Art. 2059 c.c. — Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
59 pronunce che riguardano l’art. 2059 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 185 c.p.
La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
Art. 2059 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c.
In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, laddove vengano utilizzati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni che giustificano, sulla base delle analogie tra le fattispecie, il predetto richiamo, ma anche indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo ai fini della quantificazione, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva immotivatamente applicato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da ingiuria, i criteri tabellari relativi ai danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, nonostante la diversità della loro natura e la non comparabilità delle caratteristiche offensive).
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.
In materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione.
Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 100 c.p.c.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, il danno non patrimoniale, quale categoria unitaria e onnicomprensiva, costituisce conseguenza normale dell'eccessiva durata e si presume, salvo che ricorrano circostanze particolari idonee ad escluderlo; per le ulteriori componenti di danno rispetto a quelle indennizzabili secondo i criteri ordinari, grava invece sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provarne l'esistenza e l'entità, quale conseguenza immediata e diretta della durata irragionevole del processo.
Art. 2059 c.c. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 2697 c.c. · Art. 1223 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, il concorso di colpa di uno dei danneggiati congiunto della vittima, salva la proposizione di domanda di regresso nei suoi confronti, non assume rilievo, a fini riduttivi dell'obbligazione risarcitoria, in relazione ai danni patiti iure proprio dagli altri congiunti della vittima stessa, dei quali il medico risponde in via solidale, e, dunque, per l'intero; per il danno di cui il sanitario risponde nei confronti del suddetto danneggiato che abbia colposamente concorso alla sua causazione, trova, invece, applicazione il disposto dell'art. 1227, comma 1, c.c.
Art. 2059 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c.
In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte della vittima, avvenuta prima della liquidazione, a causa delle lesioni riportate in seguito all'illecito, il danno biologico "terminale" trasmissibile, iure successionis, agli eredi della persona offesa è un danno temporalmente limitato, anche se massimo nella sua entità ed intensità, concettualmente distinto dal danno da invalidità permanente, sicché non è liquidabile con i criteri propri di questo, poiché la lesione, lungi dallo stabilizzarsi in postumi invalidanti, sfocia nella morte del soggetto, dovendosi piuttosto valorizzare, in chiave equitativa, la peculiare intensità e progressività della sofferenza che accompagna la vittima fino al decesso.
Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 148 Codice delle assicurazioni private · Art. 167 c.p.c.
In tema di prova del danno da perdita o lesione del rapporto parentale tra membri della famiglia nucleare, sia originaria che successiva, ai fini dell'accertamento e della liquidazione delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili, occorre tenere distinto il profilo esteriore (cd. danno dinamico-relazionale) il quale richiede la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, della quale il giudice del merito deve tenere conto ai fini della quantificazione complessiva), dall'aspetto interiore (cd. sofferenza morale) il quale è oggetto di presunzione iuris tantum, sicché grava sul convenuto l'onere della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio intercorrente tra la vittima e il congiunto superstite.
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, l'espressione "convivenza" può essere utilizzata secondo modalità differenti (e reciprocamente indipendenti, a fini risarcitori) nei diversi ambiti della rispettiva rilevanza, e cioè, da un canto, su di un piano "descrittivo", come fatto storico funzionale a qualificare l'ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale (non discriminabile rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale), dall'altro, sul piano "qualitativo", al diverso fine di valutare l'intensità affettiva del legame attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione, sicché non integra una illegittima duplicazione risarcitoria la considerazione di tale elemento nelle sue diverse e autonome accezioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza, rimettendo al giudice del rinvio il compito di rinnovare la valutazione della qualità del rapporto affettivo tra gli attori e la donna deceduta, membro di una comunità familiare di fatto, tenendo conto dell'indice della convivenza come estremo di maggiore, o minore, afflittività della perdita subita).
Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c.
In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardato imbarco, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto costituzionalmente tutelato, ex art. 16 Cost., alla libertà di circolazione, intesa come limitazione alla libertà di movimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardato imbarco, senza considerare che i passeggeri erano stati trattenuti in aeroporto per oltre 24 ore, senza alcuna assistenza da parte della compagnia aerea).
Art. 2059 c.c. · Art. 16 cost. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.
