Codice civile

Art. 1590 c.c. — Restituzione della cosa locata

[1]Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformita' della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformita' del contratto.

[2]In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

[3]Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta'.

[4]Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1590 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9586/2026

    15 aprile 2026

    In tema di locazione, la natura verbale del contratto non esclude né attenua l'operatività della presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c., con la conseguenza che, in mancanza di una descrizione pattizia dello stato dell'immobile al momento della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto il bene in buono stato locativo, gravando su di lui l'onere di dimostrare che i danni riscontrati al momento della restituzione trovino causa in vizi originari o nel normale deterioramento d'uso.

    Art. 1590 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11801/2025

    5 maggio 2025

    In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligo del conduttore, qualora il locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento della cosa locata, l'onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art. 1590, comma 1, seconda parte, c.c.

    Art. 1590 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1590 · fonte del testo

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