Art. 2048 c.c. — Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

[1]Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

[2]I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

[3]Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 2048 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2352/2026

    4 febbraio 2026

    In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.

    Art. 2048 c.c. · Art. 2050 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 41 c.p.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 69 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33392/2025

    21 dicembre 2025

    In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, ai fini dell'accoglimento della domanda - sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2048 c.c. - non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale (vale a dire che si tratti di un danno provocato, nel primo caso, dall'alunno a se stesso, e nel secondo dal fatto illecito di altro allievo), le quali solo consentono di individuare la prova contraria rispettivamente richiesta dalla conseguente qualificazione della fattispecie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per le lesioni occorse a un alunno durante l'ora di scienze motorie, per essere rimasti indimostrati il tipo di attività sportiva nel corso della quale era avvenuto l'infortunio e se lo stesso fosse stato o meno cagionato dalla condotta di altro alunno).

    Art. 2048 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 114 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27923/2025

    20 ottobre 2025

    In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per l'infortunio occorso a un minore, al fine di stabilire se sia stata raggiunta la prova della non imputabilità dell'evento dannoso assume rilievo l'età degli alunni coinvolti, poiché il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli stessi, con la conseguenza che l'approssimarsi dell'età del pieno discernimento è circostanza tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere dal minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'istituto scolastico per il danno occorso a uno studente all'interno dello spogliatoio adiacente alla palestra, in conseguenza dell'urto accidentale con il casco brandito da un compagno frequentante il quinto anno, e dunque prossimo alla maggiore età).

    Art. 2048 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 97 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26798/2025

    6 ottobre 2025

    Il concorso ex art. 1227, comma 1, c.c., della condotta della vittima minorenne rileva anche ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento invocato iure proprio dai genitori, senza che - laddove la suddetta condotta non integri, a sua volta, un fatto illecito - un'ulteriore riduzione possa farsi discendere dall'accertamento di una responsabilità di questi ultimi ai sensi dell'art. 2048 c.c., dal momento che la loro eventuale culpa in educando o in vigilando verrebbe a coprire il medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dall'applicazione dell'art. 1227 c.c. (Principio affermato in relazione al risarcimento invocato iure proprio dai genitori in relazione alla morte del proprio figlio minorenne, della quale quest'ultimo era stato giudicato corresponsabile per avere volontariamente assunto la dose letale di sostanza stupefacente cedutagli da un terzo).

    Art. 2048 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1223 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 80 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2048 · fonte del testo

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