Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Responsabilità patrimoniale

Conservazione della garanzia patrimoniale

Sottovoce della voce 149 nella classificazione del Massimario

38 massime, da pronunce dal 27 gennaio 2025 al 28 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

38 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16790/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    In tema di revocatoria ordinaria avente a oggetto l'atto istitutivo di un trust a titolo gratuito, la domanda proposta nei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del trustee, unico litisconsorte necessario insieme al disponente, restando a tal fine irrilevante l'integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti nel corso del giudizio.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 678769-01Rassegna di maggio 2026, p. 177Art. 2901 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2945 c.c. · Art. 101 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16564/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    Spese giudiziali civili - Distrazione delle spese - Disciplina prevista dall'art. 93 c.p.c. - Autonomia del rapporto con il soccombente rispetto a quello tra parte vittoriosa e suo procuratore - Effetti - Legittimazione della parte ad agire in revocatoria per il credito oggetto di distrazione - Esclusione.

    In tema di spese giudiziali, il provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, di cui all'art. 93 c.p.c., fa sorgere un rapporto di credito diretto tra il difensore e la parte soccombente, autonomo rispetto a quello fondato sul contratto di prestazione d'opera professionale tra patrono e cliente, sicchè quest'ultimo, già parte vittoriosa nella lite, è privo di legittimazione ad agire in revocatoria a tutela del credito oggetto di distrazione.

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili

    Rv. 678424-01Rassegna di maggio 2026, p. 175Art. 93 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 1173 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16565/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    In tema di azione revocatoria ordinaria di atti di disposizione a titolo gratuito, la prova del requisito soggettivo della scientia damni, in capo al debitore, può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché esse siano oggetto di una valutazione non atomistica, bensì necessariamente complessiva e unitaria, tramite l'esame dei singoli elementi indiziari, al fine di escludere quelli irrilevanti, e, successivamente, tramite un giudizio globale di quelli residui, al fine di verificare se la loro convergenza integri i requisiti di gravità, precisione e concordanza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto integrata la scientia damni del debitore sulla base di una sola presunzione sostanzialmente automatica, desunta dalla natura gratuita dell'atto e dal conseguente depauperamento patrimoniale).

    Classificata anche sotto: Prova civile › Prove indiziarie

    Rv. 678425-01Rassegna di maggio 2026, p. 175Art. 2901 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15921/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    Azione revocatoria ordinaria - Domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la restituzione del prezzo della compravendita oggetto di azione revocatoria - Inammissibilità - Fondamento.

    In tema di azione revocatoria ordinaria, è inammissibile la domanda riconvenzionale del terzo acquirente diretta ad ottenere la restituzione del prezzo della compravendita, oggetto dell'azione revocatoria, poiché l'accoglimento di quest'ultima non determina ex se un effetto reale di perdita del bene (evizione), né è possibile ottenere una sentenza condizionata ad un'eventuale futura azione esecutiva del creditore, attesa la mancanza di certezza e inequivocità dell'elemento condizionante alla luce dei variegati esiti dell'azione revocatoria ex art. 2902, comma 1, c.c. e la particolare tutela accordata, nell'art. 2902, comma 2, c.c., al terzo acquirente, che conserva, in ogni caso, le azioni personali nei confronti del venditore.

    Rv. 678341-01Rassegna di maggio 2026, p. 169Art. 2901 c.c. · Art. 2902 c.c. · Art. 2921 c.c. · Art. 1476 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15818/2026

    Surrogatoria, differenze e rapporti con la azione revocatoria › Condizioni e presupposti › Inerzia del debitore

    Limiti - Eccezionalità della legittimazione sostitutiva del creditore - Conseguenze - Comportamento positivo del debitore - Esperibilità dell'azione surrogatoria - Esclusione - Fattispecie.

