Codice penale

Art. 41 c.p. — Concorso di cause

[1]Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita' fra l'azione od omissione e l'evento.

[2]Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalita' quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se' un reato, si applica la pena per questo stabilita.

[3]Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte di cassazione

20 pronunce che riguardano l’art. 41 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17126/2026

    31 maggio 2026

    In tema di responsabilità da prodotto difettoso, ai fini della prova liberatoria gravante sul produttore, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) e dell'art. 7, lett. a) e b), della direttiva 85/374/CEE - consistente nella dimostrazione di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione - la nozione di "messa in circolazione", quale momento rilevante della valutazione del livello di sicurezza presentato dal bene, non si esaurisce nella fase di trasformazione del prodotto, ma comprende l'intero processo che conduce alla sua immissione nel circuito commerciale, ivi incluse le operazioni di confezionamento, etichettatura, imballaggio, trasporto e stoccaggio, le quali, lungi dal collocarsi al di fuori del processo produttivo, ne costituiscono parte integrante fino al momento dell'ingresso del bene nel mercato; ne consegue che la prova liberatoria non può limitarsi al mero riscontro della regolarità del ciclo produttivo in senso stretto, ma richiede che sia esclusa la sussistenza del difetto con riferimento all'intero arco procedimentale che precede la commercializzazione del bene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in relazione ai danni da ingestione di latte contaminato valorizzando esclusivamente l'assenza di irregolarità nella fase di trasformazione del latte, senza estendere la verifica alle successive operazioni di confezionamento, imballaggio, etichettatura, trasporto e stoccaggio, astrattamente idonee a costituire il momento di insorgenza della contaminazione).

    Art. 41 c.p. · Art. 117 cod. cons. · Art. 118 cod. cons. · Art. 114 cod. cons.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16924/2026

    29 maggio 2026

    Ai fini della configurabilità di una responsabilità solidale ex delicto, ex art. 2055 cod. civ., in presenza plurime condotte lesive autonome e non coordinate, non è sufficiente che queste insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamente rilevante, essendo, altresì, necessario che esse concorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, dovendosi, pertanto, escludere la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di un medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili in ragione della loro distinta identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in relazione ai danni da infiltrazioni, verificatesi in un fabbricato a causa di un difetto di impermeabilizzazione risalente alla fase di costruzione, aveva escluso la responsabilità solidale del progettista, limitandone il coinvolgimento ai soli danni provocati dal suo operato, nonostante i diversi contributi causali accertati, riferibili a soggetti distinti, avessero concorso alla produzione di un danno-conseguenza unitario).

    Art. 41 c.p. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16177/2026

    25 maggio 2026

    In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell'eventus damni, salva la prova del caso fortuito; ne consegue che, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi "a catena", l'onere di provare che lo specifico evento non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell'incendio.

    Art. 41 c.p. · Art. 2051 c.c. · Art. 40 c.p. · Art. 2697 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6499/2026

    18 marzo 2026

    In tema di responsabilità professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'allegazione, da parte della paziente, di una scorretta modalità di inoculazione dell'anestetico, astrattamente idonea a provocare l'arresto cardiaco che l'aveva colpita durante le manovre anestesiologiche, aveva ritenuto assolto, in via presuntiva, l'onere della prova sulla stessa gravante, sul presupposto che l'omessa descrizione, nella cartella clinica, della suddetta modalità, oltre a precludere di ritenere integrata la prova contraria a carico della struttura, impedisse di esigere dalla paziente una prova diretta della dinamica dell'errore).

    Art. 41 c.p. · Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 40 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel caso di concorso di cause il progetto definitivo stabiliva che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità «quando siano da sole sufficienti alla determinazione dell'evento». La Commissione parlamentare propose di chiarire questa disposizione, dicendo: «siano state», anzichè «siano». Ho aderito a tale ritocco (art. 41), per dare una più sicura guida alla pratica. L'azione delle cause sopravvenute può considerarsi astrattamente, senza riferimento al fatto di cui si deve giudicare, ed allora è esatta l'espressione del progetto, ovvero può considerarsi concretamente, cioè rispetto al fatto dedotto in giudizio, ed in tal caso più esatta è l'espressione preferita dalla Commissione. Se si trattasse soltanto di una regola teorica, sarebbe indifferente usare l'una o l'altra espressione. Ma siccome si tratta di una regola pratica, che deve essere tenuta presente dal giudice nel momento del giudizio, così mi è sembrato più conveniente usare l'espressione «siano state», l'indagine giudiziale dovendo essere fatta ex post, cioè con riferimento al tempo (necessariamente passato) in cui l'evento venne causato. In tal modo si elimina anche la possibilità che un giudice meno esperto abbia a risolvere la questione, circa la potenzialità della causa a produrre l'evento, con riguardo soltanto a ciò che avviene ordinariamente, senza tener conto delle peculiarità del caso concreto, che invece devono sempre avere preminente considerazione. Se invero nel caso concreto la causa è stata sufficiente a produrre l'evento, nulla importa che, rispetto ad altri casi, tempi o circostanze, essa invece possa apparire insufficiente.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 25

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art41 · fonte del testo

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