[1]Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
[2]
[2]La procura alle liti puo' essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
[3]
[3]La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione ((, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato)). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisce ((, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia)).((Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica)).85
[4]
[4]La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 maggio 1997, n. 141
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La L. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."
Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.
Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.
Il terzo entra nel processo: le tre forme dell’art. 105 già scritte, tempestività e limiti dell’art. 268, diritto del terzo, posizione sulle domande delle parti, prove, documenti e procura in calce.
Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.
Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.
Atto introduttivo del procedimento semplificato davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, la ragione del rito, istanze istruttorie, procura in calce e relata.
Costituzione del resistente nel procedimento semplificato, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, richiesta di passare al rito ordinario, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.
Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.
Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.
Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.
Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.
Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.
Ricorso ex art. 700 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con fumus e periculum a punti, la misura richiesta, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la somma per ogni giorno di ritardo.
Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.
Ricorso prima della causa per l’accertamento tecnico urgente (art. 696) o per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis): motivi dell’urgenza, domanda di merito, competenza dell’art. 693, quesiti per il consulente scritti dai fatti e istanza per l’eccezionale urgenza.
Intimazione al conduttore che non paga il canone, con la contestuale citazione per la convalida, l’ingiunzione per i canoni, procura in calce e formula per l’udienza.
Intimazione al conduttore prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, il diritto scritto secondo il regime della locazione, l’indennità di avviamento per gli usi diversi, procura in calce e relata.
Intimazione al conduttore che non rilascia l’immobile dopo la scadenza, quando la tacita riconduzione è esclusa, con la contestuale citazione per la convalida, procura in calce e relata.
Precetto per il pagamento di somme di denaro, con il titolo descritto nei suoi estremi, le somme divise per voce, le forme dell’esecuzione, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce e relate a mezzo PEC o tramite ufficiale giudiziario.
Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.
Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.
Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.
Istanza all’ufficiale giudiziario perché cerchi con modalità telematiche i beni del debitore nelle banche dati pubbliche, oppure, prima della notificazione del precetto o del decorso del termine ad adempiere, istanza al presidente del tribunale perché autorizzi la ricerca per il pericolo nel ritardo.
Opposizione del debitore che contesta il diritto di procedere a esecuzione forzata: al precetto, con citazione o ricorso, o a esecuzione iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione; motivi tipici già scritti e sospensione del titolo o del processo.
Opposizione ai vizi formali del titolo, del precetto, delle notificazioni e dei singoli atti di esecuzione, nel termine perentorio di venti giorni: citazione prima dell’esecuzione, ricorso al giudice dell’esecuzione dopo, con i provvedimenti dell’art. 618.
Separazione consensuale, divorzio congiunto o modifica concordata delle condizioni: le condizioni sui figli e sui rapporti economici già scritte, firmato dalle parti e dal difensore, con procura in calce.
Separazione giudiziale, anche con addebito, divorzio o le due domande insieme: fatti, diritto e conclusioni su figli, casa e assegni già scritti, piano genitoriale, documenti economici, procura e relata.
Costituzione del convenuto nella separazione o nel divorzio: presa di posizione sui fatti, eccezioni, domande riconvenzionali su figli, casa e assegni, piano genitoriale e documenti economici.
Ricorso al giudice competente per un provvedimento da pronunciare in camera di consiglio, con fatti e ragioni scritti dai dati, la norma speciale che prevede il rito, il pubblico ministero, le informazioni, l’efficacia immediata del decreto, la procura in calce e, se ci sono interessati da sentire, la relata.
Ricorso al giudice tutelare: infermità e impossibilità di provvedere ai propri interessi, persona proposta e ragioni della scelta, atti in rappresentanza o con assistenza, limiti di spesa, familiari, audizione nel luogo in cui la persona si trova, provvedimenti urgenti, procura e relata.
Nel processo tributario, è valida la procura alle liti che sia stata conferita su un documento ab origine informatico (o "nativo digitale") mediante sottoscrizione, a mezzo di firma digitale, sia della parte che del difensore, in riferimento alla proposizione di un ricorso in formato cartaceo, secondo le modalità ratione temporis consentite, qualora il ricorrente assolva l'onere di depositare una stampa del documento e di attestarne la conformità all'originale, in virtù del potere appositamente conferito in tal senso al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994.