In tema di responsabilità civile, anche nei confronti degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, identificabile con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello alla reputazione e all'immagine, il cui pregiudizio, quale danno-conseguenza, può ritenersi provato ove la persona giuridica fornisca elementi di prova o indiziari da cui poter ricavare che le condotte integranti i reati per cui vi sia stata condanna presentino una potenzialità lesiva, non solo ex se di interessi primari tutelati da una norma penale, ma anche della sua "reputazione sociale". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda, proposta da un ente locale, di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine derivante dalla presenza e dall'operatività, in loco, di una consorteria mafiosa, la cui esistenza era stata provata da una sentenza penale definitiva di condanna).
Art. 2059 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c.
L'offesa alla memoria di un defunto, realizzata mediante apprezzamenti ingiuriosi della condotta da questi tenuta in vita, è suscettibile di determinare un pregiudizio iure proprio ai prossimi congiunti, poiché l'offesa, riflettendosi immancabilmente sugli stretti familiari, può compromettere indirettamente la loro reputazione.
Art. 2059 c.c. · Art. 597 c.p. · Art. 2043 c.c.
Nel cd. giornalismo d'inchiesta - che rappresenta una tipologia di informazione connotata dall'autonoma ricerca e acquisizione della notizia da parte del giornalista -, ai fini dell'integrazione della scriminante del diritto di cronaca e di critica deve farsi una diversa e meno rigorosa applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia e della continenza espositiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione all'avvenuta divulgazione, nell'ambito di una trasmissione televisiva a diffusione nazionale, del nominativo della società proprietaria del terreno del quale l'autorità giudiziaria aveva disposto una perquisizione alla ricerca del corpo di una persona scomparsa quindici anni prima, aveva ritenuto non integrato il requisito della continenza formale senza effettuare un'adeguata valutazione della rilevanza dell'informazione, dall'angolo visuale dei rapporti intercorsi tra tale società e il soggetto sospettato dell'omicidio della persona suddetta).
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 21 cost. · Art. 11 Disposizioni sulla stampa
In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - che impone agli Stati membri di riconoscere un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti - la nozione di "vittima del reato" include anche i familiari dell'ucciso, in virtù sia dell'elaborazione a livello unionale e, in particolare, dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 2 maggio 2025, in causa C-640/24, sia della configurazione, nel diritto vivente nazionale, del danno patito dai congiunti quale danno diretto e non riflesso, rilevando l'illecito come fatto plurioffensivo.
Art. 2059 c.c. · Art. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 · Art. 2043 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e la perdita di chance di sopravvivenza non può porsi come alternativo rispetto a quello che lega la medesima condotta alla morte del paziente, dal momento che causare la morte anticipata del paziente e far perdere la probabilità di vivere più a lungo corrispondono allo stesso evento.
Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 40 c.p.
Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.
Art. 2059 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, la perdita della vita avvenuta anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile integra un danno risarcibile iure proprio in favore dei congiunti della vittima, quale pregiudizio per la perdita parentale, e la brevità del tempo residuo da vivere rileva unicamente quale parametro per la liquidazione equitativa, giacché ogni segmento di vita, anche di brevissima durata, costituisce un'utilità giuridica che, ove lesa per causa di altri, merita ristoro.
Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.
In tema danno da perdita del rapporto parentale, fermo il principio per cui la liquidazione equitativa va effettuata applicando una tabella cd. "a punti", è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si censuri l'adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione (nella specie, l'utilizzo di una tabella cd. "a forbice"), se la relativa doglianza non è stata svolta nella fase di merito, trattandosi di questione nuova in quanto i diversi criteri tabellari sono fondati su distinti elementi materiali.
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, laddove la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme a opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e di critica, come avviene nel contesto del giornalismo di inchiesta, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e la libertà di manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto.
Art. 2059 c.c. · Art. 21 cost. · Art. 2043 c.c. · Art. 51 c.p.
