Corte di cassazione

34 pronunce che riguardano l’art. 1375 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15631/2026

    21 maggio 2026

    L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, riferibile anche a tipi contrattuali non riconducibili alla subfornitura, non può ravvisarsi nell'attività svolta dal visurista per una società di informazioni commerciali, in quanto la possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, rivolgendosi ad altri soggetti quali notai e banche, denota la mancanza di un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.

    Art. 1375 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1322 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 96 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14916/2026

    19 maggio 2026

    Le sentenze emesse dalla Corte di giustizia UE a seguito di rinvio pregiudiziale producono effetti fin dall'entrata in vigore della norma interpretata e il potere di limitarne l'applicazione nel tempo, nell'interpretazione della stessa Corte, ha carattere eccezionale, potendo essere esercitato solo se la pronuncia è tale da rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede con il rischio di gravi ripercussioni economiche, e spetta esclusivamente alla stessa Corte di giustizia che, per ragioni di certezza del diritto e di parità di trattamento, può esplicarlo unicamente nella medesima decisione che fornisce l'interpretazione richiesta, restando così precluso al giudice nazionale di procedere in via autonoma a temperare gli effetti della giurisprudenza eurounitaria. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza delle anzidette condizioni per disporre l'invocata graduazione temporale degli effetti delle sentenze della CGUE pronunciate in tema di retribuzione spettante al lavoratore durante le ferie, ex art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).

    Art. 1375 c.c. · Art. 363-bis c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 199 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14320/2026

    14 maggio 2026

    Il principio di buona fede oggettiva, nella sua duplice specificazione come regola di lealtà e come canone di salvaguardia, non ha una portata limitata al momento esecutivo del contratto, ma costituisce, analogamente al dovere di diligenza, criterio legale di determinazione della prestazione che ne forma oggetto, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, con la conseguenza che la sua violazione rileva in sede esecutiva come fattispecie di inesatto adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando la clausola di un contratto di ormeggio, che prevedeva la possibilità di variazione del posto barca con altro avente "le medesime caratteristiche dimensionali", nel senso che la concedente fosse obbligata ad attribuire un posto sostitutivo avente le medesime caratteristiche anche qualitative del precedente, aveva ravvisato l'inadempimento nella condotta di sostituzione del posto barca con altro avente caratteristiche qualitative deteriori).

    Art. 1375 c.c. · Art. 1174 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1374 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 157 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13945/2026

    13 maggio 2026

    Sebbene la disciplina antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231 del 2007, abbia natura prevalentemente pubblicistica, essendo posta a presidio dell'interesse generale all'integrità del sistema finanziario, tuttavia la sua violazione da parte della banca può, in determinate condizioni, assumere rilievo anche sul piano privatistico, qualora gli obblighi di comportamento da essa imposti - integrando al contempo doveri di correttezza, buona fede e protezione ex artt. 1175, 1375 e 1218 c.c. - si innestino nel contenuto del rapporto contrattuale con il cliente e il loro inadempimento da parte dell'istituto di credito si traduca in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose e ciò a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organi preposti alla vigilanza del settore. (Fattispecie in materia di responsabilità della banca per mancata segnalazione e mancata interruzione del rapporto di credito a fronte di evidenti e ripetute operazioni sospette).

    Art. 1375 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 146 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1375 · fonte del testo

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