Il principio di ultrattività del mandato alle liti opera solo all'interno del medesimo grado o stadio del giudizio di cognizione in cui l'evento interruttivo si è verificato senza essere dichiarato e non si estende alla fase esecutiva, la quale costituisce un procedimento autonomo e distinto, con la conseguenza che, intervenuta l'estinzione della società, l'attività difensiva volta a promuovere l'esecuzione forzata o a resistere all'opposizione non può essere validamente minacciata o intrapresa in forza della procura originaria conferita per il giudizio di cognizione, ma necessita di una nuova procura rilasciata dai soci successori, unici soggetti legittimati ad agire dopo la perdita della capacità di stare in giudizio dell'ente estinto.
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura, rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso, completamente identica, tanto nel testo quanto nelle sottoscrizioni, a quella conferita per proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e da ritenere, pertanto, a prescindere da ogni ulteriore rilievo, anteriore alla sentenza impugnata).
Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per difetto di ius postulandi, l'atto sottoscritto da un difensore diverso da quello munito di procura speciale, senza che assuma rilievo l'asserito disguido informatico, poiché il vizio investe il ricorso stesso e non la sua notificazione.
In materia di procura alle liti, la facoltà, riconosciuta dall'art. 125, comma 2, c.p.c., di rilasciare la procura al difensore dopo la notifica dell'atto di citazione, purché prima della costituzione della parte rappresentata, può essere esercitata in una qualsiasi delle forme previste dall'art. 83 c.p.c., e, pertanto, anche ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, mediante apposizione della procura stessa in calce o a margine di uno degli atti ivi indicati o su un foglio separato, purché materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, con l'autentica del difensore.
Nel giudizio di cassazione instaurato successivamente all'entrata in vigore dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, la procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c. è validamente conferita solo se il difensore munito di mandato risulta univocamente identificabile quale sottoscrittore digitale del ricorso e, al contempo, tale nominato con la procura incorporata all'atto; ne consegue che la discrasia tra il nominativo del difensore indicato nella procura e quello che ha sottoscritto digitalmente il ricorso integra difetto originario di valida procura, non suscettibile di sanatoria, e comporta l'inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando il difetto assoluto di procura in quanto rilasciata ad un avvocato diverso da colui che era indicato nel ricorso e che lo aveva firmato).
Nel caso in cui sia stata dichiarata la nullità della costituzione in giudizio di una parte, la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione deve essere effettuata direttamente nei confronti di quest'ultima e non del difensore.
Nel processo tributario, il difensore che ha autenticato la sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'incarico posto in calce o a margine del ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, è tenuto, in solido con il ricorrente, al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 22, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 642 del 1972, posto che "sottoscrive" l'atto di certificazione della firma del contribuente apposta in calce al conferimento suddetto; "riceve" tale ultimo atto, in quanto destinatario degli effetti giuridici connessi al trasferimento di poteri operato con il negozio procuratorio; infine, "enuncia" il predetto atto di conferimento nel ricorso, da lui stesso redatto e sottoscritto.
In tema di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, la manifestazione di volontà espressa dal difensore, privo di procura speciale ex art. 306 c.p.c., vale, comunque, a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione, determinando, così, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La procura speciale allegata al ricorso per cassazione, sebbene priva dell'indicazione delle generalità del difensore, è validamente rilasciata allorché il suo nome possa desumersi senza incertezza dall'intestazione dell'atto ovvero dalla sottoscrizione dallo stesso apposta in calce al ricorso o alla dichiarazione di autenticazione della firma della parte, dal momento che, non essendo prescritta l'adozione di forme solenni, è sufficiente che dal contesto dell'atto si evinca inequivocamente la volontà della parte di conferire ad un determinato legale lo ius postulandi per la proposizione del ricorso.
In tema di misure di prevenzione ai sensi delle disposizioni - vigenti ratione temporis - della l. n. 575 del 1965, l'adozione del sequestro dell'azienda determina la sospensione dei poteri dell'amministratore della società, privandolo di ogni potere rappresentativo: sicché la procura per la rappresentanza e difesa in giudizio conferita al difensore dall'amministratore sospeso deve considerarsi inesistente, in quanto inidonea a far sorgere il rapporto di mandato.
Ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. è necessario che alla Corte sia rimessa la risoluzione di una "questione esclusivamente di diritto", sicché è inammissibile il rinvio con il quale venga prospettata una questione mista, di fatto e di diritto. (Nella specie, il Primo Presidente ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la validità della procura alle liti rilasciata all'estero con sottoscrizione autenticata "a distanza", con modalità telematiche, nel caso di impossibilità di ottenerne l'autenticazione e la successiva legalizzazione o apostille, a causa di eventi straordinari e imprevedibili, involgendo il quesito la valutazione di elementi della fattispecie concreta, quali le caratteristiche di una oggettiva impossibilità di osservare le prescrizioni formali in tema di rilascio all'estero di una procura alle liti).
La rinuncia al mandato da parte del procuratore o la sua revoca ad opera del conferente sono dichiarazioni recettizie a forma libera, il cui verificarsi può essere dimostrato anche tramite presunzioni.
In tema di ricorso per cassazione, la procura alle liti conferita su supporto cartaceo, materialmente congiunto al ricorso digitale, che contenga espressioni univocamente dirette ad attività tipiche del giudizio di merito, in assenza di ogni riferimento al provvedimento impugnato e al ricorso per cassazione, non presenta i requisiti della procura speciale richiesta per proporre ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c.
In tema di contratto d'opera professionale dell'avvocato, il conferimento dell'incarico di patrocinio non richiede forme vincolate e non si identifica nella procura ad litem, la quale costituisce atto meramente esecutivo del mandato professionale già perfezionato, anche per facta concludentia; ne consegue che la validità o invalidità della procura - ancorché rilasciata da soggetto diverso da quello che ha conferito l'incarico - non incide né sull'esistenza, né sulla validità del contratto di patrocinio, né sul conseguente diritto dell'avvocato al compenso per l'attività svolta.(Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza che aveva negato al legale il diritto al compenso in quanto l'incarico era stato deliberato dall'assemblea e il legale, anche condomino, si era autoconferito la procura, rilevando che tali circostanze non incidevano sull'esistenza del rapporto professionale, fermo restando lo scomputo della "quota d'opera" corrispondente al vantaggio tratto dal mandatario in proporzione della sua partecipazione millesimale).
Nel caso in cui la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società costituita in giudizio non sia stata dichiarata in udienza dal suo procuratore né notificata alle altre parti, l'impugnazione è legittimamente notificata presso il difensore ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in applicazione del principio dell'ultrattività del mandato alla lite, irrilevante essendo la conoscenza aliunde dell'evento interruttivo da parte del notificante.
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato e in tali termini il giudice, innanzi al quale la questione sia stata sollevata, deve ripartire tra le parti il reciproco onere probatorio.
In materia di spese processuali, quando l'azione o l'impugnazione è stata promossa dal difensore privo di procura, l'attività di questi non produce effetti nei confronti di colui nel cui nome dichiara di agire, potendo egli, quindi, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio; diversamente, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura, l'attività processuale resta provvisoriamente efficace e la procura, pur invalida, è idonea a instaurare un rapporto processuale con la parte rappresentata, sicché non è ammissibile la condanna del difensore alle spese. (Nella specie, a fronte della declaratoria di inammissibilità di un ricorso proposto in forza di una procura generale anteriore alla sentenza impugnata, la S.C. ha escluso la condanna del difensore alle spese, sul presupposto che la suddetta procura, pur inidonea all'instaurazione del giudizio di legittimità, risultava esistente nei rapporti tra la società conferente e il legale).
In tema di giudizio di cassazione, la procura speciale ad litem, da depositarsi a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., deve essere sottoscritta digitalmente o con segno autografo dalla parte conferente, non essendo, all'uopo, sufficiente la firma digitale "per autentica" del difensore, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito rende il ricorso improcedibile, non essendo ammissibile la sanatoria mediante un deposito successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in virtù di una procura speciale sottoscritta digitalmente dal solo difensore, sul presupposto che un metadato amministrativo, apposto dal sistema di protocollo informatico dell'ente pubblico ricorrente, non possa essere inteso come firma elettronica o digitale della parte, né potendo essere sanato il vizio attraverso il deposito informatico della procura sottoscritta digitalmente dalla parte, in uno con la memoria ex art. 378 c.p.c.).
In materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non è applicabile la disciplina della procura al difensore, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione in giudizio, la mera dichiarazione di agire nella qualità di delegato, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato, dal momento che l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente (di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante) risulti dal testo della stessa né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta - ed altresì priva, nell'uno e nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo, suscettibile di renderlo identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese -, è affetta da nullità relativa, che la controparte deve tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando così l'istante d'integrare, con la prima replica, la lacunosità dell'atto iniziale mediante la chiara e non più rettificabile indicazione del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, in mancanza della quale (così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività dell'integrazione) l'invalidità della procura rende inammissibile l'atto cui accede. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in ragione dell'irresolubile incertezza su chi avesse rilasciato la procura per conto della società ricorrente, dal momento che, a fronte dell'eccezione della controricorrente - secondo cui la relativa sottoscrizione apparteneva a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante della società all'epoca dell'introduzione della causa di primo grado, e non già a quella del ricorso per cassazione -, la ricorrente si era limitata ad indicare il nominativo del secondo, allegando altresì la successiva procura speciale - rilasciata ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, ratione temporis vigente -, anch'essa recante una firma prima facie identica a quella apposta in calce alla procura afferente al ricorso).
In tema di contenzioso tributario, alla stregua dell'art. 18 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la carenza nell'atto introduttivo del processo delle indicazioni necessarie per l'individuazione del legale rappresentante (anche organico) del ricorrente ne determina l'inammissibilità tutte le volte che sia causa di incertezza assoluta al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso di primo grado poiché contenente, nell'intestazione, l'indicazione di un soggetto privo del potere rappresentativo della società, senza indagare se ciò determinasse assoluta incertezza circa l'individuazione del legale rappresentante della stessa, se del caso attraverso l'esame della sottoscrizione della procura o degli altri documenti della causa).
La necessità di attivare il preventivo contraddittorio delle parti non riguarda le questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda, contemplati da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che fosse assoggettata all'obbligo del preventivo contraddittorio la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla C.T.R. in ragione dell'insussistenza del potere rappresentativo della società appellante in capo alla persona fisica conferente il mandato alle liti, tanto più che tale statuizione era intervenuta all'esito di rituale invito alla regolarizzazione della procura alle liti).
Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza esserne abilitata, può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio (anche in sede di legittimità), con efficacia retroattiva e con riguardo a tutti gli atti processuali già compiuti, mediante la costituzione in giudizio del soggetto dotato della rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta del falsus procurator.
Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, quando tale copia contenga elementi idonei (come la trascrizione o l'indicazione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).
È invalida la procura speciale alle liti rilasciata mediante scrittura privata autenticata da un funzionario delegato dal Sindaco, in base al disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, poiché, in virtù di tale norma, il potere di autentica del pubblico funzionario diverso dal notaio è limitato alle istanze rivolte alla P.A. o alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indirizzate a determinati destinatari, non ad atti aventi valore negoziale, quale è il mandato difensionale, non potendo ritenersi conferito un potere generalizzato di autenticazione a soggetti diversi dal notaio, al fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Nel caso in cui, in una procura generale alle liti rilasciata dal debitore esecutato al difensore presso il quale ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 492, comma 2, c.p.c., manchino espressioni univoche che limitino il potere del difensore o l'elezione medesima, la notificazione del pignoramento in estensione è validamente eseguita presso il difensore medesimo.
In tema di regolamento di competenza, la procura speciale conferita dalla parte alla quale è notificato il ricorso ex art. 47 c.p.c. deve ritenersi apposta in calce alle scritture depositate, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., ove, trattandosi di copia informatica di documento cartaceo firmato digitalmente dal difensore, sia depositata contestualmente alle scritture difensive, dovendosi perciò, ulteriormente, ritenersi valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escluderne il riferimento al procedimento in corso.
Il disposto di cui all'art. 288, comma 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente - introduce un limite di portata generale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio e all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina.
La procura alle liti non sottoscritta dalla parte, perché non vedente, è invalida per difetto di forma, anche se munita della sottoscrizione di due testimoni autenticata dal difensore, in quanto, ai fini dell'esercizio del potere di certificazione a quest'ultimo spettante ex art. 83 c.p.c., è necessaria la sottoscrizione dell'atto da parte del soggetto che conferisce la procura, anche se non vedente, non potendosi applicare, in mancanza della stessa, il regime di cui all'art. 48 della l. n. 89 del 1913, riservato al solo notaio.
Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera in campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., in forza del quale può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, restando conseguentemente esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.
In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.
La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.
In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato).
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo ove esso derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché, in questo caso, i terzi hanno la possibilità di verificarne l'esistenza consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spettando, conseguentemente a questi ultimi fornire la corrispondente prova negativa.
