[1]Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
[2]
[2]Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
In tema di periodo di comporto, l'art. 31, lett. B, comma 4, del c.c.n.l. Chimici-Coibenti, nell'escludere dal computo delle assenze per malattia rilevanti i giorni richiesti per la somministrazione di terapie cd. salvavita, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere nell'esclusione non solo i giorni di effettiva somministrazione della terapia, ma anche quelli immediatamente successivi necessari al recupero dagli effetti inabilitanti da essa direttamente derivanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso dal periodo di comporto, oltre ai giorni di somministrazione della chemioterapia, anche i periodi successivi di terapia domiciliare e di riposo necessari per il recupero dagli effetti collaterali, accertati sulla base di certificazione medica).
In tema di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni verificatisi all'interno del fabbricato alla presenza di "rotture, brecce o lesioni" va interpretata, ex art. 1369 c.c., quale clausola di delimitazione causale del rischio assicurato, la cui logica è quella di escludere i danni non dovuti alla violenza esercitata dal fenomeno meteorologico sulla struttura dell'immobile (ad es. i danni causati dall'acqua penetrata attraverso aperture dimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti), rispetto ai quali l'evento atmosferico è stato solo occasione, ma non causa del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il passaggio dell'acqua all'interno del fabbricato era stato determinato dalla deformazione del tetto cagionata dalla grandine, aveva negato l'indennizzo).
La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e, in particolare, il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che fosse stata privilegiata l'altra.
L'interpretazione degli atti negoziali è tipico accertamento devoluto al giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, purché risulti chiaramente individuabile il criterio ermeneutico che ha indirizzato l'opera interpretativa con riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c., in modo da permettere la verifica circa l'assolvimento del dovere d'interpretazione secondo i canoni legali.
In materia di contratto di assicurazione, la comunicazione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., è atto unilaterale a carattere recettizio - la cui interpretazione va compiuta alla stregua dei criteri previsti dagli artt.1362 e ss. c.c., in ragione del rinvio ad essi operato dall'art. 1324 c.c., nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi - idoneo a sospendere il corso della prescrizione qualora contenga l'espressione della volontà del dichiarante assicurato, in qualsiasi modalità idonea al raggiungimento dello scopo, pur senza formule sacramentali, di richiedere, per uno specifico sinistro, l'attivazione della copertura offerta da un ben individuato contratto di assicurazione.
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, a fronte d'un testo chiaro ed inequivoco, non è consentito al giudice sindacare la convenienza economica dell'affare per l'assicurato, al fine di giustificare interpretazioni che mutino il contenuto oggettivo dei patti contrattuali.
La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", non trova applicazione nel caso del conducente che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida da meno di un anno, si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non potendo essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione.
In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304, comma 1, c.c., che consente ai condebitori di avvalersi della transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre quella intervenuta in relazione a una parte soltanto del credito determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, ex art. 1311, comma 2, n. 1), c.c., e spiega efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante; stabilire, in concreto, se una transazione sia integrale o parziale rientra nei compiti del giudice del merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, che sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in relazione al credito risarcitorio derivante da responsabilità sanitaria, aveva qualificato come transazione integrale la quietanza rilasciata dalla danneggiata alla compagnia assicurativa di uno dei condebitori solidali sulla base del mero dato testuale dell'atto - nella parte in cui si dichiarava di "non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno" - senza valutare adeguatamente il comportamento complessivo delle parti e, in particolare, la circostanza che la stessa danneggiata aveva inviato contestuale missiva con la quale si riservava di agire in giudizio per ottenere la residua quota di danno patito).
In tema di contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il beneficio del pagamento in misura ridotta del contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 7 del Regolamento della Cassa Forense, di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, spetta - a condizione che l'iscrizione decorra da un momento antecedente al compimento al trentacinquesimo anno di età - solo per i primi sei anni d'iscrizione alla Cassa forense, e non può essere esteso a chi, pur nel rispetto del requisito anagrafico, vanti un pregresso periodo d'iscrizione e, dopo essersi cancellato, si sia nuovamente iscritto, seppure d'ufficio, in quanto la ratio delle previsioni sulle agevolazioni, che rappresentano uno ius singulare, soggetto a stretta interpretazione, è quella di favorire i nuovi iscritti, alleviandone gli obblighi contributivi con precipuo riguardo alla posizione dei giovani iscritti.