In tema di risarcimento del danno alla persona, nel caso in cui la morte intervenga dopo un considerevole lasso temporale dall'evento lesivo (nella specie, 785 giorni), la liquidazione della componente dinamico-relazionale del danno non patrimoniale reclamabile iure hereditatis va commisurata ai giorni di invalidità temporanea dall'evento all'exitus, mentre quella della distinta componente della sofferenza soggettiva dev'essere improntata a un criterio equitativo puro, che tenga conto delle specifiche circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur muovendo dalla premessa della distinzione tra danno biologico terminale e danno morale cd. catastrofale, aveva finito per liquidare agli eredi della vittima una somma onnicomprensiva, corrispondente al valore tabellare massimo per l'invalidità temporanea totale, in tal modo finendo per obliterare la componente della sofferenza interiore, la quale, invece, avrebbe dovuto essere opportunamente valorizzata, in ragione del grave stato depressivo - sfociato anche in tentativi suicidari - in cui la danneggiata si era venuta a trovare in conseguenza dell'evento lesivo).
Art. 2059 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c.
L'improponibilità della domanda successiva, con la quale sia stato richiesto il risarcimento di un danno derivante dal medesimo fatto lesivo, essendo preordinata ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, sussiste anche nel caso in cui la stessa non possa essere riproposta. (Nella specie - relativa a un caso in cui, in pendenza del giudizio per il risarcimento del danno materiale, era passata in giudicato la statuizione conclusiva di un secondo giudizio nel quale il danneggiato aveva invocato il risarcimento di quello non patrimoniale derivante dal medesimo sinistro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improponibilità della seconda domanda, sul presupposto che, al momento della relativa proposizione, l'attore avrebbe potuto modificare il petitum della prima - ancora sub judice - e che i due giudizi sarebbero potuti essere riuniti).
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 99 c.p.c.
La restituzione del terreno arbitrariamente confiscato, quando ne sia rimasta immutata la consistenza, può costituire di per sè misura idonea e sufficiente a ristorare il danno patito, restando salva per il proprietario la facoltà di dimostrare l'esistenza di ulteriori pregiudizi.
Art. 2059 c.c. · Art. 30 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 44 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 2043 c.c.
Il coniuge che agisce per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale deve allegare e provare la sola esistenza del rapporto coniugale, mentre grava sul danneggiante, che intenda ridurre o escludere la propria responsabilità, dimostrare l'assenza o la minore intensità del legame affettivo, rispetto a quello ordinariamente presumibile, senza che la prova della sola separazione (legale o di fatto) sia sufficiente ad escludere la sua obbligazione risarcitoria, in mancanza di ulteriori elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere che essa, per le ragioni e le modalità con cui si è concretizzata, abbia definitivamente sciolto ogni relazione affettiva tra i coniugi.
Art. 2059 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2043 c.c.
In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere ex ante i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate "opportune cautele" la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, si era limitata a disporre la condanna al pagamento di un importo annuale).
Art. 2059 c.c. · Art. 1872 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 2057 c.c.
La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.).
Art. 2059 c.c. · Art. 32 cost. · Art. 844 c.c. · Art. 2043 c.c.
In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento.
Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c.
Nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo, il danno biologico è unitario, per cui la valutazione medico-legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva.
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto è assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale e si manifesta nella dimensione prevalente della sofferenza interiore nonché in quella dell'attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento, dovendo il giudice applicare, ai fini della relativa liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame e procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c.
Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.
I parametri delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento, da parte del giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ovvero quale criterio di riscontro e verifica di una liquidazione improntata a diversi criteri, di modo che è incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata a una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle suddette Tabelle consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver fatto riferimento alla Tabella milanese, richiamandone la vocazione nazionale, aveva proceduto a liquidare il danno prescindendone del tutto, senza spiegare le ragioni di tale scostamento).
Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.
L'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, iure hereditatis, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto.
Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 32 cost.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto, ai fini della personalizzazione della liquidazione del danno sotto il profilo dinamico-relazionale, della condizione vegetativa irreversibile nella quale era venuta a trovarsi la danneggiata in conseguenza dell'illecito, da cui era derivata la totale compromissione di qualsivoglia attività realizzatrice della persona).
Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2 cost.
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza non si distingue da quello da perdita anticipata del rapporto parentale in ragione del grado di probabilità dell'evento-morte della vittima "primaria", essendone connotato essenziale l'insuperabile incertezza eventistica del risultato sperato, che resta estranea alla relazione causale che pure deve sussistere rispetto alla condotta illecita, esprimendo la necessità di autonoma tutela di una proiezione anticipata dell'interesse finale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riguardo al danno consistente nella perdita di una possibilità di sopravvivenza stimata in una percentuale dal 50% all'80%, conseguente al ritardo con cui era stato diagnosticato un tumore in stadio ormai avanzato, aveva rigettato la domanda sul presupposto che a venire in rilievo fosse un danno da perdita di chance - non posto ad oggetto della domanda degli originari attori -, invece che un danno da perdita anticipata della vita, fatto valere iure proprio dai congiunti del paziente deceduto).
Art. 2059 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c.
La presumibile durata della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da perdita anticipata della vita, inteso quale pregiudizio per la perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti per il minor tempo vissuto ovvero la mancata fruizione del valore biologico relazione residuo. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi in una fattispecie di responsabilità sanitaria, ha confermato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno occorso ai parenti di un ottantatreenne, aveva applicato una riduzione del 20% rispetto al valore risultante dall'applicazione della tabella a punti del Tribunale di Milano, in considerazione della limitata aspettativa di vita residua della vittima, a causa di pregresse patologie, rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).
Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Art. 2059 c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 2727 c.c.
La Tabella elaborata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione non ha valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa o regolamentare, ma costituisce una mera proposta di usualità equiparativa che il giudice, in mancanza di regole specifiche, può utilizzare per la valutazione equitativa del danno, senza essere obbligato ad applicarle ovvero - laddove decida di farlo - ad applicarle integralmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la liquidazione del danno nella somma di 10.000,00 euro - pari al valore massimo della prima "forbice" risarcitoria della Tabella milanese - era stata censurata per aver considerato solo alcune delle circostanze ivi contemplate).
Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di danno alla persona, ove la sentenza di primo grado lo abbia liquidato mediante il ricorso alle tabelle milanesi, il giudice d'appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte in tal senso, perché tale obbligo deriva di per sé dalla manifestata intenzione di adottare quel determinato criterio equitativo, pena la violazione dell'art. 1226 c.c.
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.
In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2729 c.c.
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
Art. 2059 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2697 c.c.
La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega).
Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2697 c.c.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona - si distingue dal danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità.
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.
La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza incidenter tantum, della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in capo ai congiunti delle vittime di un sinistro stradale, in ragione dell'archiviazione del procedimento penale a carico del conducente del mezzo che lo aveva provocato).
Art. 2059 c.c. · Art. 185 c.p. · Art. 2056 c.c. · Art. 2697 c.c.
In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.
Art. 2059 c.c. · Art. 10 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 2043 c.c. · Art. 2087 c.c.
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva affermato il carattere diffamatorio, per difetto del requisito della verità, anche putativa, di un servizio giornalistico nel quale, mediante domande incalzanti e commenti a chiusura del reportage, le condotte illecite venivano attribuite in termini di certezza ad una persona all'epoca sottoposta a un procedimento penale non ancora concluso, senza chiarire che le accuse mosse costituivano ancora delle mere ipotesi accusatorie non definitivamente suffragate dal vaglio dibattimentale).
Art. 2059 c.c. · Art. 21 cost. · Art. 51 c.p. · Art. 2043 c.c.
Il danno non patrimoniale alla reputazione presuppone l'esistenza di conseguenze dannose, quali il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest'ultima la condotta lesiva e non già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all'immagine che dalla divulgazione sia derivato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto sussistente un danno non patrimoniale in conseguenza della mera divulgazione di immagini relative a violenti scontri tra tifosi di una squadra di calcio e forze dell'ordine, senza spiegare come quegli episodi avessero in concreto leso l'immagine dello Stato italiano).
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 29 cost.
In tema di responsabilità civile, in applicazione della cosiddetta "thin skull rule", l'autore del comportamento imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze scaturenti dalla sua condotta secondo normalità, non potendo operarsi una riduzione proporzionale o un'esclusione della responsabilità in ragione della particolare condizione in cui versa il danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva escluso il nesso causale tra un tamponamento e l'infarto miocardico sofferto dall'attore, considerato un evento eccezionale da attribuirsi unicamente ai preesistenti fattori di rischio del danneggiato e non riconducibile, in base ad una valutazione svolta secondo l'id quod plerumque accidit, a sinistri del tipo di quello occorso).
