Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14323/2026
Contratto di assicurazione - Comunicazione prevista dall’art. 2952, comma 4, c.p.c. - Natura - Effetto sospensivo della prescrizione - Condizioni - Contenuto - Interpretazione della clausola - Criteri.
In materia di contratto di assicurazione, la comunicazione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., è atto unilaterale a carattere recettizio - la cui interpretazione va compiuta alla stregua dei criteri previsti dagli artt.1362 e ss. c.c., in ragione del rinvio ad essi operato dall'art. 1324 c.c., nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi - idoneo a sospendere il corso della prescrizione qualora contenga l'espressione della volontà del dichiarante assicurato, in qualsiasi modalità idonea al raggiungimento dello scopo, pur senza formule sacramentali, di richiedere, per uno specifico sinistro, l'attivazione della copertura offerta da un ben individuato contratto di assicurazione.
Rv. 678072-01Rassegna di maggio 2026, p. 157Art. 1324 c.c. · Art. 1334 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2941 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza