Legge fallimentare

Art. 81 fallimento — Contratto di appalto

Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 81 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13322/2026

    8 maggio 2026

    L'ipoteca gravante sul diritto di superficie si estingue solo nell'ipotesi di estinzione di tale diritto per decorso del termine.

    Art. 81 fallimento · Art. 72 fallimento · Art. 934 c.c. · Art. 952 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27361/2025

    13 ottobre 2025

    Lo scioglimento del rapporto contrattuale (nella specie, avente ad oggetto l'attività di revisione legale di bilanci) per effetto del fallimento di una delle parti ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate, cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento, già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera o del servizio.

    Art. 81 fallimento · Art. 1460 c.c. · Art. 2697 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 31 parole tolte, 29 parole aggiunte.

Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, tolto: a meno che aggiunto: se il curatore, tolto: sentito il aggiunto: previa autorizzazione del comitato dei creditoritolto: , se e' stato nominato, e con l'autorizzazione del giudice delegato, non dichiari aggiunto: non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni tolto: venti aggiunto: sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. tolto: La prosecuzione del rapporto non e' consentita nel aggiunto: Nel caso di fallimento dell'appaltatore, tolto: quando aggiunto: il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della tolto: sua persona e' stato aggiunto: qualita' soggettiva e' stata un motivo determinante del contrattoaggiunto: , salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art81 · fonte del testo

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