Codice civile

Art. 1362 c.c. — Intenzione dei contraenti

[1]Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

[2]Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

42 pronunce che riguardano l’art. 1362 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17102/2026

    31 maggio 2026

    In tema di periodo di comporto, l'art. 31, lett. B, comma 4, del c.c.n.l. Chimici-Coibenti, nell'escludere dal computo delle assenze per malattia rilevanti i giorni richiesti per la somministrazione di terapie cd. salvavita, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere nell'esclusione non solo i giorni di effettiva somministrazione della terapia, ma anche quelli immediatamente successivi necessari al recupero dagli effetti inabilitanti da essa direttamente derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal periodo di comporto, oltre ai giorni di somministrazione della chemioterapia, anche i periodi successivi di terapia domiciliare e di riposo necessari per il recupero dagli effetti collaterali, accertati sulla base di certificazione medica).

    Art. 1362 c.c. · Art. 2110 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16138/2026

    25 maggio 2026

    In tema di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni verificatisi all'interno del fabbricato alla presenza di "rotture, brecce o lesioni" va interpretata, ex art. 1369 c.c., quale clausola di delimitazione causale del rischio assicurato, la cui logica è quella di escludere i danni non dovuti alla violenza esercitata dal fenomeno meteorologico sulla struttura dell'immobile (ad es. i danni causati dall'acqua penetrata attraverso aperture dimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti), rispetto ai quali l'evento atmosferico è stato solo occasione, ma non causa del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il passaggio dell'acqua all'interno del fabbricato era stato determinato dalla deformazione del tetto cagionata dalla grandine, aveva negato l'indennizzo).

    Art. 1362 c.c. · Art. 1369 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1370 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15781/2026

    22 maggio 2026

    La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che fosse stata privilegiata l'altra.

    Art. 1362 c.c. · Art. 360 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15831/2026

    22 maggio 2026

    L'interpretazione degli atti negoziali è tipico accertamento devoluto al giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, purché risulti chiaramente individuabile il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera interpretativa con riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c., in modo da permettere la verifica circa l'assolvimento del dovere d'interpretazione secondo i canoni legali.

    Art. 1362 c.c. · Art. 360 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina dettata per l'interpretazione del contratto distingue nettamente tra il gruppo di disposizioni già contenute negli articoli 1131, 1136, 1138 e 1139 cod. civ., e le rimanenti norme della medesima sezione del codice del 1865. Così, negli articoli 1362 a 1365 si è regolato il primo momento del processo interpretativo, che ha riguardo alla ricerca in concreto della volontà dei contraenti; negli articoli 1367 a 1371 si è invece disciplinato il secondo momento dell'interpretazione, e le norme poste presuppongono, a differenza delle prime, il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della dichiarazione contrattuale, dubbio che appunto l'interprete è chiamato a sciogliere mediante l'applicazione di principii legislativamente fissati. Punto di sutura tra questi due momenti dell'interpretazione è la norma collocata nell'art. 1366, che li domina entrambi, e che fissa il principio dell'interpretazione secondo buona fede. Tale principio poteva già desumersi dall'art. 1374, ma la sua precisa enunciazione è sembrata indispensabile. Infatti il principio di interpretazione secondo buona fede è il necessario complemento della norma contenuta nell'art. 1337, primo comma, per cui le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, e di quella contenuta nell'art. 1375, per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. In queste tre norme non si è inteso far riferimento ad uno stato psicologico subiettivo dell'agente, ma alla buona fede obiettiva; il che, sul terreno dell'interpretazione, vuol significare che la dichiarazione di volontà contrattuale deve essere intesa secondo il criterio di reciproca lealtà di condotta tra le parti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 622

  • La concezione individualistica che il liberalismo mutuò dalla dottrina del diritto naturale portò nel campo dell'autonomia privata il mito di una libertà virtualmente sconfinata dell'individuo, e indusse a considerare il contratto come una manifestazione di volontà individuale, la cui sostanza venne ravvisata nella volontà reale, e il cui effetto venne commisurato prevalentemente alla stregua di questa. Il dogma della volontà che, pur nelle sue più o meno sensibili attenuazioni dovute a indeclinabili esigenze pratiche, era un coerente postulato giuridico dell'individualismo politico, poneva come regola il principio che nessuno possa restare impegnato se non nel senso e nella misura in cui l'abbia voluto; dal che si traeva il duplice corollario che l'interpretazione del contratto dovesse servire solo ad accertare la volontà effettiva, e che i vizi di questa dovessero necessariamente determinare l'inefficacia del rapporto, senza riguardo alle altrui aspettative, alla certezza e alla stabilità dei rapporti giuridici. Nel clima politico del Fascismo, ripudiata la concezione individualistica, rafforzati i vincoli di solidarietà che stringono il singolo al complesso nazionale, imposti ai consociati più rigidi doveri di disciplina, e ricondotta la loro azione sotto il dominio di una più rigorosa responsabilità, è chiaro che anche i postulati e le conseguenze della concezione liberalistica debbano cadere, per far posto a principii che più aderiscano alla mutata situazione politica. Il legislatore non deve certo prendere partito per una dottrina dogmatico-giuridica anzichè per un'altra, non essendo suo compito enunciare teorie ma comporre conflitti d'interessi e regolare rapporti della vita; egli però, senza disconoscere il valore dell'elemento volitivo dei contratti, può dare di regola, in caso di conflitto, la prevalenza alla certezza dell'affidamento e all'esigenza di stabilità dei rapporti giuridici, ove, beninteso, l'affidamento si fondi sulla buona fede consapevole del destinatario dell'atto di volontà. La stessa dogmatica giuridica, nel suo processo scientifico di autocritica, aveva dovuto riconoscere che il problema della divergenza tra volontà e dichiarazione non poteva trovare la sua soluzione nell'incondizionata prevalenza dell'una sull'altra, ma doveva adagiarsi su una soluzione intermedia che ponesse come criterio fondamentale la responsabilità del dichiarante ovvero l'affidamento del destinatario della dichiarazione o un'armonica fusione dei due elementi. Il travaglio della dottrina aveva cioè dimostrato che le soluzioni estreme abbisognavano di correttivi. Correttivi ispirati alle finalità che il legislatore fascista intendeva perseguire, apprestarono, al nuovo codice, criterio regolatore per l'interpretazione dei contratti. Si è ancora una volta fatto capo all'obbligo generale di correttezza e di buona fede che anima e sostanzia ogni rapporto obbligatorio. Quest'obbligo, derivando dal principio di collaborazione su cui è costruito l'ordine fascista, deve presumersi osservato da tutti, per quel senso di disciplina cui deve informarsi l'azione di coloro i quali compongono l'organismo nazionale. Da ciò la conseguenza che ogni soggetto crea in colui con il quale viene in rapporti giuridici l'affidamento di avere operato nel rispetto dell'obbligo medesimo; per il che egli determina legittime aspettative. Queste devono essere tutelate anche quando non siano fondate sulla volontà reale di colui che le ha create, perchè egli è responsabile di avere operato in modo da far ritenere voluto ciò che in realtà non lo era. Tale indirizzo conferisce sicurezza ai rapporti giuridici perchè fonda solidamente la loro esistenza e il loro contenuto.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 623

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1362 · fonte del testo

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