Codice civile

Art. 2059 c.c. — Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

59 pronunce che riguardano l’art. 2059 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16890/2026

    29 maggio 2026

    In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.

    Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 185 c.p.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16318/2026

    26 maggio 2026

    La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.

    Art. 2059 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1226 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14139/2026

    14 maggio 2026

    In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, laddove vengano utilizzati criteri tabellari formulati per fattispecie differenti, la motivazione posta a base della decisione deve non solo evidenziare le ragioni che giustificano, sulla base delle analogie tra le fattispecie, il predetto richiamo, ma anche indicare e considerare puntualmente tutti gli elementi concreti che assumono rilievo ai fini della quantificazione, dando adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi in modo da consentire di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva immotivatamente applicato, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da ingiuria, i criteri tabellari relativi ai danni non patrimoniali derivanti dalla diffamazione a mezzo stampa, nonostante la diversità della loro natura e la non comparabilità delle caratteristiche offensive).

    Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13539/2026

    10 maggio 2026

    In materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione.

    Art. 2059 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 100 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 58/2005

    Questione inammissibile
    28 gennaio 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, in quanto preclude la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da un fatto non corrispondente ad una fattispecie almeno astratta di reato. L’ordinanza di rimessione risulta infatti motivata contraddittoriamente, giacché, da un lato, muove dalla erronea premessa interpretativa, secondo la quale la denunciata preclusione deriverebbe dal diritto vivente, e in particolare dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2003, che avrebbe, a suo avviso, individuato nella sussistenza di una fattispecie astratta di reato la «soglia minima per la risarcibilità» del danno non patrimoniale, laddove a tale pronuncia - interpretativa di rigetto – era estranea qualsiasi considerazione riguardo alla più generale problematica riguardante i limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale; dall’altro, il rimettente si mostra esplicitamente consapevole dell’esistenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, anche a prescindere dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 del codice penale, allorché vengano in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, risultando così smentita la premessa secondo cui, per diritto vivente, il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo in presenza di una fattispecie almeno astratta di reato. - In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, v. la citata sentenza n. 233/2003.

    Art. 2059 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 356/2003

    Questione infondata
    12 dicembre 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui esclude il risarcimento del danno morale soggettivo, in presenza di lesioni personali determinate da fatto della circolazione stradale con applicazione del disposto del comma 2 dell'art. 2054 del codice civile. Detta questione è stata, infatti, riproposta nei medesimi termini di quella dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 233 del 2003, in quanto basata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma censurata, avendo assunto – alla luce dei mutamenti legislativi e giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale – una funzione non più sanzionatoria, come sicuramente era all'epoca dell'emanazione del codice civile, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale, deve essere interpretata "nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge".

    Art. 2059 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 2054 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 233/2003

    Questione infondata
    11 luglio 2003

    L’art. 2059 del codice civile deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito ad una astratta fattispecie di reato – stante il principio di parità delle giurisdizioni, definitivamente consacrato nell’art. 75 del codice di procedura penale – è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione sulla base di un’opposta interpretazione.

    Art. 2059 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa il risarcimento dei danni cosiddetti morali, ossia circa la riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito che non hanno natura patrimoniale, si è ritenuto di non estendere a tutti la risarcibilità o la compensabilità, che l'art. 185 del codice penale pone soltanto per i reati. La resistenza della giurisprudenza a tale estensione può considerarsi limpida espressione della nostra coscienza giuridica. Questa avverte che soltanto nel caso di reato è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo. Il nuovo codice si è perciò limitato a dichiarare che il danno non patrimoniale deve essere risarcito (in senso, largo) solo nei casi determinati dalla legge, presente o futura, e nelle forme, eventualmente diverse da una indennità pecuniaria, da essa stabilite (art. 2059). LIBRO QUINTO DEL LAVORO

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 803

  • Per la sua impostazione e per il suo contenuto politico il libro del lavoro e quello che dà maggiore evidenza e rilievo ai lineamenti corporativi della riforma legislativa. Impostato sulla Carta del lavoro, il nuovo codice civile doveva quindi aprire il suo sistema al nuovo concetto del lavoro, in senso corporativo, e se pur non poteva sostituirsi alla legislazione corporativa nella disciplina particolare delle categorie professionali, doveva fissare nei suoi capisaldi lo statuto corporativo del lavoro in ogni sua manifestazione, organizzativa ed esecutiva, intellettuale tecnica e manuale. Rimandare tale statuto ad un codice speciale sarebbe stata un'abdicazione contraddittoria con la stessa premessa del nuovo codice civile. Perciò la soluzione maestra non poteva essere che la creazione nel sistema del codice di un nuovo libro, viva e diretta proiezione della Carta del lavoro, in cui trovasse organica disciplina tutto quel complesso di istituti che al lavoro più direttamente si ricollegano.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 804

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2059 · fonte del testo

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