In tema di trattamento economico dei dipendenti da proprietari di fabbricati, il compenso aggiuntivo pari al 30 % del salario conglobato, previsto dall'art. 6, commi 2 e 3 del relativo c.c.n.l. del 30 giugno 1988, per il portiere addetto contemporaneamente al servizio in due stabili con ingressi non comunicanti, non può essere esteso all'ipotesi diversa di adibizione ad unico stabile con più ingressi non comunicanti, stante il tenore letterale della disposizione e la finalità, ad essa sottesa, di compensare, con una indennità aggiuntiva, avuto riguardo al maggiore aggravio lavorativo, il portiere che presta servizio per più stabili e non per più ingressi, e alla luce della espressa previsione, solo a decorrere dal c.c.n.l. del 25 maggio 1992, della spettanza del compenso aggiuntivo anche nell'ipotesi del servizio prestato in un unico stabile con più ingressi non comunicanti fra loro e non sorvegliabili da un unico posto, stabilito, peraltro, nella misura, sensibilmente inferiore, del 10% del salario minimo conglobato.
In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall'art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l'individuazione quali beneficiari degli "eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l'effettiva volontà del testatore, l'assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva qualificato legatarie e non eredi testamentarie, così negando loro il diritto all'indennizzo, le sorelle del contraente alle quali nel testamento venivano devoluti, nell'ambito della "disponibile" residua, al netto della totalità di beni già assegnati ai figli, soltanto i "rimanenti contanti").
Il patto di non concorrenza è un negozio di natura personale che incide sulle attività che il lavoratore può o non può svolgere dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che va contenuto entro limiti di tempo e di spazio definiti, e la cui ampiezza non deve comprimere eccessivamente la sua professionalità, con la conseguenza che l'ambito oggettivo delle attività vietategli va ricondotto alla specifica prestazione dallo stesso resa, e non all'oggetto sociale, o all'operatività astratta, della struttura presso cui egli, dopo la cessazione del precedente rapporto, svolge l'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la violazione del patto di non concorrenza da parte di un medico che, vincolatosi a non prestare la propria opera "nel campo dei trapianti" per un periodo di tempo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro con una società di ricerca in campo medico, era stato poi assunto da una struttura ospedaliera che offriva servizi anche nell'ambito dei trapianti, senza essere adibito a mansioni in tale settore).
La compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.
La contrattazione collettiva può derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto, limitando la base di calcolo in via diretta - attraverso l'esclusione di determinate voci retributive - o dettando un'autonoma nozione di retribuzione ai fini suddetti; in tale ipotesi, la deroga può essere dichiarata espressamente o risultare con modalità indirette purché, però, la volontà delle parti sia desumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, con riferimento ai dipendenti di una fondazione lirico-sinfonica, aveva desunto, dalla disposizione contrattuale che prevedeva l'obbligatorietà del lavoro domenicale, la rilevanza di quest'ultimo ai fini del T.F.R., senza verificare se detto lavoro festivo fosse anche straordinario, vale a dire aggiuntivo rispetto al monte orario contrattuale).
In tema di cambio appalto, l'art. 338 del c.c.n.l. Turismo - Pubblici Esercizi del 20 febbraio 2010 nel prevedere che, in virtù della clausola sociale di cui al precedente art. 335, il personale addetto all'appalto è assunto dall'impresa subentrante senza effettuare il periodo di prova, va interpretato in senso estensivo, ricomprendendo le ipotesi di subentri e cambi appalto nell'intero comparto dei pubblici esercizi - strutturalmente caratterizzato da tali fenomeni, forieri di pregiudizievole precarietà - e non già, in senso letterale, limitatamente ai servizi della "ristorazione collettiva". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva escluso l'obbligo del patto di prova per il personale soggetto ad un cambio appalto relativo alla gestione di un bar caffetteria, ritenendola inclusa, in via di interpretazione estensiva, nella nozione di "ristorazione collettiva" richiamata dal c.c.n.l.).
In tema di convenzione di accollo ex art. 1273 c.c., qualora la stessa non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell'accollato, o all'adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell'efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ivi incluso quello del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, volto ad aprire il loro accordo all'adesione dei terzi creditori dell'accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario.
