Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16170/2026
Art. 15 l.r.
Sicilia n. 21 del 2003 - Applicabilità del regime di favore nei confronti delle società - Necessità dell’ubicazione della sede legale, degli uffici amministrativi, degli stabilimenti di produzione o delle unità operative nel territorio della Regione siciliana per l’intero quinquennio successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003 - Sussistenza. In tema di IRAP, la condizione di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 15, comma 2, della l.r. Sicilia n. 21 del 2003, consistente nell'ubicazione della sede legale, degli uffici amministrativi, degli stabilimenti di produzione e/o unità operative nel territorio della Regione siciliana, deve necessariamente persistere per l'intero quinquennio successivo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.
Rv. 678463-01Rassegna di maggio 2026, p. 266Dove leggere la sentenza