Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impugnazioni civili

Revocazione (giudizio di)

Sottovoce della voce 100 nella classificazione del Massimario

44 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 28 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

44 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16647/2026

    Motivi di revocazione › Errore di fatto

    Revocazione - Deduzione di un errore di diritto de iure procedendi - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

    E' inammissibile il ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione con cui si denuncia un errore de iure procedendi, trattandosi pur sempre di un errore di diritto, come tale inidoneo a integrare gli estremi dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, numero 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione per mancata allegazione di atti - i files delle ricevute di accettazione e consegna della notifica della sentenza d'appello impugnata - non richiesti dalla legge, trattandosi della deduzione di un errore di diritto e non un travisamento degli atti).

    Rv. 678627-01Rassegna di maggio 2026, p. 176 ↗Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16648/2026

    Motivi di revocazione › Errore di fatto

    Revocazione - Condanna alle spese in favore di una parte d’una parte cui il ricorso è notificato come denuntiatio litis - Errore percettivo - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

    In tema di revocazione, allorché la Corte di cassazione provveda sulle spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente soccombente e la parte cui il ricorso sia stato notificato a mero titolo di denuntiatio litis, la pronuncia sulle spese è viziata da un errore percettivo, emendabile con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., consistito nel non avere rilevato la incontestata insussistenza d'un rapporto processuale tra la parte soccombente e quella estranea all'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha revocato la propria ordinanza che, nel dichiarare improcedibile il ricorso proposto dalla AUSL, la aveva condannata alla refusione delle spese di lite anche in favore della compagnia assicuratrice, sebbene nessuna istanza o domanda fosse stata formulata da essa o contro di essa).

    Rv. 678768-01Rassegna di maggio 2026, p. 177 ↗Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14551/2026

    Decisione › Sentenza di revocazione › Giudizio rescissorio

    Giudizio di appello - Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata riproduzione in appello - Obblighi del giudice - Previa verifica della loro presenza nel fascicolo o attivazione per la loro acquisizione - Inosservanza - Conseguenze - Sentenza fondata sull’inesistenza del documento - Illegittimità - Fondamento.

    In tema di prova documentale nel processo civile, la decisione del giudice d'appello fondata sulla mancata produzione, in fase di gravame, di documenti ritualmente depositati nel giudizio di prime cure, senza verificarne l'effettiva presenza nel fascicolo di primo grado, oppure attivarsi per la loro acquisizione o ricostruzione, si pone in contrasto con il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - in base al quale il documento ritualmente prodotto spiega un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e che non può dipendere dalle vicende del fascicolo né dalle successive scelte difensive della parte - e con l'art. 115 c.p.c., per avere il giudice omesso di considerare prove ritualmente acquisite.

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 678057-01Rassegna di maggio 2026, p. 160 ↗Art. 168 c.p.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c. · Art. 347 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13819/2026

    Motivi di revocazione › Errore di fatto

    Sentenza della Corte di cassazione - Revocazione per errore su norme giuridiche - Inammissibilità - Fondamento.

    In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio di cui all'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, allorchè la falsa percezione di esse, ancorchè indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integri gli estremi dell'error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme stesse, riconducibile alla falsa applicazione, sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata riconducibile all'ipotesi della violazione.

    Rv. 679229-01Rassegna di maggio 2026, p. 37 ↗Art. 391-bis c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13854/2026

    Motivi di revocazione › Ritrovamento e scoperta di documenti decisivi

    Impugnazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. - Avverso la sentenza di rigetto della Corte di cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

    Avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., questo mezzo essendo proponibile solo avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito.

    Rv. 677950-01Rassegna di maggio 2026, p. 83 ↗Art. 395 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c. · Art. 391-ter c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12701/2026

    Revocazione delle decisioni della Corte di cassazione - Omessa comunicazione della fissazione dell'adunanza camerale - Violazione del contraddittorio - Supposizione dell'esistenza dell’avviso - Errore revocatorio - Configurabilità - Decisività.

    In tema di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, l'omessa comunicazione della data dell'adunanza camerale, costituendo violazione del contraddittorio, integra errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., allorché la decisione sia fondata sulla supposizione, anche implicita, dell'avvenuto avviso, del cui rispetto il giudice è tenuto a verificare d'ufficio la ritualità; tale errore presenta carattere decisivo, da riferirsi non già al contenuto della pronuncia, bensì alle modalità del procedimento che ha condotto alla sua adozione, avendo impedito lo svolgimento dell'attività difensiva nella sequenza processuale prevista.