Nel giudizio di cassazione relativo ad un procedimento instaurato in data antecedente al 4 luglio 2009, la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con il conferimento della procura in calce all'atto ed autenticata dallo stesso legale nominato, è nulla in quanto la procura speciale, ex art. 83, comma 3, c.p.c., vigente ratione temporis, deve essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso; non può pervenirsi, peraltro, ad una soluzione diversa quando sopraggiunge la sostituzione del difensore, dovendosi anche escludere l'introduzione da parte dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - come sostituito dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ha disposto che l'istanza di decisione è eseguita dal difensore munito di nuova procura speciale - di una regola in deroga all'art. 83 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in relazione alla data di suo inizio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, relativo ad una giudizio iniziato nel 1976, affermando la nullità dell'atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ." in ragione del conferimento della procura speciale con atto in calce a tale comparsa e sottoscrizione autenticata dal difensore stesso).
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in forza di procura conferita "giusta delega a margine del ricorso in appello" ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata).
Il mandato alle liti conferito con procura a margine o in calce all'atto è presuntivamente riferibile all'attività difensiva compiuta con l'atto a cui accede, in ragione della specialità della procura così collocata, sicché sono irrilevanti gli eventuali errori materiali in essa contenuti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di ius postulandi in quanto la procura in calce all'atto introduttivo risultava apparentemente rilasciata per un procedimento diverso, in ragione dell'erronea indicazione nel corpo di un soggetto conferente diverso da quello effettivo, il quale, però, aveva effettivamente e correttamente sottoscritto il mandato).
Qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta in calce alla procura rilasciata per l'introduzione del giudizio, la mancanza di un'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, ex art. 222 c.p.c., priva di efficacia e rende giuridicamente inutilizzabile il documento, il quale va considerato come mai rilasciato, con la conseguenza che il vizio non è regolarizzabile, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur in assenza di espressa dichiarazione di volersi avvalere della procura oggetto della querela, aveva ritenuto efficace il mandato conferito e, comunque, sanato il vizio per effetto del rilascio, in corso di causa, di un nuovo mandato "in rinnovazione").
La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad negotia", costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.
Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.
Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza e già decisa in senso difforme dalle Sezioni semplici – hanno affermato il seguente principio: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso». In particolare, le Sezioni Unite – rilevando che «la certificazione da parte dell’avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell’art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all’uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”)» e che «ha soltanto una funzione di attestare l’appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto della autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura» – hanno statuito che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione (ex art. 365 c.p.c.), la procura alle liti, necessariamente conferita nella finestra tra la pubblicazione del provvedimento da impugnare e la notificazione del ricorso, «si considera apposta in calce» al ricorso (come vuole l’art. 83, comma 3, c.p.c.) in forza di una presunzione legale assoluta e anche se rilasciata su foglio separato ed afferente ad atto redatto in modalità analogica, qualora vi sia la «congiunzione materiale» tra la prima e il secondo, cioè «in ragione di una operazione materiale di incorporazione (la “collocazione topografica”) tra due atti che nascono tra loro separati sia temporalmente, che spazialmente e la cui relazione fisica, instaurata dall’avvocato, è requisito necessario, ma anche sufficiente per soddisfare la prescrizione che il difensore stesso sia “munito di procura speciale”».
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando su questione di massima di particolare importanza attinente alla validità (o meno) di una procura speciale alle liti (art. 83 c.p.c.), rilasciata in modalità analogica, con sottoscrizione autografa della parte, e che presenti un contenuto affatto generico, la cui copia digitalizzata venga utilizzata ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.) redatto in formato nativo digitale, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e depositato telematicamente – hanno richiamato il principio già espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, Rv. 666374-01, secondo cui «In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.», e affermato che detto principio, enunciato per il caso di procura in formato analogico congiunta materialmente a ricorso per cassazione anch’esso in formato analogico, si deve «estendere anche alle ulteriori “diverse possibilità di conferimento della procura” contemplate dal terzo comma dell’art. 83 c.p.c. e, dunque, non solo all’ipotesi di procura ‘nativa digitale’ – cioè, redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale -, ma anche al caso, che rileva propriamente in questa sede, di procura ‘digitalizzata’, ossia di procura conferita su supporto cartaceo e che il difensore trasmette in copia informatica autenticata con firma».
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1997 al 4 luglio 2009. 93 parole aggiunte.
La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzioneaggiunto: , ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. … se rilasciata su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente all'atto cui si riferisceaggiunto: , o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art83 · fonte del testo
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