Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 37-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32885/2025

    17 dicembre 2025

    In tema di società di comodo, nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015, poi abrogato dall'art. 2, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023, la contemporanea pendenza, con riferimento allo stesso periodo d'imposta, del giudizio di impugnazione della risposta negativa dell'Amministrazione Finanziaria all'istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società interessata, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, e del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento successivamente emesso dalla medesima Amministrazione nei confronti della stessa interpellante, comporta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del primo giudizio, risultando ormai prevalente e assorbente, per ogni aspetto riguardante l'an, il quantum e il quomodo, la cognizione sulla pretesa impositiva che ha luogo nell'altro.

    Art. 37-bis · Art. 100 c.p.c. · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 28202/2025

    23 ottobre 2025

    Il mancato avvio da parte della società di comodo della procedura di interpello disapplicativo ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994 (vigente ratione temporis), non è preclusivo della possibilità per la stessa di provare, nel giudizio di opposizione avverso l'atto impositivo con il quale l'amministrazione finanziaria abbia recuperato a tassazione il maggior reddito stabilito ex lege, la sussistenza delle situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito, rilevanti ai fini dell'inoperatività della presunzione.

    Art. 37-bis · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16559/2025

    20 giugno 2025

    In tema di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, l'operazione di merger leveraged buy out, tipizzata dall'art. 2501-bis c.c., può non avere quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, trovando giustificazione in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, anche quando, all'esito della stessa, i precedenti soci permangano nella compagine sociale della società target purché ne venga a cessare il controllo esclusivo e risulti comunque modificato in maniera rilevante l'assetto di controllo preesistente (cd. change of control).

    Art. 37-bis · Art. 2501-bis c.c. · Art. 10-bis Statuto del contribuente

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 10872/2025

    24 aprile 2025

    In tema di disciplina antielusiva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, è nullo, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'avviso di accertamento la cui motivazione non rechi integrale e dettagliato riferimento alle giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo.

    Art. 37-bis

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 132/2015

    Questione infondata
    7 luglio 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37- bis , comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), censurato, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui sanziona con la nullità l'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del contribuente della richiesta di chiarimenti. Il rimettente, per quanto concerne l'asserita violazione del principio di eguaglianza, non ha correttamente configurato i tertia comparationis , invocando, da un lato, il principio generale antielusivo - rispetto al quale la disciplina in esame avrebbe carattere ingiustificatamente derogatorio - e, dall'altro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che, in tema di applicazione dell'imposta di registro, non prevede espressamente la partecipazione del contribuente e la connessa sanzione della nullità in caso di violazione del contraddittorio. Il principio antielusivo infatti - diversamente da quanto argomentato dal rimettente sulla base di un presunto diritto vivente - non impedisce, con riguardo alle fattispecie non riconducibili all'art. 37- bis del d.P.R. in esame, che debba essere instaurato il previo contraddittorio tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente né esclude che il vizio del contraddittorio richiamato produca la nullità dell'atto impositivo. In relazione all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, la mancata espressa previsione del contradditorio anticipato non ostacola l'applicazione del principio generale di partecipazione del contribuente al procedimento; non sussiste, dunque, alcuna disparità di trattamento. Per quanto attiene al secondo parametro evocato, non vi è lesione del principio che impone a tutti l'adempimento delle obbligazioni tributarie, giacché la nullità dell'avviso di accertamento per inosservanza del termine dilatorio in esame, diversamente da quanto argomentato nell'ordinanza di rimessione, non è posta a presidio di un mero requisito formale del procedimento, ma svolge una funzione di tutela effettiva del contraddittorio, il cui rispetto è particolarmente necessario in sede di accertamento delle fattispecie elusive, per il ruolo che gli elementi forniti dal contribuente possono svolgere. Per l'affermazione secondo cui, ai fini della violazione del principio di eguaglianza, è necessaria l'esistenza di un principio generale rispetto al quale la normativa censurata rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio, v. la citate sentenze nn. 43/1989 e 1064/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 37-bis Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 2 settembre 2015. 717 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte deter- minate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti operazioni:

tolto: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

tolto: b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

tolto: c) cessioni di crediti;

tolto: d) cessioni di eccedenze d'imposta;

tolto: e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonche' il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una societa;

tolto: f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a cquinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

tolto: f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.

tolto: f-quater) pattuizioni intercorse tra societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalita' per l'applicazione del presente comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2015, N. 128

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

    Il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni che richiamano il presente articolo si intendono riferite all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art37bis · fonte del testo

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