Art. 1264 c.c. — Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

[1]La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata notificata.

[2]Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 1264 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14479/2026

    15 maggio 2026

    Nella cessione di crediti futuri il debitore ceduto può opporre in compensazione al cessionario un proprio credito nei confronti del cedente sorto in epoca successiva alla notifica dell'atto di cessione, stante l'inapplicabilità dell'art. 1248 c.c., il quale disciplina, in entrambi i suoi commi, il fenomeno della compensazione presupponendo un credito ceduto già esistente e un controcredito parimenti esistente.

    Art. 1264 c.c. · Art. 1248 c.c. · Art. 1260 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 158 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7298/2026

    26 marzo 2026

    In tema di cessione di crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni, l'art. 26, comma 5, della l. n. 109 del 1994, ratione temporis vigente, nell'estendere ai contratti di appalto di lavori pubblici le previsioni della l. n. 52 del 1991, ha inteso applicare ai crediti di impresa la disciplina derogatoria, ma non anche abrogare la normativa speciale di cui all'art. 9 della l. n. 2248, allegato E, del 1865 nonché, trattandosi di contratto della pubblica amministrazione, quella di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923

    Art. 1264 c.c. · Art. 26 Legge quadro in materia di lavori pubblici · Art. 1 Disciplina della cessione dei crediti di impresa · Art. 1260 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 71 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6303/2026

    17 marzo 2026

    La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto.

    Art. 1264 c.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 56 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33966/2025

    24 dicembre 2025

    In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.

    Art. 1264 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 116 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 45 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 95/2006

    Parametro
    10 marzo 2006

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, relativamente agli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in riferimento…

    Art. 1260 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1264 · fonte del testo

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