Codice civile

Art. 2056 c.c. — Valutazione dei danni

[1]Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

[2]Il lucro cessante e' valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

62 pronunce che riguardano l’art. 2056 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16935/2026

    30 maggio 2026

    In materia di violazione delle distanze legali, qualora sia accertato un danno risarcibile in capo al proprietario confinante, la liquidazione equitativa deve tener conto del carattere permanente dell'illecito, le cui conseguenze perdurano fino alla eliminazione della causa lesiva mediante riduzione in pristino; il relativo apprezzamento discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione che dia adeguatamente conto dei criteri adottati e consenta di verificare il rispetto dei principi di effettività e integralità del risarcimento.

    Art. 2056 c.c. · Art. 873 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16890/2026

    29 maggio 2026

    In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.

    Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 185 c.p.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16925/2026

    29 maggio 2026

    Il danno da perdita della capacità lavorativa non si esaurisce, di regola, nel solo periodo di attività, ma si proietta anche nella fase successiva, incidendo sulla capacità di sostentamento del danneggiato negli anni successivi al pensionamento, sicché la limitazione automatica del danno alla sola vita lavorativa residua, ove non accompagnata da una specifica liquidazione della componente di pregiudizio incidente sul trattamento previdenziale, si risolve in una sottostima del danno risarcibile; ne consegue che il giudice, nel liquidare il danno, deve valutare, in concreto, se e in quale misura la riduzione del reddito incida anche sulla futura posizione previdenziale del danneggiato, o in alternativa deve escludere l'applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

    Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16318/2026

    26 maggio 2026

    La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.

    Art. 2056 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2056 regola la valutazione dei danni con gli stessi criteri stabiliti nel caso di inadempimento di un'obbligazione preesistente. Il mancato richiamo dell'art. 1225 crea però una differenza ed è questa: se l'inadempimento è colposo, non debbono essere risarciti i danni non prevedibili; invece, se il fatto illecito extracontrattuale è doloso o colposo, il danno, prevedibile o no, deve essere risarcito per intero, sempre che tra fatto e danno corra il nesso di causalità. Non si è accolto così il principio di commisurare il risarcimento al grado della colpa. Non si è ritenuto necessario dichiarare che sulle somme dovute a titolo di risarcimento decorrono gli interessi dalla data del fatto illecito, anche prima della loro liquidazione, perchè tale decorrenza è legittimata dal principio che gli interessi concorrono a completare il risarcimento dovuto. Si è lasciata alla dottrina e alla giurisprudenza la determinazione del momento a cui devesi aver riguardo per la stima del danno: tale determinazione si deduce dal principio acquisito che si deve risarcire il danno certo, presente o futuro, e che le sopravvenienze sono rilevanti solo se integrano una causa di danno non considerata neppure genericamente nel primo accertamento, salve le disposizioni particolari, come in materia di infortuni sul lavoro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 801

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2056 · fonte del testo

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