In materia di violazione delle distanze legali, qualora sia accertato un danno risarcibile in capo al proprietario confinante, la liquidazione equitativa deve tener conto del carattere permanente dell'illecito, le cui conseguenze perdurano fino alla eliminazione della causa lesiva mediante riduzione in pristino; il relativo apprezzamento discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione che dia adeguatamente conto dei criteri adottati e consenta di verificare il rispetto dei principi di effettività e integralità del risarcimento.
In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.
Il danno da perdita della capacità lavorativa non si esaurisce, di regola, nel solo periodo di attività, ma si proietta anche nella fase successiva, incidendo sulla capacità di sostentamento del danneggiato negli anni successivi al pensionamento, sicché la limitazione automatica del danno alla sola vita lavorativa residua, ove non accompagnata da una specifica liquidazione della componente di pregiudizio incidente sul trattamento previdenziale, si risolve in una sottostima del danno risarcibile; ne consegue che il giudice, nel liquidare il danno, deve valutare, in concreto, se e in quale misura la riduzione del reddito incida anche sulla futura posizione previdenziale del danneggiato, o in alternativa deve escludere l'applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.
La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, laddove vengano utilizzati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni che giustificano, sulla base delle analogie tra le fattispecie, il predetto richiamo, ma anche indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo ai fini della quantificazione, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva immotivatamente applicato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da ingiuria, i criteri tabellari relativi ai danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, nonostante la diversità della loro natura e la non comparabilità delle caratteristiche offensive).
In tema di liquidazione del danno, al principio per il quale spetta al convenuto l'onere di provare il fatto costitutivo dell'eccezione di compensatio lucri cum damno può derogarsi nel solo caso in cui il danneggiato ammetta di avere percepito l'indennizzo dall'assicuratore sociale, senza indicarne l'ammontare, atteso che, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa diviene il solo danno differenziale, sicché è onere del danneggiato provare sia l'entità del danno, sia l'entità dell'indennizzo.
Ai fini della liquidazione del danno subito dai risparmiatori per la perdita delle somme di denaro affidate in gestione a società fiduciarie, ai sensi della normativa di cui alla l. n. 1966 del 1939, non possono essere riconosciuti, oltre al valore nominale del capitale versato, anche i frutti (sotto forma di interessi) che quei capitali avrebbero prodotto se fossero stati investiti, atteso che il rapporto di amministrazione fiduciaria, implicando o, comunque, autorizzando investimenti con margini di rischio e possibilità di perdite, non attribuisce al fiduciante il diritto ad un rendimento minimo o ad un utile garantito. (Fattispecie in tema di responsabilità della P.A. per l'omessa e non tempestiva vigilanza sull'attività delle società fiduciarie a protezione dei risparmiatori).
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, il danno non patrimoniale, quale categoria unitaria e onnicomprensiva, costituisce conseguenza normale dell'eccessiva durata e si presume, salvo che ricorrano circostanze particolari idonee ad escluderlo; per le ulteriori componenti di danno rispetto a quelle indennizzabili secondo i criteri ordinari, grava invece sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provarne l'esistenza e l'entità, quale conseguenza immediata e diretta della durata irragionevole del processo.
In tema di responsabilità medica, nel caso in cui sia accertata l'esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo dei sanitari, anche se anteriore alla nascita, ed il danno riportato dal soggetto nato con malformazioni, sorge e dev'essere riconosciuto in capo a quest'ultimo il diritto al risarcimento, senza che si ponga un tema di danno "differenziale" tra quello riportato dal feto in fase prenatale e quello del neonato.
In tema di danno da emotrasfusioni, ai fini della compensatio lucri cum damno tra le somme liquidabili a titolo risarcitorio e l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, il potere officioso del giudice del merito di sollecitazione presso gli uffici competenti, ex art. 213 c.p.c., non può essere immotivatamente omesso, non solo quando la percezione dell'indennizzo sia stata ammessa dalla parte interessata, bensì anche quando quest'ultima, dopo aver allegato l'avvenuto positivo accertamento in sede amministrativa delle condizioni per il suo conseguimento, abbia ingiustificatamente trascurato, nell'assolvimento dei propri doveri di lealtà e probità processuale ex art. 88, comma 1, c.p.c., di precisare espressamente di non averlo ottenuto, nonostante l'esito positivo in sede amministrativa.
L'art. 1227, comma 1, c.c., operante anche in caso di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, soltanto la diminuzione del risarcimento al medesimo dovuto, proporzionalmente alla gravità della colpa di questi ed all'entità delle sue conseguenze, operandosi così una compensazione parziale in sede di liquidazione del danno, senza che il menzionato fatto concorrente possa venire altresì preso in considerazione come produttivo di un'autonoma ragione di danno risarcibile in favore del danneggiante.
Il principio di equità integrativa, che governa la liquidazione del danno non patrimoniale, costituisce un principio generale di giustizia e consiste nel potere, attribuito al giudice dalla legge, di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di pervenire a una decisione conforme a giustizia, con la duplice funzione della realizzazione della giustizia del caso concreto e della garanzia di parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi.
Il proprietario di un immobile danneggiato da infiltrazioni, che abbia ottenuto la rifusione delle spese necessarie al relativo ripristino, non può pretendere anche il risarcimento del danno da deprezzamento del bene, salvo che dimostri che, nonostante il suddetto ripristino, esso abbia comunque perduto parte del suo valore.
In sede d'appello è proponibile la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, purché della stessa natura e dipendenti dal medesimo titolo già fatto valere, a condizione che essi siano effettivamente insorti in un momento successivo, in quanto derivati dal protrarsi o dal reiterarsi nel tempo di un comportamento scorretto accertato a carico del danneggiante, ovvero da una situazione di fatto, già dichiarata pregiudizievole, che abbia perdurante attitudine a produrre effetti lesivi, continui o periodici, della stessa natura e intensità di quelli passati, già provati e riconosciuti in giudizio.
La liquidazione ai superstiti della rendita INAIL ex art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 indennizza un pregiudizio di natura patrimoniale ma non assorbe necessariamente tutto il danno patrimoniale patito dagli eredi, i quali hanno diritto all'integrale risarcimento del danno patrimoniale da parte del terzo responsabile, purché ne forniscano la prova.
In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - che impone agli Stati membri di riconoscere un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti - la nozione di "vittima del reato" include anche i familiari dell'ucciso, in virtù sia dell'elaborazione a livello unionale e, in particolare, dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 2 maggio 2025, in causa C-640/24, sia della configurazione, nel diritto vivente nazionale, del danno patito dai congiunti quale danno diretto e non riflesso, rilevando l'illecito come fatto plurioffensivo.
In tema di danni da somministrazione di talidomide, l'art. 2, comma 363, della l. n. 244 del 2007 va interpretato nel senso che il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. deve essere riconosciuto solo in misura residuale rispetto ai pregiudizi non ristorati dall'importo dovuto (percepito o percipiendo) a titolo di indennizzo, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un'utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro.
In caso di diffusione di residui industriali (polveri di silice) su fondi confinanti, la responsabilità per i danni da mancato guadagno, dovuti all'impossibilità di locare gli immobili a causa dell'effetto dissuasivo della presenza del materiale, va inquadrata nel paradigma dell'art. 2043 c.c., con la precisazione che l'ingiustizia del danno e la colpa omissiva del danneggiante si verificano indipendentemente dal superamento di soglie scientifiche di tossicità o nocività per la salute, se la presenza dei materiali altera oggettivamente lo stato dei luoghi rendendoli non commerciabili o non fruibili secondo le normali condizioni di mercato, sicché l'obbligo risarcitorio permane sino alla cessazione della condotta lesiva e del relativo nesso causale e, cioè, fino alla rimozione dei residui già depositati.