In tema di trattamento economico del personale scolastico, l'art. 79 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, secondo cui "il passaggio alla superiore fascia stipendiale deve avvenire al termine dei periodi previsti", va interpretato, alla luce degli artt. 1362 e ss. c.c., congiuntamente alla tabella alla quale rinvia, ove sono specificati gli intervalli di tempo corrispondenti alle diverse fasce stipendiali, nel senso di ritenere che la fascia superiore venga acquisita solo al compimento dell'anno iniziale per essa indicato, ovvero al ventinovesimo giorno dell'ultimo mese dell'anno ricompreso nella fascia stipendiale precedente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale, il passaggio dalla prima fascia stipendiale, corrispondente all'anzianità da 0 a 2 anni, a quella successiva, decorrente da 3 a 8 anni, è stato ritenuto operante solo una volta maturata un'anzianità complessiva, pari a due anni, 11 mesi e 29 giorni).
In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Ai sensi dell'art. 10 del relativo regolamento, al Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" sono iscritti gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro sia o meno un'agenzia di stampa e che il dipendente sia addetto o meno allo svolgimento diretto di attività giornalistica, ben potendo rilevare, a tal fine, anche attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie.
La previsione, a norma dell'art. 1, commi 465 e 466 della l. n. 296 del 2006 (applicabile ratione temporis), di un tetto massimo per i compensi degli amministratori di società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate, ha natura eccezionale, risultandone così preclusa l'applicazione in via analogica ed estensiva a fattispecie da essa non espressamente disciplinate, in quanto norma di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale la suddetta disciplina era stata analogicamente applicata a un'associazione riconosciuta di diritto privato, sull'erroneo presupposto che avesse portata generale, siccome finalizzata al contenimento della spesa pubblica).
In tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale e i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti così come risultanti dai documenti all'uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni.
Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare).
L'interpretazione dell'art. 6 del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito va effettuata secondo i criteri letterali e logici, avendo cura di accertare la comune intenzione delle parti che hanno stipulato lo specifico contratto collettivo, dovendosi attribuire una particolare importanza al principio di buona fede ex art. 1366 c.c., che enuncia un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. e impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire per preservare i reciproci interessi; ne deriva che è censurabile, in sede di legittimità, l'interpretazione del giudice di merito ove la clausola contrattuale venga intesa come diretta ad addossare all'impresa le spese giudiziali del lavoratore sottoposto a procedimento penale con riguardo a tutte le ipotesi di reato poste in essere "in occasione" dell'attività di lavoro e, quindi, in riferimento a una mera coincidenza temporale o materiale, anziché solo alle condotte criminose inerenti al corretto svolgimento dell'attività funzionale, dovendosi ritenere che la tutela apprestata dalla norma collettiva abbia ad oggetto l'esercizio legittimo delle funzioni affidate e in linea con le direttive del datore e con le finalità istituzionali dell'azienda bancaria e non anche la violazione delle funzioni medesime, in danno alla stessa e in contrasto con le istruzioni impartite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva sostenuto l'operatività dell'art. 6 c.c.n.l. in base al rilievo che il dirigente era imputato del delitto di cui all'art. 2622, commi 1 e 2, c.c., rispetto al quale soggetti offesi sono solo i soci e i creditori, escludendo, perciò, che il reato fosse stato commesso in danno dell'impresa bancaria, senza tuttavia considerarne la natura plurioffensiva finalizzata a tutelare la veridicità delle fonti di prova anche in rapporto agli interessi delle imprese).
La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra "a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un diretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - impiegata per la sua intera entità per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; salvo che da elementi intrinseci ed estrinseci al contratto, possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.
La progressione di carriera, come fissata dalla contrattazione collettiva, rientra nelle condizioni di impiego rilevanti ai fini dell'applicazione del principio - di derivazione comunitaria - di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; pertanto, la contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, anche ai fini delle progressioni automatiche di inquadramento, deve essere interpretata nel rispetto di tale principio, che vieta il trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, per il solo fatto del regime orario di impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto alla lavoratrice assunta a part-time il superiore livello di inquadramento reclamato, interpretando come limitate ai soli dipendenti a tempo pieno le disposizioni del c.c.n.l. di riferimento, le quali prevedevano il passaggio a tale livello, in ragione del periodo di permanenza in quello inferiore, per tutti i dipendenti interessati, indipendentemente dal tipo di orario di impiego).
In tema di trattamento pensionistico di vecchiaia, la previsione dell'art. 1, comma 265, lett. a), della l. n. 208 del 2015, concernente l'applicazione della c.d. "settima salvaguardia" ai dipendenti delle aziende cessate, in quanto norma derogatoria rispetto al regime generale, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, con la conseguenza che non può essere interpretata estensivamente sino a ricomprendervi anche i dipendenti di aziende nelle quali la cessazione abbia riguardato solo la struttura cui era addetto il lavoratore interessato.
