Codice civile

Art. 1669 c.c. — Rovina e difetti di cose immobili

[1]Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore e' responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purche' sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

[2]Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 1669 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16973/2026

    30 maggio 2026

    In tema di azione ex art. 1669 c.c., la denuncia dei gravi difetti dell'opera, che può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale, ha natura recettizia ed è, perciò, efficace solo quando pervenga a conoscenza (effettiva o presunta) del destinatario, sicché, non applicandosi il principio di scissione degli effetti della notificazione, essa deve essere ricevuta, e non soltanto spedita, entro il termine annuale dalla scoperta.

    Art. 1669 c.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 2966 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6927/2026

    23 marzo 2026

    La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato.

    Art. 1669 c.c. · Art. 808 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 6928/2026

    23 marzo 2026

    In tema di appalto, quando le opere appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte, non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale, potendo la domanda deve essere vagliata in base ai rispettivi rapporti negoziali intrattenuti con il committente, ove sia esercitata anche un'azione di responsabilità contrattuale verso i professionisti incaricati della verifica geologica, della progettazione e della direzione dei lavori.

    Art. 1669 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 1455 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1996/2026

    29 gennaio 2026

    Nelle edificazioni interrate, ancorché destinate solo alla presenza non continuativa dell'uomo, come nel caso di garage, box e cantine, particolarmente curata deve essere la realizzazione di opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione secondo la migliore tecnica del momento, cosicché, in assenza di esse, in caso di infiltrazioni, sussiste la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c., nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile.

    Art. 1669 c.c. · Art. 2055 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sono rimasti sostanzialmente immutati nell'art. 1669 i criteri fondamentali della responsabilità ex lege stabiliti dall'art. 1639 del codice abrogato, al quale sono state apportate solo alcune modificazioni, allo scopo di dare soddisfazione ai voti espressi, attraverso gli organi corporativi, dalle categorie interessate, e allo scopo di agevolare la più esatta comprensione della norma. Si è così chiarito che la responsabilità di cui si tratta concerne soltanto opere stabili che hanno una destinazione non temporanea; si è introdotto l'onere della denuncia del vizio, che deve essere fatta, a pena di decadenza, entro un anno dalla scoperta; si è conseguentemente abbreviato il termine di prescrizione dell'azione relativa; si è espressamente affermato, in coerenza con il carattere legale di tale responsabilità, che essa può essere fatta valere anche dagli aventi causa del committente: si è infine omesso di parlare dell'architetto, come soggetto della responsabilità regolata dall'art. 1669, perchè è parso più giusto che la posizione dell'architetto, come quella del direttore dei lavori, venga regolata dai principii generali. Innovando poi al codice del 1865 si è creduto di non dover limitare la sfera di applicazione della norma in questione alle sole ipotesi di rovina di tutto o parte dell'opera o di evidente pericolo di rovina, ma si è estesa la garanzia anche alle ipotesi in cui l'opera presenti gravi difetti. Naturalmente questi difetti devono essere molto gravi, oltre che riconoscibili al momento del collaudo, e devono incidere sempre sulla sostanza e sulla stabilità della costruzione, anche se non minacciano immediatamente il crollo di tutta la costruzione o di una parte di essa o non importano evidente pericolo di rovina. Non vi è dubbio che la giurisprudenza farà un'applicazione cauta di questa estensione, in conseguenza del carattere eccezionale della responsabilità dell'appaltatore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 704

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1669 · fonte del testo

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