    Rv. 677986-01Rassegna di maggio 2026, p. 70 ↗Art. 391-bis c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11935/2026

    Motivi di revocazione › Dolo › Della parte

    Dolo processuale - Requisiti - Riproduzione della sentenza impugnata nel corso del ricorso - Assenza della relativa intestazione - Insussistenza.

    La riproduzione parziale, nel corpo del ricorso, della sentenza impugnata e non del suo contenuto integrale, non integra la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, n. 1, c.p.c., che richiede, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità.

    Rv. 678273-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 423 ↗Art. 394 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10386/2026

    Motivi di revocazione › Errore di fatto

    Revocazione di pronuncia della Suprema Corte ex art. 391-bis c.p.c. - Errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4), c.p.c. - Casi esclusi.

    Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare: a) l'errore sul fatto che abbia costituito "terreno di discussione" tra le parti nel giudizio di legittimità; b) l'errore formatosi sulla base dell'interpretazione o valutazione del significato della sentenza impugnata di cui la Corte abbia dato conto in motivazione, ancorché in modo inesatto; c) l'errore che non sia auto-evidente e, dunque, destinato ad emergere univocamente dal mero confronto tra la sentenza d'appello e quella della Corte, trattandosi, in tutti questi casi, di eventuali errori di giudizio e non di fatto.

    Rv. 677690-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 268 ↗Art. 391-bis c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 4072/2026

    Motivi di revocazione › Errore di fatto

    Revocazione di provvedimenti della Corte di cassazione - Errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. - Decisività - Necessità - Fondamento - Provvedimento fondato autonome rationes decidendi - Ricorrenza - Esclusione.

    In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione indefinita dei giudizi, e che non ricorre qualora il provvedimento impugnato si fondi anche su ulteriori ed autonome rationes decidendi, rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.

    Rv. 678039-01Rassegna di febbraio 2026, p. 142 ↗Art. 391-bis c.p.c. · Art. 395 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3031/2026

    Decisione › Sentenza di revocazione › Impugnazioni

    Sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione - Mezzo di gravame - Individuazione ex art. 403, comma 2 c.p.c. - Successive modifiche legislative - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di impugnazione, il mezzo di gravame avverso la sentenza che è stata pronunciata nel giudizio di revocazione è quello previsto originariamente al momento in cui fu pronunciata la sentenza impugnata per revocazione, ai sensi dell'art. 403, comma 2, c.p.c., senza che possano assumere rilievo le successive modifiche legislative. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di appello che - applicando erroneamente il termine breve di sei mesi e non quello di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., laddove la sentenza oggetto di revocazione era precedente l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009 - aveva ritenuto tardivo l'appello proposto nei confronti della decisione sulla revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento resa in data anteriore alla legge n. 69 del 2009).

    Rv. 677291-01Rassegna di febbraio 2026, p. 23 ↗Art. 403 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 207/2009Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede…

  • Sentenza n. 119/1996Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede…

  • Sentenza n. 51/1995Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 1, c.p.c., nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1995. Il Presidente: C…

  • Sentenza n. 36/1991Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4, codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il reda…

  • Sentenza n. 558/1989Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato; Dichiara - ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegitt…

  • Sentenza n. 89/2021Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, numero 4), del codice di procedura civile e 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54…

  • Sentenza n. 93/2018Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018. F.to…

  • Ordinanza n. 19/2018Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma,…

  • Sentenza n. 123/2017Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dall'Adunanza…

  • Sentenza n. 3/2015Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di proce…

  • Sentenza n. 297/2008Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Alfio…

  • Ordinanza n. 298/2007Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 360 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2006 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005,…

  • Ordinanza n. 77/2006Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006. F.to: Annibale MARINI, Pr…

  • Ordinanza n. 305/2001Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 20…

  • Ordinanza n. 219/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Sentenza n. 471/1992Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 369 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 369, secondo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nella parte in cui, prevedendo a pena d'improcedibilità il deposito della procura speciale, preclude la possibilità di sanatorie tanto ad opera della parte autonomamente quanto con l'intervento collaborativo del giudice, sollevata, in riferi…

  • Ordinanza n. 129/1991Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il…

  • Sentenza n. 584/1990Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 327 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.…

  • Ordinanza n. 96/1990Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, numero 5, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA…

  • Ordinanza n. 258/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Ordinanza n. 76/1988Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 395, nn. 1 e 2, del codice di procedura civile, sollevata dal Pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Ordinanza n. 353/1987Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Sentenza n. 17/1986Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: vista la ordinanza 8 febbraio 1983, n. 101 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (n. 234 R.O. 1983), dichiara l'incostituzionalità dell'art. 395 prima parte e n. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze dalla Corte di Cassazione rese su ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stess…

  • Ordinanza n. 80/1979Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 395 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al pretore di Salerno che, con la ordinanza 15 marzo 1976, ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 395 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari