezza a protezione dei diritti dei risparmiatori - Limiti posti dalla legge e dalla norma primaria del neminem laedere - Comportamento colposo - Configurabilità - Fattispecie in tema di società fiduciarie.

    La P.A. è responsabile per i danni subiti dai risparmiatori quale conseguenza della violazione della diligenza e della correttezza nella vigilanza e nel controllo delle società fiduciarie, trattandosi di doveri previsti dagli artt. 2 della l. n. 1966 del 1939 e 3 del r.d. n. 531 del 1940, interpretati alla luce dei valori costituzionali a tutela del risparmio e dei principi di imparzialità e buona amministrazione, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale e che integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.; essa è, pertanto, tenuta a subire le conseguenze risarcitorie della propria condotta, che assume i connotati dell'illecito e provoca la lesione di diritti patrimoniali ove sia stata tardiva e comunque carente nell'adozione dei provvedimenti e delle iniziative, anche di informazione, che avrebbero potuto proteggere i risparmiatori dal pericolo della perdita delle somme investite. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'affermazione di responsabilità, per l'omessa vigilanza su una operazione di cessione del portafoglio di mandati fiduciari, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, nonostante le gravi irregolarità riscontrate in capo alla cedente, aveva tardato a revocarne l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e a procedere ad una incisiva verifica sulle attività della cessionaria e aveva omesso di informare i risparmiatori di quest'ultima sui rischi connessi alla complessiva operazione).

    Rv. 678687-02Rassegna di maggio 2026, p. 137Art. 2043 c.c. · Art. 2 Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione · Art. 41 cost. · Art. 47 cost. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11410/2026

    Medici specializzandi - Retribuzione - Mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Frazionamento dell'ammontare risarcitorio - Condizioni - Fondamento.

    Il frazionamento dell'ammontare del risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, spettante per il primo anno di durata del corso di specializzazione in favore dei medici specializzandi con riferimento ai corsi correlati all'anno accademico 1982-1983, ha luogo - in conformità con i principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97) e dalle Sezioni Unite (sentenza 31 luglio 2018 n. 20348) - soltanto nel caso in cui, secondo l'ordinamento universitario, l'effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1 gennaio 1983 (data successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva), atteso che la mancata conformazione prima di quella data non ha determinato alcun inadempimento e non può dar luogo ad alcun risarcimento; viceversa, ove l'uno e l'altra si siano svolti integralmente ed esclusivamente dopo il 1 gennaio 1983, il risarcimento stesso andrà riconosciuto integralmente perché l'intera durata del corso si è svolta quando lo Stato era inadempiente.

    Rv. 678669-01Rassegna di marzo 2026, p. 276Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8640/2026

    Pubblica sicurezza

    Occupazione abusiva di immobile - Obbligo della P.A. di dare esecuzione al provvedimento giudiziale di sequestro in funzione dello sgombero - Omissione - Conseguenze - Responsabilità da fatto illecito - Configurabilità - Fondamento.

    In tema di occupazione abusiva di immobili, la pubblica amministrazione, attraverso i competenti organi, è tenuta a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di sequestro in funzione di sgombero, esclusa ogni discrezionalità, anche di tipo tecnico, con la conseguenza che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad apprestarne i mezzi di esecuzione, è fonte di responsabilità per fatto illecito dell'Amministrazione, poiché l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a tutela di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalla Convenzione EDU costituisce oggetto di un obbligo "rafforzato" ai sensi dell'art. 6 CEDU e, di riflesso, dell'art. 6 del Trattato UE, esponendo lo Stato nel suo complesso all'obbligo di riparazione in favore dei titolari dei diritti lesi.

    Rv. 677758-01Rassegna di marzo 2026, p. 242Art. 2043 c.c. · Art. 41 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8471/2026

    Ai medici titolari di formazione specifica in medicina generale, regolata dal d.lgs. n. 256 del 1991, non è estensibile la disciplina interna, attuativa delle direttive europee, emanata in relazione ai medici specializzati nei corsi di specializzazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, ciò in ragione sia della diversità della disciplina contenuta nel citato d.lgs. n. 256 del 1991 - adottato in adempimento di uno specifico obbligo comunitario diverso da quello contenuto nelle direttive relative ai medici specializzandi -, che della peculiarità della posizione dei medici di medicina generale, non assimilabile a quella dei medici specializzati, confermata dalla differente strutturazione del relativo corso, oltre che dal fatto che il d.lgs. n. 368 del 1999 ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale e quella degli altri corsi di specializzazione rispettivamente nel quarto e nel quinto Titolo, così rendendo evidente la non estensibilità della disciplina prevista per gli specializzandi ai medici di medicina generale.

    Classificata anche sotto: Comunità europea

    Rv. 677994-01Rassegna di marzo 2026, p. 239Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7269/2026

    Responsabilità civile della P.A. - Danno in re ipsa - Esclusione - Elementi costitutivi della fattispecie - Accertamento del giudice - Necessità.

    In tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa, quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, ad accertare se sussista un evento dannoso; se il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); se l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; se lo stesso sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.

    Rv. 678334-01Rassegna di marzo 2026, p. 226Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5004/2026

    In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - che impone agli Stati membri di riconoscere un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti - la nozione di "vittima del reato" include anche i familiari dell'ucciso, in virtù sia dell'elaborazione a livello unionale e, in particolare, dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 2 maggio 2025, in causa C-640/24, sia della configurazione, nel diritto vivente nazionale, del danno patito dai congiunti quale danno diretto e non riflesso, rilevando l'illecito come fatto plurioffensivo.

    Classificata anche sotto: Comunità europea

    Rv. 678340-01Rassegna di marzo 2026, p. 193Art. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5004/2026

    La liquidazione del danno da intempestiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di prevedere indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio - deve compiersi, non già valorizzando circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno da reato, bensì avendo riguardo a quelle perdite supplementari, sempre nella misura in cui esse risultino provate, patite dai potenziali beneficiari dell'indennizzo per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva stessa.

    Classificata anche sotto: Comunità europea · Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 678340-02Rassegna di marzo 2026, p. 194Art. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 12 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 · Art. 1218 c.c. e altri 4Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2960/2026

    Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.

    Classificata anche sotto: Comunità europea · Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 677750-01Rassegna di febbraio 2026, p. 74Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 94/2017Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 30 c.p.a.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui stabilisce che «[l]a domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di d…

  • Ordinanza n. 57/2015Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 30 c.p.a.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nonché all'art.117, comma primo, Cost…

  • Sentenza n. 73/2014Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 7 c.p.a.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione prima, con l'ordinanz…

  • Sentenza n. 280/2012Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 30 c.p.a.

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata - in riferimento agli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la…

  • Ordinanza n. 58/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005. F.t…

  • Ordinanza n. 356/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI…

  • Sentenza n. 233/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Ordinanza n. 293/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Ordinanza n. 793/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 608 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Rom…

  • Ordinanza n. 607/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 608 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede d…

  • Ordinanza n. 571/1987Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 608 c.p.c.

    Dispositivo: Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo comma, nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con le ordinanze di cui in epigrafe. Così…

  • Sentenza n. 184/1986Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma, Cost., dalle predette ordinanze. Così…

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

  • Sentenza n. 87/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MI…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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