[1]Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita' fra l'azione od omissione e l'evento.
[2]
[2]Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita' quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se' un reato, si applica la pena per questo stabilita.
[3]
[3]Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
In tema di responsabilità da prodotto difettoso, ai fini della prova liberatoria gravante sul produttore, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) e dell'art. 7, lett. a) e b), della direttiva 85/374/CEE - consistente nella dimostrazione di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione - la nozione di "messa in circolazione", quale momento rilevante della valutazione del livello di sicurezza presentato dal bene, non si esaurisce nella fase di trasformazione del prodotto, ma comprende l'intero processo che conduce alla sua immissione nel circuito commerciale, ivi incluse le operazioni di confezionamento, etichettatura, imballaggio, trasporto e stoccaggio, le quali, lungi dal collocarsi al di fuori del processo produttivo, ne costituiscono parte integrante fino al momento dell'ingresso del bene nel mercato; ne consegue che la prova liberatoria non può limitarsi al mero riscontro della regolarità del ciclo produttivo in senso stretto, ma richiede che sia esclusa la sussistenza del difetto con riferimento all'intero arco procedimentale che precede la commercializzazione del bene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in relazione ai danni da ingestione di latte contaminato valorizzando esclusivamente l'assenza di irregolarità nella fase di trasformazione del latte, senza estendere la verifica alle successive operazioni di confezionamento, imballaggio, etichettatura, trasporto e stoccaggio, astrattamente idonee a costituire il momento di insorgenza della contaminazione).
Ai fini della configurabilità di una responsabilità solidale ex delicto, ex art. 2055 cod. civ., in presenza plurime condotte lesive autonome e non coordinate, non è sufficiente che queste insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamente rilevante, essendo, altresì, necessario che esse concorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, dovendosi, pertanto, escludere la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di un medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili in ragione della loro distinta identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in relazione ai danni da infiltrazioni, verificatesi in un fabbricato a causa di un difetto di impermeabilizzazione risalente alla fase di costruzione, aveva escluso la responsabilità solidale del progettista, limitandone il coinvolgimento ai soli danni provocati dal suo operato, nonostante i diversi contributi causali accertati, riferibili a soggetti distinti, avessero concorso alla produzione di un danno-conseguenza unitario).
In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell'eventus damni, salva la prova del caso fortuito; ne consegue che, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi "a catena", l'onere di provare che lo specifico evento non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell'incendio.
In tema di responsabilità professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte della paziente, di una scorretta modalità di inoculazione dell'anestetico, astrattamente idonea a provocare l'arresto cardiaco che l'aveva colpita durante le manovre anestesiologiche, aveva ritenuto assolto, in via presuntiva, l'onere della prova sulla stessa gravante, sul presupposto che l'omessa descrizione, nella cartella clinica, della suddetta modalità, oltre a precludere di ritenere integrata la prova contraria a carico della struttura, impedisse di esigere dalla paziente una prova diretta della dinamica dell'errore).
In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.
In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.
In tema di responsabilità civile, in caso di danno alla salute a genesi multifattoriale, e dunque causato dal concorso di una condotta umana con una causa naturale, va affermata la responsabilità dell'autore della condotta in base al principio dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41, comma1, c.p., fermo restando che, in applicazione del principio della causalità giuridica, di cui all'art. 1223 c.c., il danno andrà imputato a quest'ultimo in proporzione al contributo causale e, in caso di impossibilità di sua determinazione, dovrà farsi ricorso al criterio equitativo, facendo riferimento alle concrete circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, che, all'esito di due CTU che avevano accertato l'impossibilità, in termini scientifici, di differenziare la percentuale di danno uditivo derivato alla minore dalla concausa rappresentata dall'infezione correlata all'assistenza rispetto a quella determinata dalle cause naturali, aveva rigettato la domanda, invece di determinare il danno biologico differenziale in via equitativa).
In tema di responsabilità sanitaria, l'onere di allegazione dell'attore va commisurato alla concreta possibilità di conoscere gli aspetti tecnici del fatto e può ritenersi soddisfatto quando l'attore assume che la patologia è causalmente correlata alla prestazione sanitaria effettuata, senza necessità di enucleazione o indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici della colpa medica, conosciuti e conoscibili soltanto da esperti del settore, con la conseguenza che, qualora risulti dimostrata - secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza - la derivazione causale del danno dalla prestazione sanitaria concretamente resa, la sussistenza del nesso causale può essere affermata anche quando non è possibile individuare, ex ante, lo specifico segmento della prestazione che ha determinato il danno.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ove la cosa sia intrinsecamente e obiettivamente pericolosa - e quindi inidonea all'uso cui è preordinata -, non può escludersi il suo apporto causale rispetto all'evento dannoso, per il sol fatto che il concomitante comportamento colposo della vittima ne abbia consentito l'utilizzo in tal senso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della comproprietaria di un capannone per l'infortunio ivi occorso ad un operaio, caduto da una pedana sollevata da un carrello elevatore usato per stoccare al piano superiore le merci, tenuto conto che l'immobile era utilizzato illegalmente, in quanto ancora in corso di costruzione e, dunque, privo di scale, ascensori, parapetti e dotazioni di sicurezza).