In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd. "a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
In caso di pubblicazione dell'immagine di una persona non nota senza il suo consenso è configurabile un danno patrimoniale - da liquidarsi, ove non sia possibile dare la prova del suo ammontare, in via equitativa secondo il criterio del c.d. prezzo del consenso - anche se l'autore dello sfruttamento abusivo non persegua una finalità di lucro, purché ne tragga una apprezzabile utilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dall'illecita pubblicazione, per un periodo di tre mesi, dell'immagine di una minore accanto alla dicitura "Non far versare le lacrime a nessuno: Dio le conta" sul sito e sul profilo Facebook di un'associazione senza scopo di lucro, che se ne era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito).
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente a responsabilità sanitaria dev'essere quantificato accertando il minor reddito che il danneggiato avrebbe presumibilmente ottenuto in conseguenza della corretta esecuzione del necessario intervento chirurgico e sottraendolo - ove inferiore - da quello conseguito all'operazione errata. (Fattispecie in tema di errata esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di neoplasia del cranio in un soggetto che svolgeva l'attività di architetto).
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile iure hereditatis va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Il risarcimento del danno futuro - in termini di danno emergente, così come di lucro cessante - non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già verificatosi al momento del giudizio, dovendo essere improntato a un criterio di rilevante probabilità, in virtù del quale il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro quando l'effettiva diminuzione patrimoniale costituisca il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto.
I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Il concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., della condotta della vittima minorenne rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato iure proprio dai genitori, senza che - laddove la suddetta condotta non integri, a sua volta, un fatto illecito - un'ulteriore riduzione possa farsi discendere dall'accertamento di una responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 2048 c.c., dal momento che la loro eventuale culpa in educando o in vigilando verrebbe a coprire il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c. (Principio affermato in relazione al risarcimento invocato iure proprio dai genitori in relazione alla morte del proprio figlio minorenne, della quale quest'ultimo era stato giudicato corresponsabile per avere volontariamente assunto la dose letale di sostanza stupefacente cedutagli da un terzo).
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.
I parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri, di modo che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata a una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle suddette Tabelle consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver fatto riferimento alla Tabella milanese, richiamandone la vocazione nazionale, aveva proceduto a liquidare il danno prescindendone del tutto, senza spiegare le ragioni di tale scostamento).
L'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, iure hereditatis, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto.
In tema di danno da emotrasfusioni, la compensatio lucri cum damno fra l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno opera non solo in relazione alle somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche a quelle da percepire in futuro, se riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili, per tali dovendosi intendere l'indennizzo, una volta riconosciuta dalla Commissione medica la sussistenza del nesso causale e la natura della patologia, in quanto il profilo della determinabilità degli importi suscettibili di erogazione a tale titolo deriva comunque dall'applicazione di un parametro normativo costituito dalla categoria tabellare di ascrivibilità dell'infermità indennizzata, in base al rinvio disposto dall'art. 2 della l. n. 210 del 1992 alla tabella allegata alla l. n. 177 del 1976, con la conseguenza che, fermo restando l'onere di allegazione e prova della avvenuta liquidazione dell'indennizzo, il giudice di merito è tenuto ad attivarsi per richiedere le necessarie informazioni alle competenti autorità amministrative, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno - la cui sussistenza non può presumersi quale conseguenza automatica di una lesione all'integrità psico-fisica del soggetto danneggiato, posto che il grado di invalidità permanente da questa determinato non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica - è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, sicché, al fine di valutare l'incidenza delle lesioni sulla capacità di guadagno, occorre verificare quali postumi si siano in concreto verificati, la compatibilità tra questi ultimi e il tipo di impegno (fisico o intellettuale) richiesto dal lavoro svolto dalla vittima e l'esistenza (in atto o in potenza) di una riduzione patrimoniale, con onere per il danneggiato di allegare e provare il pregresso effettivo svolgimento di un'attività economica e la diminuzione del reddito percepito ovvero il possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).
La presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da perdita anticipata della vita, inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero la mancata fruizione del valore biologico relazione residuo. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi in una fattispecie di responsabilità sanitaria, ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno occorso ai parenti di un ottantatreenne, aveva applicato una riduzione del 20% rispetto al valore risultante dall'applicazione della tabella a punti del Tribunale di Milano, in considerazione della limitata aspettativa di vita residua della vittima, a causa di pregresse patologie, rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
La sentenza di condanna generica al risarcimento, pronunziata in sede penale in relazione a un reato di danno, ha effetti di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, limitatamente all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento (ossia la lesione del bene- interesse protetto dall'ordinamento) e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto reato, ma non in relazione al danno-conseguenza, per il quale è necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.
La liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa specifica dev'essere effettuata sommando e rivalutando i redditi già perduti dal danneggiato dal momento del fatto illecito a quello della liquidazione, e utilizzando, invece, il metodo della capitalizzazione per i redditi futuri, moltiplicandoli per un adeguato coefficiente corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione medesima.
La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate).
Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta.
L'obbligazione risarcitoria per equivalente, anche se relativa a danni la cui eliminazione avrebbe richiesto necessariamente l'esecuzione di una obbligazione di facere non divisibile, non è, a sua volta, indivisibile, avendo ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai danni riportati da distinti immobili, di proprietà di diversi soggetti, aveva equitativamente determinato il risarcimento per equivalente spettante a ciascuno di essi in una frazione proporzionale dell'importo corrispondente alle opere necessarie per il complessivo ripristino di tutti i suddetti immobili, sul presupposto dell'impossibilità di ordinare la relativa esecuzione quale oggetto di una condanna ex art. 2058 c.c.).
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, potendo il giudice procedere in via ufficiosa alla quantificazione del suddetto indennizzo ove il relativo pagamento (o, comunque, riconoscimento) abbiano formato oggetto di accertamento o di non contestazione nel giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva proceduto allo scomputo dell'indennizzo nonostante la relativa documentazione fosse stata prodotta in appello dal Ministero dopo che quest'ultimo, sin dal primo grado, ne aveva sollecitato l'acquisizione d'ufficio).
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi rappresentano un distinto profilo di danno, causato dalla mora, che il danneggiato - ove voglia esserne risarcito in aggiunta al capitale liquidato in moneta attuale - ha l'onere di domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e di indicandone le fonti di prova (anche presuntive), senza che la relativa liquidazione possa essere effettuata l'ufficio dal giudice.
In tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c.
Le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per la redazione di una perizia medico-legale redatta ante causam, sull'erroneo presupposto che non fossero riferibili all'attività svolta dal professionista in seno al giudizio, nonostante la suddetta perizia fosse stata ritualmente prodotta in primo grado, accompagnata dalla fattura quietanzata relativa al pagamento del relativo compenso).
L'equa soddisfazione di cui all'art. 41 CEDU - la quale, alla stregua della giurisprudenza della Corte EDU, deve ripristinare lo status quo "nel miglior modo possibile" e tener conto di tutti i pregiudizi causalmente collegati alla violazione della Convenzione, in termini di perdite subìte così come di mancato guadagno, non potendo essere accordata per la quota di danno di cui la vittima sia corresponsabile - non è ulteriormente sindacabile da parte del giudice nazionale, dal momento che la possibilità, per le parti, di rimetterla in discussione dinanzi allo stesso si tradurrebbe in un'impugnazione della decisione adottata dalla Corte di Strasburgo, non consentita dalla Convenzione e giuridicamente impossibile.
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda avanzata dai genitori per la morte del proprio figlio di quattro anni, rimasto schiacciato da un cancello scorrevole fuoriuscito dai binari dopo l'apertura da parte della madre, aveva riconosciuto la personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale oltre il limite tabellare, in considerazione della violenta drammaticità dell'evento morte e degli specifici riflessi del presumibile senso di colpa sviluppato dalla donna).
La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega).