Art. 2059 c.c. · Art. 40 c.p. · Art. 41 c.p. · Art. 2043 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).
Art. 2059 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c.
Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima.
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.
In tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, la portabilità del numero telefonico (cosiddetta "number portability") non è un mero servizio accessorio, ma integra l'oggetto della prestazione che l'operatore di telefonia è tenuto ad adempiere in favore dell'utente, ex art. 1, comma 3, d.l. n. 7 del 2007 ("decreto Bersani"), conv. con modif. dalla l. n. 40 del 2007, sicché il suo inadempimento determina la risarcibilità di tutte le ripercussioni negative, patrimoniali e non patrimoniali, subite in conseguenza dell'inutilizzabilità della specifica utenza telefonica, senza che assuma rilevanza l'eventuale esistenza di mezzi di comunicazione alternativi, estranei al rapporto contrattuale.
Art. 2059 c.c. · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza · Art. 1218 c.c.
In tema di responsabilità civile da diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile nell'ipotesi in cui venga attribuita a un soggetto, direttamente o indirettamente, la qualità di imputato anziché di indagato (anche per essere riferita un'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.) ovvero un fatto diverso da quello per cui si indaga (come nel caso di reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia inequivocabilmente tale da neutralizzare il carattere diffamatorio dei suddetti addebiti.
Art. 2059 c.c. · Art. 21 cost. · Art. 595 c.p. · Art. 51 c.p.
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.
Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva detratto dall'importo complessivo liquidato a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - responsabile ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi da un docente nei confronti di alcuni alunni - la provvisionale al cui pagamento era stato condannato il medesimo insegnante nel giudizio penale).
Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 185 c.p. · Art. 539 c.p.p.
Il principio della integralità del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere inteso, nei rapporti tra danneggiante e danneggiato, e nella relativa, reciproca dimensione speculare, oltre che nel senso che al danneggiato va riconosciuto tutto quanto è sua diritto conseguire, anche in quello della illegittimità di un ingiustificato arricchimento conseguente ad una pronuncia giurisdizionale che gli riconosca una somma maggiore di quella a lui dovuta. (Fattispecie in tema di transazione non contestata nell'an dal danneggiato e da questi stipulata con altro coobbligato solidale del danneggiante, illegittimamente condannato a risarcire l'intera somma riconosciuta al soggetto leso, senza che il giudice di merito abbia operato la pur dovuta detrazione di quanto già riscosso da quest'ultimo per effetto della convenzione transattiva, a prescindere da un eccepito effetto espansivo della transazione medesima da parte del coobbligato).
Art. 2059 c.c. · Art. 1223 c.c.
L'inadempimento del gestore telefonico, tale da impedire ad un professionista l'uso del telefono fisso, cagiona un danno non patrimoniale risarcibile perché lede la sua immagine e reputazione professionale, facendolo apparire un soggetto sempre irreperibile o che ha cessato l'attività senza disattivarne il numero e, dunque, inaffidabile. (Nella specie, per circa dieci mesi, il numero telefonico di uno studio legale, a causa del malfunzionamento, risultava libero per chi chiamava, ma muto per il ricevente).
Art. 2059 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2 cost.
In tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale applicando le tabelle a punti del Tribunale di Roma in uso alla data di emissione della sentenza, anziché quelle vigenti alla data, antecedente, del versamento spontaneo dell'intero massimale da parte della compagnia agli eredi della vittima).
Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Art. 2059 c.c. · Art. 6 aborto · Art. 2697 c.c. · Art. 2729 c.c.
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).
Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c.
In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).
Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.
In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.
Art. 2059 c.c. · Art. 147 c.c. · Art. 148 c.c. · Art. 2043 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto preclude la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da un fatto non corrispondente ad una fattispecie almeno astratta di reato. L’ordinanza di rimessione risulta infatti motivata contraddittoriamente, giacché, da un lato, muove dalla erronea premessa interpretativa, secondo la quale la denunciata preclusione deriverebbe dal diritto vivente, e in particolare dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2003, che avrebbe, a suo avviso, individuato nella sussistenza di una fattispecie astratta di reato la «soglia minima per la risarcibilità» del danno non patrimoniale, laddove a tale pronuncia - interpretativa di rigetto – era estranea qualsiasi considerazione riguardo alla più generale problematica riguardante i limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale; dall’altro, il rimettente si mostra esplicitamente consapevole dell’esistenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, anche a prescindere dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 del codice penale, allorché vengano in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, risultando così smentita la premessa secondo cui, per diritto vivente, il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo in presenza di una fattispecie almeno astratta di reato. - In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, v. la citata sentenza n. 233/2003.
Art. 2059 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 2054 del codice civile. Detta questione è stata, infatti, riproposta nei medesimi termini di quella dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 233 del 2003, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma censurata, avendo assunto – alla luce dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale – una funzione non più sanzionatoria, come sicuramente era all'epoca dell'emanazione del codice civile, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, deve essere interpretata "nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge".
Art. 2059 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 2054 c.c.
L’art. 2059 del codice civile deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito ad una astratta fattispecie di reato – stante il principio di parità delle giurisdizioni, definitivamente consacrato nell’art. 75 del codice di procedura penale – è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione sulla base di un’opposta interpretazione.
Art. 2059 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 2 cost.
Manifesta infondatezza della questione in quanto - posto che l'inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall'art. 2059 cod. civ. non significa identificazione col danno morale soggettivo, ma soltanto riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non patrimoniale - non essendo il risarcimento del danno morale assistito dalla garanzia dell'art. 32 Cost. (v. sentenza n. 37 del 1994), può essere discrezionalmente limitato dal legislatore a determinate ipotesi, come quelle sanzionate dall'art. 185 cod. pen., cui rinvia sotto questo aspetto l'art. 2059 cod. civ.. - V., altresì, S. nn. 88/1979, 184/1986, 356/1991, 372/1994. red.: G. Leo
Art. 2059 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 32 cost. · Art. 2054 c.c.
Il danno alla salute che il familiare di persona uccisa patisca in conseguenza della morte del congiunto è il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il "danno morale soggettivo", e che in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato d'angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente. Pertanto in presenza di tale trauma, il risarcimento dei danni "non patrimoniali" - previsto dall'art. 2059 cod. civ. (in relazione all'art. 185 cod. pen.) per l'ipotesi di reato - deve razionalmente essere commisurato non semplicemente al 'pretium doloris' in senso stretto, ma alle conseguenze del trauma in termini di perdita di qualità personali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in base all'assunto che il modello risarcitorio ivi previsto riguardi il solo danno morale soggettivo). red.: L.I. rev.: S.P.
Art. 2043 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.
L'art. 2059 cod. civ., con l'ammettere, secondo il diritto vivente, la risarcibilità del solo danno morale soggettivo (e cioè del danno consistente nel "transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso" appartenente, come del resto il danno patrimoniale, alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto), prevede il risarcimento del "danno biologico" (il quale è invece danno specifico, cioè rappresenta l'evento del fatto lesivo della salute) soltanto nel caso che il fatto costituisca (anche) reato e relativamente ai soli (conseguenti) danni morali subiettivi. Ma, riguardo a tale limite, non si pongono problemi di costituzionalità, in quanto il collegamento dell'art. 2043 cod. civ. con l'art. 32 consente, alla luce dell'interpretazione estensiva affermatasi nella evoluzione dello stesso diritto vivente, di risarcire, oltre ai danni in senso stretto patrimoniali, anche tutti quelli che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana e quindi anche, autonomamente e senza alcun ipotizzabile limite, il "danno biologico" qui considerato. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cit., denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, 24, comma primo, e 32, comma primo, Cost. - in quanto prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionale tutelato (nel caso di specie, il diritto alla salute contemplato dall'art. 32 Cost.), solo se conseguenza di un reato).
Art. 2059 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
L'art. 2059 cod. civ. non presuppone il riconoscimento di un diritto incondizionato al risarcimento del danno non patrimoniale, ma attribuisce a tale danno rilevanza giuridica come fonte di obbligazione nelle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, sicche` la limitazione riguarda non l'esercizio ma l'oggetto del diritto, e cio` e` sufficiente ad escludere ogni contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost., non essendo quest'ultimo invocabile ove difetti la posizione sostanziale da far valere in giudizio. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., nella parte in cui, in correlazione con l'art. 185 cod. pen., limita la risarcibilita` dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da fatti illeciti costituenti reati).
