Art. 485 c.c. — Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni

[1]Il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredita'. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.111112a

[2]Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice.

[3]Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, e' considerato erede puro e semplice.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

111

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

112a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 4 luglio 1998 · dal 31 ottobre 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 485 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1551/2026

    23 gennaio 2026

    La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare dopo l'apertura della successione ab intestato costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di attribuire, alla relazione materiale fra il coniuge e l'immobile, la qualifica di possesso dei beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità, agli effetti di cui all'art. 485 c.c..

    Art. 485 c.c. · Art. 540 c.c. · Art. 649 c.c. · Art. 1140 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, pp. 55, 56 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24378/2025

    2 settembre 2025

    In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).

    Art. 485 c.c. · Art. 476 c.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 303 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 26 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 23309/2025

    14 agosto 2025

    L'acquisito ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c. presuppone, in chi ne faccia valere la validità, la dimostrazione, nel chiamato in possesso di beni ereditari, della capacità naturale di agire del medesimo, ossia della capacità di intendere e di volere e, dunque, della consapevolezza di possedere beni facenti parte di un'eredità a lui devoluta. (Nella specie, la S.C. cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficiente, per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva, il dato oggettivo del possesso dei beni, stante la convivenza del chiamato con il genitore superstite nell'immobile ereditario, senza valutare sia la natura e i caratteri dell'infermità permanente che affliggeva il chiamato, dichiarato interdetto tre anni dopo l'apertura della successione, sia la sussistenza del requisito di natura soggettiva costituito dalla conoscenza, da parte dello stesso, della delazione in suo favore).

    Art. 485 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 172 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18056/2025

    3 luglio 2025

    L'art. 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità che, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini previsti, non riguarda il donatario, anche se questi abbia rinunciato all'eredità, in quanto - in tale ipotesi - vi è un titolo che giustifica il trasferimento del bene né la rinuncia è idonea a far rientrare il bene donato nell'asse ereditario, salvi gli effetti dell'azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.

    Art. 485 c.c. · Art. 470 c.c. · Art. 741 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 115 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 485 prefigge al chiamato, che si trova nel possesso di beni ereditari, termini rigorosi per compilare l'inventario e per deliberare sull'accettazione o sulla rinunzia. In proposito è stata manifestata la preoccupazione che questo articolo si ritenga applicabile anche nel caso in cui il chiamato, che si trova in possesso di bene appartenente al defunto, lo abbia in buona fede acquistato a non domino e lo possegga ritenendolo proprio. Una siffatta preoccupazione mi sembra ingiustificata, poichè non può sorgere dubbio che la disposizione in esame si applica solo a chi possieda consapevolmente beni che fanno parte dell'eredità al momento dell'apertura della successione. Tuttavia, per eliminare dalla disposizione ogni possibile ragione di dubbio, ho sostituito all'espressione «possesso dei beni del defunto» l'altra «possesso di beni ereditari», la quale rende manifesto che deve trattarsi di beni facenti parte attualmente dell'asse relitto e che non si richiede per l'applicabilità della disposizione il possesso di tutto il compendio ereditario. Naturalmente la stessa variante di forma è stata introdotta negli articoli 487 e 488. Un'altra modificazione formale ho introdotta nel nuovo testo di questi articoli: ho soppresso, cioè, l'aggettivo «reale» posto a qualificare il possesso, perchè l'art. 460 esclude che il possesso di diritto passi nel chiamato per il solo fatto della delazione. Manca, in tal caso, la possibilità di contrapporre un possesso reale a un possesso di diritto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 244

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art485 · fonte del testo

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