Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,

cinquantunesimo comma, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e del

comma n. 32 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia

tributaria), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal

Pretore di Torino, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per opposizione ad

ingiunzione fiscale, nel quale la s.n.c. Maddalena negava di dover

pagare una somma per omesso versamento di tassa automobilistica,

oltre a sovrattasse, spese ed interessi, il Pretore di Torino con

ordinanza del 27 novembre 1986 (reg.ord. n. 92 del 1987) sollevava

questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni del

d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n.

53. Precisamente il Pretore osservava che:

A) L'art. 5, cinquantunesimo comma, d.l. cit., stabiliva che il

diritto dell'Amministrazione finanziaria alla tassa in questione si

prescrivesse con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui

doveva essere effettuato il pagamento, ossia imponeva al contribuente

l'onere di conservare per tre anni la ricevuta, mentre permetteva che

gli uffici postali, materiali percettori del tributo, in base a loro

disposizioni interne distruggessero dopo soli due anni la relativa

documentazione. Ciò, in caso di smarrimento della ricevuta, rendeva

impossibile dopo il biennio la prova del pagamento e sembrava dar

luogo perciò ad una diseguaglianza di trattamento tra cittadini

(art. 3 Cost.);

B) L'art. 5, trentaduesimo (recte: ventiseiesimo) comma, d.l.

cit., nella parte in cui prevedeva una maggiore imposizione per i

veicoli diesel rispetto ai veicoli a benzina, non pareva giustificato

dal minor consumo di combustibile da parte dei primi, posto che il

tributo colpiva la "proprietà" e non la "circolazione" dei veicoli

stessi: ciò sembrava risolversi in un'ulteriore lesione del

principio di eguaglianza.

C) L'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. cit., nel trasformare la

"tassa di circolazione" in "imposta sulla proprietà", creava

"tributi discriminatori, persecutori, espropriativi", così violando

gli artt. 3, 42, 53 Cost. Il Pretore sosteneva questa censura

allegando all'ordinanza di rimessione un "foglio illustrativo";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, la non

fondatezza delle questioni;

Considerato che in base al principio generale del nostro

ordinamento, canonizzato nell'art. 2697 cod. civ., chi pretende o

eccepisce alcunché in giudizio ha l'onere di fornire la relativa

prova, né può sottrarsi all'onere medesimo pretendendo che altri

soggetti, compresa la pubblica amministrazione, sopperiscano alla sua

negligenza conservando in sua vece la documentazione probatoria; onde

la manifesta infondatezza della questione sub A);

che spetta alla discrezionalità del legislatore, il quale

intenda stabilire imposte sulla proprietà di determinati beni, di

differenziare eventualmente le aliquote tenendo conto del loro costo

d'uso, restando la relativa scelta sottratta al sindacato di questa

Corte ai sensi dell'art. 28 l. n. 87 del 1953; onde la manifesta

infondatezza della questione sub B);

che la questione sub C) è manifestamente inammissibile per

difetto di motivazione, contenendo il "foglio illustrativo" allegato

all'ordinanza di rimessione soltanto generiche osservazioni di

politica economico-tributaria;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 5, ventiseiesimo e cinquantunesimo comma,

d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n.

53, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Torino

con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. cit., sollevate

in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost. con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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