Art. 372 c.p.c. — Produzione di altri documenti

[1]Non e' ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullita' della sentenza impugnata e l'ammissibilita' del ricorso e del controricorso.

[2]Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilita' puo' avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 372 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15389/2026

    20 maggio 2026

    L'omesso deposito nel fascicolo telematico della copia autentica del provvedimento impugnato, nel termine previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria, né per acquiescenza della controparte, né a mezzo del successivo deposito della sentenza effettuato nel termine di cui all'art. 372 c.p.c., il quale consente la produzione dei soli atti e documenti relativi all'ammissibilità del ricorso.

    Art. 372 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 163 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11230/2026

    27 aprile 2026

    In sede di giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è consentita la produzione da parte del curatore fallimentare, unitamente al controricorso, dei decreti di trasferimento dei beni posti in vendita a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, trattandosi di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, atteso che tale produzione determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza del tribunale confermativa del provvedimento con cui il giudice delegato abbia negato la sospensione dell'attività liquidatoria.

    Art. 372 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 104 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7759/2026

    31 marzo 2026

    Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove essi attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso ovvero al maturare di un successivo giudicato, e non invece alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c..

    Art. 372 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 234 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1389/2026

    22 gennaio 2026

    In tema di giudizio di cassazione, il mancato tempestivo deposito di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica della stessa nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ex art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, non potendo attribuirsi alcuna efficacia sanante, rispetto a tale onere, al deposito dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 3, comma 27, lett. h) del d.lgs. n. 149 del 2022).

    Art. 372 c.p.c. · Art. 369 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 30 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art372 · fonte del testo

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