In tema di responsabilità per danno da cosa in custodia, la prova del fatto del terzo integra quella del caso fortuito, anche qualora il terzo rimanga ignoto, purché sia positivamente accertata (e sia quindi certa, e non meramente possibile) la dinamica di tale fatto - che, in relazione alle condizioni in cui si trovava la cosa custodita, deve risultare eccezionale, autonomo, imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza richiesta al custode -, altrimenti restando incerta la causa concreta del danno e conseguentemente integrata la responsabilità ex art. 2051 c.c.
La causa sopravvenuta idonea ad interrompere il nesso causale è quella che, pur innestandosi nella catena causale già in atto, introduce un rischio nuovo rispetto a quello che il danneggiante è chiamato a governare e dà origine a una nuova sequenza causale autonoma, capace da sola di determinare l'evento dannoso, mentre, nella diversa ipotesi in cui il processo causale avviato dal primo autore sia ancora in atto e in evoluzione, l'interruzione non si verifica e l'illecito iniziale resta il fatto generatore dell'evento. (Nella specie, la S.C ha escluso che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni patiti dai terzi acquirenti di immobili realizzati in difformità dalla concessione edilizia, la vendita degli stessi costituisse causa sopravvenuta autonoma e sufficiente a interrompere il rapporto causale con la condotta del progettista e direttore dei lavori, realizzando, al contrario, uno dei rischi che quest'ultimo è chiamato a governare).
Il concorso del fatto colposo del danneggiato - rilevante, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., in termini di causalità materiale - dev'essere accertato sulla base del criterio disciplinato dall'art. 41 c.p., mentre la disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. ha ad oggetto la diversa ipotesi - afferente al piano della causalità giuridica - in cui il danneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell'evento, ne abbia aggravato le conseguenze.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).
A seguito del rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, adottando, conseguentemente, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non" e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.
In tema di responsabilità civile, in applicazione della cosiddetta "thin skull rule", l'autore del comportamento imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze scaturenti dalla sua condotta secondo normalità, non potendo operarsi una riduzione proporzionale o un'esclusione della responsabilità in ragione della particolare condizione in cui versa il danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva escluso il nesso causale tra un tamponamento e l'infarto miocardico sofferto dall'attore, considerato un evento eccezionale da attribuirsi unicamente ai preesistenti fattori di rischio del danneggiato e non riconducibile, in base ad una valutazione svolta secondo l'id quod plerumque accidit, a sinistri del tipo di quello occorso).
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale, concorrente o esclusivo, nella produzione del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., secondo una valutazione adeguata alla natura e pericolosità dell'attività stessa; in particolare, nell'ipotesi di domanda di risarcimento dei danni da fumo attivo, il concorso di colpa del consumatore fumatore nella causazione dell'evento dannoso può configurarsi solamente a fronte della conoscenza o effettiva conoscibilità dei rischi specifici connaturati alla pratica del fumo, in mancanza della quale la condotta del danneggiato non può considerarsi improntata ad effettiva libertà di determinazione e come tale non può assurgere a causa prossima di rilievo nella produzione del danno alla salute.
In tema di responsabilità medica, il paziente che, anche in assenza di specifiche richieste del medico, omette di riferire spontaneamente ai sanitari, in fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici, le più gravi patologie di cui ha sofferto, deve ritenersi esclusivo responsabile delle conseguenze di quelle carenze informative derivanti dalla mancata predisposizione di adeguate misure di contrasto dell'evento, imprevedibile, verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la responsabilità dei sanitari, avendo accertato che il paziente aveva taciuto la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti per oltre un decennio, agevolando per questa via il verificarsi dell'emorragia nel cavo operatorio).
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi).
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nel caso di concorso di cause il progetto definitivo stabiliva che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità «quando siano da sole sufficienti alla determinazione dell'evento». La Commissione parlamentare propose di chiarire questa disposizione, dicendo: «siano state», anzichè «siano». Ho aderito a tale ritocco (art. 41), per dare una più sicura guida alla pratica. L'azione delle cause sopravvenute può considerarsi astrattamente, senza riferimento al fatto di cui si deve giudicare, ed allora è esatta l'espressione del progetto, ovvero può considerarsi concretamente, cioè rispetto al fatto dedotto in giudizio, ed in tal caso più esatta è l'espressione preferita dalla Commissione. Se si trattasse soltanto di una regola teorica, sarebbe indifferente usare l'una o l'altra espressione. Ma siccome si tratta di una regola pratica, che deve essere tenuta presente dal giudice nel momento del giudizio, così mi è sembrato più conveniente usare l'espressione «siano state», l'indagine giudiziale dovendo essere fatta ex post, cioè con riferimento al tempo (necessariamente passato) in cui l'evento venne causato. In tal modo si elimina anche la possibilità che un giudice meno esperto abbia a risolvere la questione, circa la potenzialità della causa a produrre l'evento, con riguardo soltanto a ciò che avviene ordinariamente, senza tener conto delle peculiarità del caso concreto, che invece devono sempre avere preminente considerazione. Se invero nel caso concreto la causa è stata sufficiente a produrre l'evento, nulla importa che, rispetto ad altri casi, tempi o circostanze, essa invece possa apparire insufficiente.
Relazione al Codice penale (1930), n. 25
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art41 · fonte del testo
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