Art. 83 c.p.c. — Procura alle liti

[1]Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

[2]La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

[3]La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione ((, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato)). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce ((, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia)).((Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica)).85

[4]La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 maggio 1997, n. 141

85

La L. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Cognizione ordinariaVersione 0.2

Comparsa di costituzione e risposta

Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa di intervento volontario

Il terzo entra nel processo: le tre forme dell’art. 105 già scritte, tempestività e limiti dell’art. 268, diritto del terzo, posizione sulle domande delle parti, prove, documenti e procura in calce.

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Procedimento semplificatoVersione 0.1

Ricorso nel procedimento semplificato

Atto introduttivo del procedimento semplificato davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, la ragione del rito, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Procedimento semplificatoVersione 0.1

Comparsa di risposta nel procedimento semplificato

Costituzione del resistente nel procedimento semplificato, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, richiesta di passare al rito ordinario, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

LavoroVersione 0.1

Memoria difensiva nel rito del lavoro

Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.

LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

CautelariVersione 0.1

Ricorso cautelare d’urgenza

Ricorso ex art. 700 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con fumus e periculum a punti, la misura richiesta, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la somma per ogni giorno di ritardo.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per accertamento tecnico preventivo

Ricorso prima della causa per l’accertamento tecnico urgente (art. 696) o per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis): motivi dell’urgenza, domanda di merito, competenza dell’art. 693, quesiti per il consulente scritti dai fatti e istanza per l’eccezionale urgenza.

Sfratto e licenzaVersione 0.2

Intimazione di sfratto per morosità

Intimazione al conduttore che non paga il canone, con la contestuale citazione per la convalida, l’ingiunzione per i canoni, procura in calce e formula per l’udienza.

Sfratto e licenzaVersione 0.1

Intimazione di licenza per finita locazione

Intimazione al conduttore prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, il diritto scritto secondo il regime della locazione, l’indennità di avviamento per gli usi diversi, procura in calce e relata.

Sfratto e licenzaVersione 0.1

Intimazione di sfratto per finita locazione

Intimazione al conduttore che non rilascia l’immobile dopo la scadenza, quando la tacita riconduzione è esclusa, con la contestuale citazione per la convalida, procura in calce e relata.

EsecuzioneVersione 0.3

Atto di precetto

Precetto per il pagamento di somme di denaro, con il titolo descritto nei suoi estremi, le somme divise per voce, le forme dell’esecuzione, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce e relate a mezzo PEC o tramite ufficiale giudiziario.

EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

EsecuzioneVersione 0.2

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare

Istanza all’ufficiale giudiziario perché cerchi con modalità telematiche i beni del debitore nelle banche dati pubbliche, oppure, prima della notificazione del precetto o del decorso del termine ad adempiere, istanza al presidente del tribunale perché autorizzi la ricerca per il pericolo nel ritardo.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione all’esecuzione

Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.

EsecuzioneVersione 0.1

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso su domanda congiunta

Separazione consensuale, divorzio congiunto o modifica concordata delle condizioni: le condizioni sui figli e sui rapporti economici già scritte, firmato dalle parti e dal difensore, con procura in calce.

FamigliaVersione 0.1

Ricorso per separazione giudiziale o divorzio

Separazione giudiziale, anche con addebito, divorzio o le due domande insieme: fatti, diritto e conclusioni su figli, casa e assegni già scritti, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.

FamigliaVersione 0.1

Comparsa del convenuto nel procedimento di famiglia

Costituzione del convenuto nella separazione o nel divorzio: presa di posizione sui fatti, eccezioni, domande riconvenzionali su figli, casa e assegni, piano genitoriale e documenti economici.

Volontaria giurisdizioneVersione 0.1

Ricorso in camera di consiglio

Ricorso al giudice competente per un provvedimento da pronunciare in camera di consiglio, con fatti e ragioni scritti dai dati, la norma speciale che prevede il rito, il pubblico ministero, le informazioni, l’efficacia immediata del decreto, la procura in calce e, se ci sono interessati da sentire, la relata.

Volontaria giurisdizioneVersione 0.1

Ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno

Ricorso al giudice tutelare: infermità e impossibilità di provvedere ai propri interessi, persona proposta e ragioni della scelta, atti in rappresentanza o con assistenza, limiti di spesa, familiari, audizione nel luogo in cui la persona si trova, provvedimenti urgenti, procura e relata.

Corte di cassazione

47 pronunce che riguardano l’art. 83 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15207/2026

    20 maggio 2026

    Nel processo tributario, è valida la procura alle liti che sia stata conferita su un documento ab origine informatico (o "nativo digitale") mediante sottoscrizione, a mezzo di firma digitale, sia della parte che del difensore, in riferimento alla proposizione di un ricorso in formato cartaceo, secondo le modalità ratione temporis consentite, qualora il ricorrente assolva l'onere di depositare una stampa del documento e di attestarne la conformità all'originale, in virtù del potere appositamente conferito in tal senso al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994.

    Art. 83 c.p.c. · Art. 6 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 9 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali · Art. 365 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 256 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14202/2026

    14 maggio 2026

    Il principio di ultrattività del mandato alle liti opera solo all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento interruttivo si è verificato senza essere dichiarato e non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto, con la conseguenza che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria conferita per il giudizio di cognizione, ma necessita di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto.

    Art. 83 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 152 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13548/2026

    10 maggio 2026

    In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura, rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso, completamente identica, tanto nel testo quanto nelle sottoscrizioni, a quella conferita per proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e da ritenere, pertanto, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, anteriore alla sentenza impugnata).

    Art. 83 c.p.c. · Art. 365 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 34 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13234/2026

    7 maggio 2026

    Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.

    Art. 83 c.p.c. · Art. 125 c.p.c. · Art. 392 c.p.c. · Art. 394 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 74 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1997 al 4 luglio 2009. 93 parole aggiunte.

La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzioneaggiunto: , ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. … se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisceaggiunto: , o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art83 · fonte del testo

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