Codice civile

Art. 2495 c.c. — Cancellazione della società

[1]Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle imprese ((, salvo quanto disposto dal secondo comma)).

[2]((Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della societa' qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere)).

[3]Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, puo' essere notificata presso l'ultima sede della societa'.

Testo vigente dal 15 settembre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

22 pronunce che riguardano l’art. 2495 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 5986/2026

    17 marzo 2026

    Anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 10 del d.lgs. n. 173 del 2024, l'intrasmissibilità ai soci delle sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società estinta, discendente dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003) e dai principi di personalità e proporzionalità che le assistono, è rilevabile d'ufficio dal giudice, trattandosi di elemento conformativo della fattispecie astratta e non di fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria, dovendosi, peraltro escludere tale intrasmissibilità laddove difetti un'effettiva terzietà o l'alterità soggettiva tra ente e socio, per avere quest'ultimo posto in essere un abuso dello schermo della personalità giuridica.

    Art. 2495 c.c. · Art. 10 Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6208/2026

    17 marzo 2026

    In tema di responsabilità del socio per i debiti tributari di una società di capitali estinta, l'onere dell'Amministrazione finanziaria di provare la percezione di somme da parte del socio, quale presupposto per l'affermazione della sua responsabilità intra vires ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere assolto, nel caso di società a ristretta base partecipativa, anche in via presuntiva, mediante la dimostrazione dell'esistenza di utili extracontabili, che si presumono distribuiti ai soci nel medesimo periodo d'imposta, gravando sul socio l'onere di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società.

    Art. 2495 c.c. · Art. 36 Riscossione imposte sul reddito

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5610/2026

    12 marzo 2026

    Gli effetti della causa di scioglimento della società si producono, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di accertamento degli amministratori, che ha valore costitutivo; ne consegue che, mentre nei rapporti tra società e amministratori - i quali, ai sensi dell'art. 2486, comma 1, c.c., sono tenuti, fin dal verificarsi della causa di scioglimento, a una gestione di tipo liquidatorio e conservativo - tale causa opera automaticamente, nei rapporti esterni essa non produce effetti se non a seguito della pubblicazione del relativo atto di accertamento presso il registro delle imprese.

    Art. 2495 c.c. · Art. 2484 c.c. · Art. 2486 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32475/2025

    12 dicembre 2025

    In tema di responsabilità dei soci per il debito tributario della società estinta, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, la prova della riscossione di somme può trarsi dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa, la quale, in assenza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio in relazione agli utili occulti, consente di ritenere che la relativa distribuzione sia avvenuta nel medesimo periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti.

    Art. 2495 c.c. · Art. 36 Riscossione imposte sul reddito · Art. 2492 c.c. · Art. 2729 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 53/2016

    Questione inammissibile
    18 marzo 2016

    È manifestamente inammissibile, per il corposo tasso di manipolatività e creatività contenuto nel petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 6 del 2003) impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, l'estinzione della società, precludendo l'esercizio in giudizio di diritti meritevoli di tutela. L'intervento richiesto dal rimettente infatti risulta finalizzato a sterilizzare gli effetti immediatamente estintivi della cancellazione della società e a ripristinare in tal modo il sistema anteriore, per il quale la suddetta cancellazione non produceva l'estinzione della società, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa. Una pronuncia di accoglimento, tuttavia, presupporrebbe una complessiva rimodulazione degli effetti derivanti dalla cancellazione della società, non essendo individuabile una soluzione costituzionalmente imposta, ma una variegata configurabilità, comunque in contrasto con il fine del legislatore d'identificare una data certa di estinzione della società. In tal modo si inciderebbe sulla scelta di politica legislativa sottesa alla riforma, in una materia la cui conformazione è riservata alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite, non superato nella specie, della manifesta irragionevolezza. Sull'inammissibilità di richieste che comporterebbero un alto tasso di manipolatività e creatività, v. la citata sentenza n. 319/2000 e la citata ordinanza n. 198/2013. Sull'inammissibilità delle richieste che comportano l'incidenza in materie riservate all'ampia scelta discrezionale del legislatore, con esclusione della sola manifesta irragionevolezza, v. la citata sentenza n. 252/2012 e le citate ordinanze nn. 240/2012 e 174/2012. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni prospettate senza aver prima esperito il tentativo di interpretazione conforme della norma censurata, nonostante gli approdi ermeneutici in tal senso delle sezioni unite della Corte di cassazione, v. la citata ordinanza n. 198/2013.

    Art. 2495 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 198/2013

    Questione inammissibile
    17 luglio 2013

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 del cod. civ. e 328 cod. proc. civi., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato. Da un lato, il rimettente non ha adempiuto al dovere di sperimentare la possibilità di dare alle norme impugnate un significato tale da renderle compatibili con gli evocati parametri costituzionali, in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. Dall'altro, il petitum non si configura come soluzione costituzionalmente imposta e appare diretto a sterilizzare, sul piano processuale, gli effetti immediatamente estintivi della società derivanti dalla cancellazione ai sensi del nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., mediante un sostanziale ripristino del sistema anteriore alla riforma del 2003, per il quale la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di persone o di capitali non produceva l'estinzione della società stessa, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, per cui permaneva la legittimazione processuale di essa e il processo già iniziato proseguiva nei confronti o su iniziativa delle persone che già la rappresentavano in giudizio o dei soci, anche con riferimento alle fasi di impugnazione.

    Art. 2495 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per le modificazioni dell'atto costitutivo si richiamano le norme della società per azioni relative alla loro pubblicazione, al diritto di recesso (articoli 2436 e 2437 richiamati dall'art. 2494), all'aumento (articoli 2438, 2439, 2440, 2441, primo comma, e 2474, ultimo comma, richiamati dall'art. 2495) e alla riduzione del capitale sociale (art. 2496, primo comma). Per l'aumento di capitale è però da avvertire che non sono applicabili la norma del secondo comma dell'art. 2441, che richiede la formalità di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno per l'offerta di opzione, e quella del terzo comma dell'articolo stesso che consente all'assemblea la limitazione o l'esclusione del diritto stesso. Del pari non si sono richiamate le norme dell'art. 2442, che riflette le modalità di aumento proprie del capitale azionario; nè quelle dell'art. 2443, che ammette la facoltà di delegare agli amministratori la deliberazione di aumento entro certi limiti, delega che, costituendo un'eccezione alle norme generali, non trova ragione di applicazione nella società a responsabilità limitata, in cui più intimo è il contatto tra i vari organi e più diretta la partecipazione dei soci alla gestione della società. Quanto alla riduzione di capitale occorreva armonizzare, come ha fatto l'art. 2496, l'operazione di riduzione col minimo di capitale consentito per la società a responsabilità limitata in lire cinquantamila e coll'ammontare di ogni quota in un multiplo di lire mille (art. 2474). La riduzione può essere talora l'effetto di perdite accertate. In tal caso, se la riduzione importa la discesa del capitale sotto il minimo di lire cinquantamila, dovrà applicarsi la disposizione dell'art. 2448, n. 4, richiamata dall'art. 2497. Se poi, pur non derogandosi al minimo, la riduzione distribuita sulle quote di partecipazione determina un valore di queste che non è più di lire mille o multiplo di lire mille, è necessario riferirsi al valore nominale originario delle quote per l'esercizio di tutti i diritti di socio e specialmente per il calcolo dei voti nell'assemblea agli effetti dell'art. 2485 (art. 2496, terzo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1019

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 15 settembre 2020. 42 parole aggiunte in 2 capoversi.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle impreseaggiunto: , salvo quanto disposto dal secondo comma.

aggiunto: Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della societa' qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2495 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari