Art. 622 c.p.p. — Annullamento della sentenza ai soli effetti civili

Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 622 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25224/2026

    11 settembre 2026

    La Sezione Prima civile, in tema di giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., ha affermato che la competenza territoriale va individuata in capo al giudice civile di grado d’appello del medesimo ufficio giudiziario ove è stato celebrato il processo penale. La Corte ha, infatti, osservato che il “silenzio” dell’art. 622 c.p.c. in ordine alla competenza per territorio è meramente apparente, in quanto la norma “la dà per implicitamente presupposta. Poiché, infatti, il giudizio in sede civile costituisce la prosecuzione del processo avente ad oggetto l’azione civile esercitata nel processo penale e la lite, sia pur nelle diverse forme richieste per il suo esercizio nel processo penale, pende, sin dalla costituzione di parte civile, tra le parti innanzi ad un giudice, è innanzi a quel medesimo giudice, sia pur in sede civile (e, dunque, garantendo l’alterità del giudice del rinvio), che questa deve essere proseguita e conclusa. D’altra parte, il riferimento, nel testo dell’art. 622, al giudice civile competente per “valore” in grado di appello induce a ritenere che questo sia l’unico dei tre criteri del rito civile che mantiene rilevanza per la determinazione della competenza e che abbisogna, perciò, di un’esplicita previsione e di una scelta ad hoc da parte del legislatore” . La Sezione Prima ha, poi, escluso sia che la Corte di cassazione in sede penale abbia un potere discrezionale in merito alla designazione del giudice civile di rinvio territorialmente competente, sia che l’azione civile possa essere radicata, a scelta dell’attore, dinanzi a una pluralità di fori concorrenti e ha affermato, dunque, che territorialmente competente per il giudizio di rinvio è esclusivamente e inderogabilmente “il medesimo giudice, in sede civile, che ha pronunciato la sentenza annullata” , ossia la corte d’appello (o il tribunale) del distretto in cui ha sede il giudice penale che ha pronunciato la sentenza cassata. La Corte ha, infine, affermato che, allorquando, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili, “la parte abbia tempestivamente notificato e depositato l’atto di riassunzione, manifestando positivamente la persistente volontà di coltivare la pretesa, l’errore sull’ufficio territorialmente competente, non specificamente individuato nella sentenza di annullamento della Cassazione penale, non può determinare la caducazione dell’attività processuale e l’estinzione del processo. In tale ipotesi opera il principio di conservazione degli atti, che si attua mediante la declaratoria di incompetenza e l’assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione dinanzi al giudice competente, secondo il meccanismo della translatio iudicii ex art. 50 cod. proc. civ.”

    Art. 622 c.p.p. · Art. 622 c.p.c. · Art. 50 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24599/2026

    10 agosto 2026

    Le Sezioni Unite civili, pronunciandosi su questioni di massima di particolare importanza, e oggetto di contrasto nella giurisprudenza della Corte, nell’ambito di un giudizio di risarcimento del danno svoltosi davanti al giudice civile di rinvio a seguito di annullamento della sentenza penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., hanno statuito che: nel caso in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, gli atti interruttivi della prescrizione di quest’ultimo interrompono la prescrizione del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni) nella sola ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata nel processo penale, in ragione degli “adattamenti” dell’azione civile di danno resi necessari dal suo inserimento nel processo penale; in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, l’imputato o il responsabile civile, il quale intenda sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha l’onere di farlo nel processo penale; nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’àmbito della vicenda storica sottoposta al giudice penale. -

    Art. 622 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3023/2026

    11 febbraio 2026

    Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della CGUE come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che l'abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto.

    Art. 622 c.p.p. · Art. 392 c.p.c. · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 78 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 27756/2025

    17 ottobre 2025

    La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

    Art. 622 c.p.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2 c.p.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 93 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art622 · fonte del testo

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