Art. 2059 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità, che l'art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati. La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. Il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso, largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria, da essa stabilite (art. 2059). LIBRO QUINTO DEL LAVORO
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 803
Per la sua impostazione e per il suo contenuto politico il libro del lavoro e quello che dà maggiore evidenza e rilievo ai lineamenti corporativi della riforma legislativa. Impostato sulla Carta del lavoro, il nuovo codice civile doveva quindi aprire il suo sistema al nuovo concetto del lavoro, in senso corporativo, e se pur non poteva sostituirsi alla legislazione corporativa nella disciplina particolare delle categorie professionali, doveva fissare nei suoi capisaldi lo statuto corporativo del lavoro in ogni sua manifestazione, organizzativa ed esecutiva, intellettuale tecnica e manuale. Rimandare tale statuto ad un codice speciale sarebbe stata un'abdicazione contraddittoria con la stessa premessa del nuovo codice civile. Perciò la soluzione maestra non poteva essere che la creazione nel sistema del codice di un nuovo libro, viva e diretta proiezione della Carta del lavoro, in cui trovasse organica disciplina tutto quel complesso di istituti che al lavoro più direttamente si ricollegano.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 804
Posto su queste basi, il nuovo libro scarsi elementi poteva attingere dal codice civile del 1865 ancora modellato sulle ideologie individualistiche della codificazione francese e sulle modeste esigenze di una economia prevalentemente artigiana e rurale. Basta ricordare che nel codice civile del 1865 i rapporti di lavoro sono ancora contenuti nell'arcaico guscio della locazione: che negli stessi rapporti di partecipazione agraria il codice civile pone in rilievo solo l'elemento locativo sacrificando l'elemento associativo; che il codice civile ignora l'impresa e che la società civile è rimasta nella sua gracilità legata all'originario schema romanistico, del tutto inadeguato ad inquadrare l'organizzazione sociale di un'impresa in senso moderno, anche nelle forme più elementari. Più vitali elementi il nuovo libro ha potuto trarre dai classici istituti del diritto commerciale, il quale nella sua evoluzione secolare, gloria della tradizione giuridica italiana, ha portato fino a noi l'impronta professionale e lo spirito sociale delle antiche corporazioni e delle antiche compagnie. Come nella crisi di trasformazione dell'antico mondo feudale verso la rinascenza gli istituti corporativi del diritto commerciale furono uno degli elementi di cristallizzazione di un nuovo ordine economico, così nella crisi del sistema economico ereditato dal secolo scorso, che ha portato a un nuovo ordine corporativo inserito nello Stato, molti secolari istituti del diritto commerciale trovano il clima naturale per rinverdire nel loro originario spirito corporativo, che invano le codificazioni del diritto commerciale del secolo scorso, pedisseque della codificazione napoleonica, avevano cercato di annullare. Vi è però questa eminente differenza: oggi il principio corporativo non è solo l'asse di orientamento del limitato settore dell'economia commerciale, ma domina totalitariamente l'intero campo dell'attività economica nazionale, compreso quel settore agricolo, che sembrava il più refrattario ai principi organizzativi e che invece con rapide tappe si è posto all'avanguardia del nuovo ordine corporativo. Il profilo professionale e corporativo del diritto commerciale ha cessato quindi di essere il privilegio di un ramo speciale del diritto per divenire il profilo generale del diritto dell'economia e del lavoro sul piano corporativo. Ciò naturalmente non significa obliterazione di quelle differenze strutturali tra i due tipi di economia agricola e commerciale, che corrispondono a un dato di natura insopprimibile, ma spiega come alcuni fondamentali aspetti della disciplina professionale dell'impresa commerciale possono ormai dominare un orizzonte più ampio nel sistema del nuovo diritto dell'economia e del lavoro. Da questo punto di vista il presente libro integra quel processo di unificazione tra diritto civile e commerciale, che orienta la riforma del diritto delle obbligazioni, pur facendo salvo lo statuto, speciale dell'impresa commerciale nei limiti in cui tale specialità è imposta dalla struttura della nostra economia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 805
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2059 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.