Art. 485 c.p. — Falsità in scrittura privata
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Abrogato dal 6 febbraio 2016
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
Abrogato dal 6 febbraio 2016
1 pronuncia che riguarda l’art. 485 c.p., dalle Rassegne del Massimario.
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Art. 485 c.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Anche per il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485), come già per le falsità in atto pubblico, la Commissione parlamentare vorrebbe che si richiedesse il requisito della possibilità di pubblico o privato nocumento, ritornando così alla formula dell'articolo 280 del codice del 1889. Ma poichè la scrittura privata deve essere un «documento» (avere cioè una giuridica efficacia probante), poichè di tale documento deve essere fatto uso, e poichè quest'uso non consiste nell'adoperare il documento come carta, bensì come mezzo per conseguire il fine della falsificazione, ne segue che la possibilità di pubblico o privato nocumento sussiste necessariamente in ogni ipotesi in cui si abbia una vera e propria falsità in scrittura privata. Non sembra quindi il caso di modificare la disposizione concernente questo delitto.
Relazione al Codice penale (1930), n. 164
5 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1992 al 6 febbraio 2016. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
tolto: Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art485 · fonte del testo
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