    L'azione surrogatoria conferisce al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui e ha perciò carattere eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi e alle condizioni previsti dalla legge, cosicché, ove il debitore non sia più inerte, ma abbia tenuto comportamenti idonei e sufficienti ad esprimere la sua volontà circa la gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto affinché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore ritenga di esercitare i propri diritti, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui compiute a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria, ovvero l'opposizione di terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione del creditore all'esercizio dell'azione surrogatoria in relazione ad una controversia di impugnazione, per falsità, di un testamento olografo con cui il de cuius aveva designato unico erede il debitore e nella quale quest'ultimo si era costituito aderendo alle domande degli attori e disponendo così del diritto che gli sarebbe derivato dal testamento, in modo da privare il proprio creditore della legittimazione all'azione surrogatoria per insussistenza dell'inerzia).

    Rv. 678919-01Rassegna di maggio 2026, p. 103Art. 2900 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 81 c.p.c. · Art. 404 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15619/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    In tema di azione revocatoria, l'assegnazione, in sede esecutiva ex art. 553 c.p.c., al creditore di un credito già spettante al suo debitore, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che detta assegnazione, realizzando un trasferimento pro solvendo e non pro soluto, non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo all'uopo necessario il pagamento da parte del terzo debitore.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata

    Rv. 678284-01Rassegna di maggio 2026, p. 165Art. 2901 c.c. · Art. 553 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15113/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Litisconsorzio

    L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee, sicché deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Litisconsorzio

    Rv. 678075-01Rassegna di maggio 2026, p. 162Art. 2901 c.c. · Art. 102 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15138/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    "Eventus damni" - Esclusione - Mera esistenza di ipoteche di grado astrattamente idonee a coprire il valore del bene - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

    In tema di azione revocatoria, la mera presenza, sul bene oggetto dell'atto dispositivo, di ipoteche di grado anteriore in favore di terzi, astrattamente idonee a coprire il valore del bene, non è sufficiente ad escludere l'eventus damni, potendo la garanzia ipotecaria venir meno, ridimensionarsi o non essere escussa.

    Rv. 678076-01Rassegna di maggio 2026, p. 162Art. 2901 c.c. · Art. 2929-bis c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13824/2026

    Revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione › Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")

    Requisito soggettivo - Prova per presunzioni - Vincolo di parentela tra il disponente ed il terzo - Rilevanza - Limiti.

    In tema di azione revocatoria ordinaria, il convincimento del giudice di merito che desuma l'intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo, è logico e congruo, laddove tale rapporto - che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca - si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento.

    Rv. 678067-02Rassegna di maggio 2026, p. 144Art. 2901 c.c. · Art. 2727 c.c. · Art. 2729 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13244/2026

    Surrogatoria, differenze e rapporti con la azione revocatoria › Condizioni e presupposti › Inerzia del debitore

    Fallimento del debitore - Legittimazione all'azione surrogatoria del creditore del fallito - Esclusione - Fondamento - Rinuncia alla domanda nei confronti della curatela - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità della domanda nei confronti dell’assicuratore del debitore - Esclusione.

    In tema di azione surrogatoria ex artt. 1917 e 2900 c.c., stante la funzione sostitutiva assegnata dal legislatore al potere surrogatorio del creditore verso il debitore inerte, la dichiarazione di fallimento di quest'ultimo determina il venir meno della legittimazione del creditore all'azione medesima, senza che l'eventuale rinuncia ad ogni pretesa verso la curatela consenta al creditore il protrarsi della sostituzione e di proporre domanda diretta di condanna nei confronti dell'assicuratore dello stesso debitore.

    Rv. 678689-02Rassegna di maggio 2026, p. 140Art. 2900 c.c. · Art. 1917 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 41/2006Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 102 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Ordinanza n. 95/2009Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2729 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 621 del codice di procedura civile e 2729 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009…

  • Ordinanza n. 95/2006Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1260 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, relativamente agli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in riferimento…

  • Ordinanza n. 429/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 183 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo e 183 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma…

  • Ordinanza n. 202/1998Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 183 c.p.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998. Il Presidente: Granata…

  • Sentenza n. 18/1992Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 167 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione,…

  • Ordinanza n. 292/1986Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 100 c.p.c.

    Dispositivo: ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986. Il Presidente: ANDRIOLI Il redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE

  • Sentenza n. 192/1983Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2697 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369, 414, n. 4, cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione con l'ordinanza del Pretore di Torino indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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