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consente di denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi nazionali di cui all'art. 40 del medesimo decreto, esclusi quelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione il quale, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o della contrattazione collettiva nazionale, censuri in via diretta l'interpretazione che il giudice di merito abbia dato della contrattazione integrativa; non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa della quale critichi l'illogica o contraddittoria interpretazione; non indichi in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. violati o demandi alla S.C. di sostituire all'interpretazione della corte territoriale un'altra possibile lettura del medesimo testo.
In tema di assicurazione contro il rischio derivante da malattie, il pagamento dell'indennizzo non può essere subordinato alla trasmissione, da parte dell'assicurato, di uno specifico modulo contrattuale, ove il contratto ammetta la produzione di qualsiasi documento idoneo a valutare i postumi invalidanti, poiché tale interpretazione si tradurrebbe in un ingiustificato formalismo, in assenza di un apprezzabile interesse dell'assicuratore alla compilazione del modulo suddetto in luogo di documentazione equipollente.
La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola.
Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile. (Fattispecie relativa a una domanda di risarcimento del danno nella quale, alla specifica quantificazione della somma invocata, si accompagnava il riferimento al «diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.»).
E'valido l'accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell'autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell'accordo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l'acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un'imbarcazione, un motociclo, l'arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l'assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione).
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ai fini dell'individuazione del "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", di cui all'art. 1917 c.c., è necessario avere riguardo al tenore della clausola contrattuale che lo contempla, onde comprendere che cosa le parti abbiano voluto ricondurre sotto la copertura assicurativa, in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero anche di quelle antecedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che i costi per l'eliminazione dei difetti delle opere, sostenuti dall'impresa di costruzioni assicurata nella misura liquidata al danneggiato a titolo di risarcimento danni, rientrassero nella garanzia in quanto causati dall'attività assicurata, consistente nell'esecuzione dei lavori, realizzata durante la vigenza della polizza assicurativa).
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola di polizza che equipara alla richiesta di risarcimento del danno la conoscenza di "atti di indagine", comunque conosciuti e inerenti al fatto generatore della responsabilità, può essere ritenuta operante solo se detti atti siano percepibili come univocamente rivolti all'accertamento di fatti suscettibili di dar luogo alla responsabilità civile dell'assicurato dedotta in contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il mero compimento di atti di indagine compiuto dall'A.G. prima della stipula del contratto di assicurazione, non già a carico del personale della struttura sanitaria assicurata, ma del marito della vittima, potesse rendere operante l'equiparazione prevista in polizza del compimento degli atti di indagine alla espressa richiesta di attivazione delle condizioni di manleva del responsabile civile).
In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate).
L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.
Nel caso di compravendita conclusa per mezzo di scrittura privata, la denominazione di preliminare risultante dall'intestazione del contratto, l'obbligo assunto dalle parti di addivenire alla stipulazione di un atto pubblico di trasferimento, con contestuale immissione nel possesso del bene e l'eventuale completamento in quella sede del pagamento del prezzo non valgono a convertire in preliminare il definitivo che le parti hanno inteso concludere, nella loro autonomia negoziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva qualificato il contratto come preliminare valorizzando il trasferimento delle rendite e dei pubblici aggravi al momento della stipula del definitivo, in assenza di trascrizione ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., e che non aveva conferito rilievo ai seguenti elementi: richiamo espresso all'immediata intenzione traslativa; riserva di usufrutto in favore dell'alienante; immediata assunzione di oneri e spese da parte dell'acquirente; totale versamento del prezzo; rinvio della stipula dell'atto pubblico ai fini della mera rinnovazione del consenso; previste garanzia per l'evizione e limitazione della garanzia per i vizi).
Per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio.
In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.
In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la possibilità di qualificare la qualità di socio della debitrice principale in termini di presupposto implicito delle fideiussioni prestate, onde inferirne la sopravvenuta inefficacia in conseguenza del suo venir meno, trattandosi di situazione di fatto priva di carattere obiettivo, dipendendo dalla volontà ed attività del socio).
Il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia.
L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui - in una causa di risarcimento danni per inadempimento delle obbligazioni assunte da un professionista incaricato dell'isolamento termico di un edificio - si censurava l'interpretazione della Corte territoriale, che aveva escluso la natura novativa degli accordi conclusi tra le parti per l'eliminazione dei vizi, perché tale critica non si era articolata attraverso la prospettazione di un'obiettiva contrarietà al senso comune di quello attribuito al testo e al comportamento interpretato o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì mediante la mera indicazione dei motivi per cui la lettura interpretativa criticata non era ritenuta condivisibile, rispetto a quella considerata preferibile).