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 - che, nello stabilire la misura e i criteri di determinazione dell'indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo e il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, nonché l'applicazione delle eventuali maggiorazioni per gli anni successivi al terzo o al settimo, ai fini della liquidazione equitativa del quantum, ai sensi dell'art. 2056 c.c., sulla base dei parametri elencati nel comma 2 che appaiano più significativi nel caso specifico - trova applicazione nei giudizi introdotti dopo il 1° gennaio 2016 anche per le domande che, seppure proposte dopo tale data, siano relative ad indennizzi di irragionevole durata preesistente, in quanto la nuova norma sulla misura dell'indennizzo deve essere presa in considerazione in sé stessa, restando escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore del danno.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto, rimessa su istanza di parte ai sensi dell’art. 376, secondo comma, c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: «In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza “ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.” ( o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile».
In tema di danno da interruzione del servizio di telecomunicazione, l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno, che consente la liquidazione equitativa, va intesa in senso relativo, essendo al riguardo sufficiente una difficoltà anche solo di un certo rilievo per escludere che sia consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", atteso che una pronuncia siffatta si risolve nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo l'illegittimità della condotta dell'operatore e l'effettiva lesione subita dall'utente, ha ritenuto che il danno lamentato non fosse risarcibile neanche in via equitativa in quanto "non ancorato ad alcun elemento concreto, né fattuale né giuridico").
Il danno non patrimoniale alla reputazione presuppone l'esistenza di conseguenze dannose, quali il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest'ultima la condotta lesiva e non già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all'immagine che dalla divulgazione sia derivato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto sussistente un danno non patrimoniale in conseguenza della mera divulgazione di immagini relative a violenti scontri tra tifosi di una squadra di calcio e forze dell'ordine, senza spiegare come quegli episodi avessero in concreto leso l'immagine dello Stato italiano).
Nella liquidazione del danno da perdita di reddito conseguente a lesioni personali, il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello, senza accertare se i postumi permanenti avessero impedito alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che, in primo luogo, la danneggiata avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro).
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
In tema di fallimento, la ritardata consegna, da parte della curatela, dell'azienda che il fallito aveva preso in affitto fa maturare, in capo al concedente, il diritto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, da liquidarsi con valutazione equitativa ove non provata nel suo preciso ammontare, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, anche ove il contratto sia stato risolto prima e anche se il ritardo non sia imputabile a dolo o colpa del curatore, ma dipenda da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa.
In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell'intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima).
Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per violazione del diritto alla prelazione in un affitto di azienda, non avendo l'affittuaria provato che, in seguito alla disdetta, non aveva potuto svolgere altrove la medesima attività, né di averla svolta a condizioni più gravose o a fronte di una sensibile perdita dell'avviamento commerciale).
In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 2056 regola la valutazione dei danni con gli stessi criteri stabiliti nel caso di inadempimento di un'obbligazione preesistente. Il mancato richiamo dell'art. 1225 crea però una differenza ed è questa: se l'inadempimento è colposo, non debbono essere risarciti i danni non prevedibili; invece, se il fatto illecito extracontrattuale è doloso o colposo, il danno, prevedibile o no, deve essere risarcito per intero, sempre che tra fatto e danno corra il nesso di causalità. Non si è accolto così il principio di commisurare il risarcimento al grado della colpa. Non si è ritenuto necessario dichiarare che sulle somme dovute a titolo di risarcimento decorrono gli interessi dalla data del fatto illecito, anche prima della loro liquidazione, perchè tale decorrenza è legittimata dal principio che gli interessi concorrono a completare il risarcimento dovuto. Si è lasciata alla dottrina e alla giurisprudenza la determinazione del momento a cui devesi aver riguardo per la stima del danno: tale determinazione si deduce dal principio acquisito che si deve risarcire il danno certo, presente o futuro, e che le sopravvenienze sono rilevanti solo se integrano una causa di danno non considerata neppure genericamente nel primo accertamento, salve le disposizioni particolari, come in materia di infortuni sul lavoro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 801
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2056 · fonte del testo
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