Codice civile

Art. 2361 c.c. — Partecipazioni

[1]L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non e' consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

[2]L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio ((, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato)). 315

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2021, n. 238

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La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".

Testo vigente dal 1 febbraio 2022

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2361 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11604/2025

    3 maggio 2025

    La prova della partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di una società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevole utilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita ed assistenza post vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità della compagine sociale e dell'amministratore unico).

    Art. 2361 c.c. · Art. 2247 c.c. · Art. 2297 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina delle partecipazioni è infine completata con una disposizione generale (art. 2361), che si riferisce anche alle partecipazioni non azionarie, intesa ad impedire che, mediante l'assunzione di esse, si possa, o per la misura o per la natura delle medesime, modificare sostanzialmente l'oggetto sociale. La norma vuole pertanto impedire qualsiasi violazione indiretta del principio fondamentale secondo cui non può porsi in essere nè direttamente nè indirettamente una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, senza che questa sia approvata dai soci con l'osservanza delle formalità che la legge opportunamente dispone per la validità di una deliberazione di così fondamentale importanza. Della disposizione riguardante le società con un solo azionista (art. 2362) si è già dato ragione, spiegandone lo spirito e la portata. Dell'assemblea.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 965

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 1 febbraio 2022. 14 parole aggiunte.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancioaggiunto: , indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2021, n. 238

    La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2361 · fonte del testo

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