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Norme correlate
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Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La disciplina dettata per l'interpretazione del contratto distingue nettamente tra il gruppo di disposizioni già contenute negli articoli 1131, 1136, 1138 e 1139 cod. civ., e le rimanenti norme della medesima sezione del codice del 1865. Così, negli articoli 1362 a 1365 si è regolato il primo momento del processo interpretativo, che ha riguardo alla ricerca in concreto della volontà dei contraenti; negli articoli 1367 a 1371 si è invece disciplinato il secondo momento dell'interpretazione, e le norme poste presuppongono, a differenza delle prime, il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della dichiarazione contrattuale, dubbio che appunto l'interprete è chiamato a sciogliere mediante l'applicazione di principii legislativamente fissati. Punto di sutura tra questi due momenti dell'interpretazione è la norma collocata nell'art. 1366, che li domina entrambi, e che fissa il principio dell'interpretazione secondo buona fede. Tale principio poteva già desumersi dall'art. 1374, ma la sua precisa enunciazione è sembrata indispensabile. Infatti il principio di interpretazione secondo buona fede è il necessario complemento della norma contenuta nell'art. 1337, primo comma, per cui le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, e di quella contenuta nell'art. 1375, per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. In queste tre norme non si è inteso far riferimento ad uno stato psicologico subiettivo dell'agente, ma alla buona fede obiettiva; il che, sul terreno dell'interpretazione, vuol significare che la dichiarazione di volontà contrattuale deve essere intesa secondo il criterio di reciproca lealtà di condotta tra le parti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 622
La concezione individualistica che il liberalismo mutuò dalla dottrina del diritto naturale portò nel campo dell'autonomia privata il mito di una libertà virtualmente sconfinata dell'individuo, e indusse a considerare il contratto come una manifestazione di volontà individuale, la cui sostanza venne ravvisata nella volontà reale, e il cui effetto venne commisurato prevalentemente alla stregua di questa. Il dogma della volontà che, pur nelle sue più o meno sensibili attenuazioni dovute a indeclinabili esigenze pratiche, era un coerente postulato giuridico dell'individualismo politico, poneva come regola il principio che nessuno possa restare impegnato se non nel senso e nella misura in cui l'abbia voluto; dal che si traeva il duplice corollario che l'interpretazione del contratto dovesse servire solo ad accertare la volontà effettiva, e che i vizi di questa dovessero necessariamente determinare l'inefficacia del rapporto, senza riguardo alle altrui aspettative, alla certezza e alla stabilità dei rapporti giuridici. Nel clima politico del Fascismo, ripudiata la concezione individualistica, rafforzati i vincoli di solidarietà che stringono il singolo al complesso nazionale, imposti ai consociati più rigidi doveri di disciplina, e ricondotta la loro azione sotto il dominio di una più rigorosa responsabilità, è chiaro che anche i postulati e le conseguenze della concezione liberalistica debbano cadere, per far posto a principii che più aderiscano alla mutata situazione politica. Il legislatore non deve certo prendere partito per una dottrina dogmatico-giuridica anzichè per un'altra, non essendo suo compito enunciare teorie ma comporre conflitti d'interessi e regolare rapporti della vita; egli però, senza disconoscere il valore dell'elemento volitivo dei contratti, può dare di regola, in caso di conflitto, la prevalenza alla certezza dell'affidamento e all'esigenza di stabilità dei rapporti giuridici, ove, beninteso, l'affidamento si fondi sulla buona fede consapevole del destinatario dell'atto di volontà. La stessa dogmatica giuridica, nel suo processo scientifico di autocritica, aveva dovuto riconoscere che il problema della divergenza tra volontà e dichiarazione non poteva trovare la sua soluzione nell'incondizionata prevalenza dell'una sull'altra, ma doveva adagiarsi su una soluzione intermedia che ponesse come criterio fondamentale la responsabilità del dichiarante ovvero l'affidamento del destinatario della dichiarazione o un'armonica fusione dei due elementi. Il travaglio della dottrina aveva cioè dimostrato che le soluzioni estreme abbisognavano di correttivi. Correttivi ispirati alle finalità che il legislatore fascista intendeva perseguire, apprestarono, al nuovo codice, criterio regolatore per l'interpretazione dei contratti. Si è ancora una volta fatto capo all'obbligo generale di correttezza e di buona fede che anima e sostanzia ogni rapporto obbligatorio. Quest'obbligo, derivando dal principio di collaborazione su cui è costruito l'ordine fascista, deve presumersi osservato da tutti, per quel senso di disciplina cui deve informarsi l'azione di coloro i quali compongono l'organismo nazionale. Da ciò la conseguenza che ogni soggetto crea in colui con il quale viene in rapporti giuridici l'affidamento di avere operato nel rispetto dell'obbligo medesimo; per il che egli determina legittime aspettative. Queste devono essere tutelate anche quando non siano fondate sulla volontà reale di colui che le ha create, perchè egli è responsabile di avere operato in modo da far ritenere voluto ciò che in realtà non lo era. Tale indirizzo conferisce sicurezza ai rapporti giuridici perchè fonda solidamente la loro esistenza e il loro contenuto.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 623
La direttiva su cui, secondo il nuovo codice, deve orientarsi un' interpretazione intesa a comporre l'eventuale conflitto fra le opposte volontà non è data dalla considerazione dell'intento individuale di ciascuna parte, che la buona fede dell'altra parte può non avere apprezzato, nè esclusivamente dal senso letterale delle parole usate, atteso che non vige il sistema del formalismo, ma dal comune intento pratico delle parti contrattuali (art. 1352, primo comma). Ma rimane a vedere con quale strumento e secondo quale criterio debba essere ricostruito e determinato questo comune intento. Lo strumento più attendibile deve essere costituito, nella cornice delle circostanze, dall'intero comportamento reciprocamente tenuto dai contraenti (art. 1362, secondo comma); ed è nella interpretazione di questo comportamento che deve servire di guida al giudice quel criterio della buona fede nell'orbita dell'ordinamento corporativo al quale si è già accennato (n. 623). Alle proposte e alle dichiarazioni di ciascuna parte si dovrà cioè attribuire non già il significato soggettivo in cui esse vennero, di fatto, intese dalla medesima o dalla controparte secondo una sua accidentale impressione, ma il significato oggettivo in cui la parte accettante poteva e doveva ragionevolmente intenderle secondo le regole della buona fede; significato questo, che è il solo normalmente riconoscibile e sul quale pertanto l'accettante deve poter fare sicuro assegnamento. Solo così il legittimo affidamento fondato sul comune significato delle dichiarazioni trova nell'interpretazione una tutela efficace. E ciò contribuisce in pari tempo a educare nelle parti il senso della responsabilità, giacchè il criterio oggettivo dell'interpretazione le sprona a formulare con chiarezza le proposte e le clausole contrattuali cui hanno interesse. Siffatto criterio obiettivo chiarisce quale è il limite entro cui può farsi ricorso ad una indagine condotta sul senso letterale delle parole usate. Al riguardo l'art. 1362 usa una formula che dirime il dubbio sorto in relazione al codice del 1865 su una pretesa antitesi tra il principio fissato nell'art. 1131 di esso e quello contenuto nell'art. 3, primo comma, delle sue preleggi: si pongono sullo stesso piano la lettera del contratto e l'intento dei contraenti, come sullo stesso piano sono posti la lettera della legge e l'intenzione del legislatore. E a questo punto è d'uopo avvertire che la ricerca del significato letterale delle parole deve farsi, quando queste hanno due sensi, intendendole secondo ciò che è più conforme alla natura e all'oggetto del contratto (art. 1369); così resta meglio precisato il concetto di materia del contratto a cui rinviava l'art. 1133 del codice abrogato, dando luogo a non pochi dubbi. Si aggiunga che, implicando la ricerca del reale intento delle parti una valutazione d'insieme del loro contegno, il materiale d'interpretazione che occorrerà utilizzare per tale indagine è ben più vasto della sola formula finale del contratto; infatti, a tutela dell'affidamento riposto da ciascuna parte sul significato della dichiarazione dell'altra, si attribuisce valore interpretativo anche al materiale post-contrattuale, nel senso che debba aversi riguardo altresì all'esecuzione concordemente intrapresa dalle parti (art. 1362, secondo comma). Attiene alla precisazione del reale intento delle parti anche la norma dell'art. 1342, primo comma, per cui nel caso di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, prevalgono le clausole aggiunte su quelle predisposte ove tra le une e le altre si possa riscontrare incompatibilità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 624
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1362 · fonte del testo
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